XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 536
Onorevoli Colleghi! - La grave situazione della
giustizia civile è più che nota, ma complessivamente
sottovalutata nella sua negativa incidenza sociale. In
particolare, e da sempre, specialmente la fase esecutiva è
stata una sorta di giustizia ignorata, nel senso che di essa
si è sempre meno discusso e se ne è trattato solo in
specifiche riunioni di esperti. Insomma, l'esecuzione in
Italia non è mai diventata un "problema politico", non è mai
stata all'ordine del giorno di "agende politiche" che ne
facessero una questione seria, sotto alcuni e tutt'altro che
trascurabili aspetti, non ha mai rappresentato una questione
decisiva ai fini sociali e politici. Per tali ragioni, si
ripropone la proposta di legge già presentata nella XIII
legislatura dal gruppo de L'Ulivo (atto Camera n. 4913), la
cui urgenza si appalesa ormai con evidenza. Basterebbe
riflettere che la mancata esecuzione e, comunque, la mancata
rapida esecuzione dei titoli hanno creato da un lato un
inquinamento del mercato che favorisce anche i fenomeni
dell'usura e, dall'altro, un fertile terreno di traffici
illeciti, nei quali dominano raggruppamenti che inquinano le
aste anche con vere e proprie truffe, impedendo il reale
soddisfacimento dei diritti creditori, pur spoliando il
debitore dei beni o in alcuni casi "in combutta" con
quest'ultimo: e in questo campeggia per le esecuzioni
immobiliari l'istituto delle vendite giudiziarie, un
elefantiaco e perverso carrozzone, alcuni funzionari del quale
hanno trovato ingresso nelle "patrie galere". D'altra parte,
siffatta mancata esecuzione dei titoli ha aperto spazi
illimitati alla gestione dei recuperi dei crediti a cura di
terzi estranei e spesso alla criminalità organizzata, la quale
ultima, notoriamente, sa anche individuare perfettamente come
e dove colpire il debitore inducendolo a saldare il proprio
debito con la forza di persuasione che è propria del crimine.
Avvalendoci ampiamente di uno studio elaborato
dall'Associazione nazionale forense (relatore Palenzona), si
esporranno i temi in modo sistematico con riferimento alle
esecuzioni mobiliari e alla riforma dell'ordinamento degli
ufficiali giudiziari.
Analisi del problema e del suo contesto.
E' noto che gran parte delle procedure esecutive mobiliari
nel nostro Paese si risolve in un nulla di fatto, danneggiando
sia il debitore, che non vede diminuito il proprio debito,
nonostante lo spossessamento di oggetti di un certo valore,
sia il creditore che, dopo aver affrontato spese relativamente
ingenti, nella speranza di realizzare il proprio credito, non
solo non ottiene quanto gli spetterebbe, ma spesso viene
beffato, rimettendoci anche le spese della procedura. Inoltre,
si constatano ulteriori fenomeni degenerativi, quali il
sorgere di piccole e grandi consorterie locali che impediscono
la libertà delle aste, ovvero comportamenti truffaldini, non
infrequentemente attuati con la connivenza di pubblici
ufficiali, come testimoniano anche le cronache.
L'inefficacia e l'inutilità delle procedure esecutive
mobiliari presentano, quindi, non solo aspetti tecnici, ma
anche delicati risvolti civili e sociali, danneggiando
soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza e le
imprese produttrici e commerciali. Inoltre, nel cittadino
comune, creditore o debitore, che constata la facilità con cui
si può beffare la legge ed eludere un provvedimento
giudiziario, vengono meno la credibilità dello Stato di
diritto ed il rispetto per l'ordinamento, con la conseguente
tentazione, che in certe aree del Paese, purtroppo, è
diventata realtà quotidiana, di ottenere per vie illecite il
soddisfacimento dei propri diritti, anche con il
coinvolgimento della criminalità organizzata. E' superfluo
sottolineare il pericolo per lo Stato di diritto e per la
democrazia che tutto ciò comporta.
Individuazione delle molteplici cause della degenerazione
delle esecuzioni.
Sono state individuate alcune cause comuni ai vari tipi di
esecuzione e altre specifiche di ciascun tipo e, per quel che
qui interessa, di quelle mobiliari.
Cause comuni a tutti i tipi di esecuzione.
E' quasi un luogo comune nei più recenti contributi della
dottrina processuale civile l'osservazione che il tema
dell'effettività della tutela assume un ruolo centrale:
centrale in primo luogo in quanto si tratta di un problema
irrisolto del nostro ordinamento ed in secondo luogo perché le
possibilità di soluzione richiedono ad un tempo interventi
legislativi e soluzioni di carattere amministrativo, capaci di
incidere sull'efficienza dei servizi giudiziari. Occorre,
cioè, intervenire con leggi che non siano velleitarie e prive
di "copertura amministrativa".
Il panorama dell'esecuzione civile si presenta
sconsolante. Sul piano legislativo l'esecuzione forzata per
espropriazione si presenta come una sorta di gioco di
mosca-cieca tra creditore e debitore. Il creditore non è in
possesso di strumenti idonei a conoscere preventivamente la
consistenza del patrimonio del debitore esecutato e tanto meno
il luogo in cui si trovano i singoli cespiti che compongono
tale patrimonio. Il realizzo è quindi modesto, mentre le
modalità rigide con cui i beni vengono alienati (ricorso
all'incanto o al commissionario o all'istituto delle vendite
giudiziarie) determinano un ulteriore deprezzamento e
favoriscono le speculazioni e le manovre.
E' sufficiente un confronto con i risultati delle vendite
fallimentari, che pur scontano la perdita di valore
dell'azienda conseguente al fallimento, dove il curatore
conserva un minimo di capacità di contrattazione e di
organizzazione della vendita, per rendersi conto delle urgenti
necessità di modifiche.
La normativa vigente in materia di esecuzione non prevede
alcun obbligo di collaborazione del debitore con il creditore
nell'agevolare lo svolgimento della medesima, obbligo peraltro
non sconosciuto al nostro ordinamento che, in caso di
fallimento, impone al fallito di dichiarare al curatore i beni
da comprendere nell'inventario e sanziona penalmente
l'omissione (articoli 87 e 220 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267). E tale obbligo discende pienamente dal
principio sancito dall'articolo 2740 del codice civile, che
stabilisce che il debitore risponde nei confronti del
creditore con tutti i suoi beni presenti e futuri.
L'esecuzione per espropriazione presenta un altro difetto,
in qualche misura ontologico: è diretta ad aggredire beni per
procedere alla loro trasformazione in denaro (e già si è visto
che il risultato è insoddisfacente) ed è, quindi, del tutto
inidonea ad incidere su soggetti che non risultano essere
titolari di beni, vuoi perché effettivamente nullatenenti,
vuoi perché tali beni sono stati accuratamente nascosti ai
creditori per mezzo di intestazioni fiduciarie. In alcuni
settori (ad esempio, per il recupero dei crediti dei
lavoratori edili) l'impresa nasce e muore con grande rapidità
e l'esecuzione arriva troppo tardi. Anche il pignoramento dei
crediti presso terzi è sovente inefficace. In pratica,
funziona soltanto quando il terzo è una grande impresa ed
anche in questi casi non esiste un sistema informatico che
consenta al creditore di avere conoscenza, se non casuale,
dell'esistenza del credito presso terzi.
Come già accennato, l'esecuzione per espropriazione
colpisce le manifestazioni tradizionali di ricchezza proprie
di una società di tipo ottocentesco. Essa incide sui beni,
valutati nella loro possibilità di essere trasformati in
denaro, e non prevede alcuno strumento di indagine sull'entità
del patrimonio del debitore. Nell'economia moderna, fatta di
grandi aggregazioni urbane dove non si sa nulla del proprio
vicino, e tanto meno del suo patrimonio, e dove la ricchezza è
più mobiliare che immobiliare, fatta cioè più di titolarità di
redditi che di beni, è evidente che il risultato non può che
essere negativo.
Cause specifiche delle esecuzioni mobiliari.
Sinteticamente le cause specifiche delle esecuzioni
mobiliari possono individuarsi:
nell'inadeguatezza rispetto all'attuale realtà
socio-economica di un procedimento esecutivo obsoleto, pensato
per una società rurale e preindustriale, costituito da piccole
comunità dove tutti conoscono tutti. A questo proposito,
possiamo rilevare che quel libro III del codice di procedura
civile, che si preoccupa puntigliosamente dell'espropriazione
dei frutti pendenti e dei bachi da seta (articoli 516 e 531),
si limita ad una fuggevole allusione alle "esigenze
dell'azienda agraria" (articolo 531, terzo comma); non
percepisce affatto i problemi connessi alle esecuzioni cadenti
su aziende di altri tipi; ignora totalmente il fenomeno stesso
dell'impresa (non agricola) e la realtà dell'azienda, come
complesso unitario e di beni eterogenei, organizzati per
l'esercizio dell'impresa (articolo 2555 del codice civile); è
anni luce distante, per esempio, dal peculiare modo di
realizzo di quote societarie o dalla realtà sottostante alla
partecipazione incrociata o al fenomeno delle holding
finanziarie;
nella crisi generale dell'amministrazione della
giustizia, incapace di gestire l'enorme crescita del
contenzioso civile di una società post-industriale complessa,
con il conseguente dissolvimento di quel rapporto,
magistrato-difensore-ufficiale giudiziario-istituto delle
vendite giudiziarie indispensabile per portare a proficuo
compimento attività delicate, quali spossessamento, asporto,
vendita e distribuzione del ricavato, che caratterizzano il
processo esecutivo;
nella progressiva burocratizzazione della categoria
degli ufficiali giudiziari che ha umiliato e affievolito la
loro capacità professionale e ha causato la progressiva
rinuncia all'esercizio finanche di quei pochi poteri che, in
teoria, l'ordinamento riconosce loro;
nell'indipendenza dei compensi, dovuti all'istituto
delle vendite giudiziarie, rispetto all'effettivo ricavo delle
vendite, che disincentiva l'istituto delle vendite giudiziarie
dal preoccuparsi dell'esito delle aste.
Sotto l'aspetto tecnico si evidenziano altresì:
il criterio di scelta delle cose da pignorare:
l'ufficiale giudiziario che si presenta da solo nell'ambiente
del debitore, sia per quieto vivere, sia per intimidazione
"ambientale", anziché pignorare le cose che hanno un effettivo
valore di mercato pignora quelle, indicategli dallo stesso
debitore, che non ne hanno alcuno ma che, al contrario,
vengono artificiosamente "gonfiate" nella valutazione teorica
che ne dà lo stesso ufficiale giudiziario, senza peraltro
alcun controllo. E' da rilevare che l'ufficiale giudiziario
non ha alcun interesse ad una scelta più oculata, perché i
suoi compensi sono costituiti da diritti fissi, indipendenti
dall'esito delle operazioni di pignoramento;
il deterioramento e la sostituzione degli oggetti
pignorati all'atto dell'asporto: sono facilitati dal fatto che
i beni pignorati sono lasciati per mesi o anni nella totale
disponibilità del debitore nonché dalla, spesso non casuale,
genericità degli elementi identificativi degli oggetti
pignorati (il che spiega, fra l'altro, - quando non è
determinata da altri più gravi motivi - la grottesca
divergenza fra valutazione all'atto di pignoramento e valore
di realizzo);
il proliferare di "mafie" delle aste costituite da
corporazioni illecite, regolate da un preciso codice di
interni comportamenti, le quali, con metodi che sfuggono
all'occhio profano, inducono, direttamente o indirettamente,
alla diserzione l'acquirente onesto, rimanendo arbitre
pressocché esclusive della licitazione in ambienti, fra
l'altro, privi di efficace vigilanza pubblica;
l'esagerata valutazione del compendio pignorato. Accade
di frequente che la valutazione data dall'ufficiale
giudiziario sia viziata a tale punto da rilevarsi irreale,
quando non sia sospetta: stime che si elevano a livelli
esponenziali rispetto al valore reale e allo staggito
cagionano, tra l'altro, l'effetto perverso, in sede di primo
incarico, di dissuadere l'acquirente onesto, a tutto vantaggio
di chi attende il secondo esperimento al prezzo iniziale
"zero". Il fenomeno nuoce anche all'istituto delle vendite
giudiziarie, sul quale grava il sospetto, spesso fondato, di
complicità e di collusioni con le "mafie" d'asta, non essendo
agevole comprendere come beni valutati, ad esempio, lire 10
milioni vengano esitati per 100 mila lire;
l'assurdità delle miriadi di spese, tasse, imposte,
diritti, indennità e bolli che accompagnano ogni atto
dell'esecuzione ed il cui ammontare supera spesso il prezzo di
realizzo delle cose pignorate fino ad arrivare all'assurdo,
peraltro assai frequente, per cui la registrazione del decreto
di assegnazione del modesto ricavato è maggiore del ricavato
stesso, con la logica conseguenza che il creditore rinuncia
all'assegnazione e, conseguentemente, l'erario perde la
relativa entrata;
la resistenza del debitore, il quale sa che
l'asportatore è, di fatto, disarmato o impotente di fronte ad
una serranda calata o ad una porta chiusa; sa dunque che
pressocché impunemente al di là dell'asporto può rendersi
assente, ottenendo differimenti ripetuti;
l'impossibilità della vendita in loco del
materiale non facilmente asportabile e trasportabile trova
spiegazione nell'indisponibilità dell'acquirente non abituale
di accedere in casa di altri, così che l'oggetto è acquistato
a prezzi vili dalla "mafia", ovvero da persona interposta per
conto dello stesso debitore;
la localizzazione dei beni del debitore da pignorare.
Come si è detto, oggi non esistono nel nostro ordinamento nè
un obbligo del debitore di collaborare al pignoramento, nè
strumenti efficaci di indagine (sulla falsariga della legge
francese del luglio 1991) che consentano al creditore di
reperire i beni sui quali sia più facile il soddisfacimento,
quali depositi bancari, retribuzioni, eccetera;
la necessità di individuare sistemi che assicurino la
vendita dei beni al di fuori di ogni turbativa d'asta
(fenomeno sempre più preoccupante e non necessariamente
limitato ad episodi di criminalità marginale) e con il
realizzo di importi economicamente significativi.
I rimedi ipotizzabili.
Preliminarmente è necessario un salto culturale, specie da
parte del mondo politico e del legislatore, i quali devono
convincersi che l'efficacia dei giudicati e la certezza del
diritto sono elementi fondanti essenziali di uno Stato di
diritto e di una democrazia matura. E' quindi assai
pericoloso, ad esempio, illudersi di risolvere i problemi,
specie quelli economico-sociali, sia pure rilevanti per la
collettività, vanificando la certezza dei giudicati e, quindi,
del diritto. Ma un salto, o meglio un recupero, culturale,
specificamente di cultura giuridica, deve essere richiesto
anche alla magistratura: cioè di rivalutare e preservare la
certezza del diritto nella stabilità dei princìpi di diritto
affermati, come del resto imporrebbe il nostro ordinamento
processuale, e di non abusare, quindi, di quella libertà di
giudizio nel caso singolo, la quale, se non trova un limite
nei princìpi di diritto affermati, può facilmente scadere
nell'arbitrio invidualistico. La certezza del diritto,
infatti, contribuisce ad eliminare la litigiosità, che sarebbe
ricondotta in ambito fisiologico, influendo, fra l'altro, sul
fondamentale ruolo dell'attività forense, che sarebbe
indirizzata, più modernamente, a conoscere e a spiegare ai
cittadini tali princìpi, risolvendo così il contenzioso in via
stragiudiziale, anziché a cercare di individuare varchi per
rovesciarli di continuo, perpetuando confusione, incertezza e
litigiosità.
Conseguentemente sono necessarie:
la restituzione dell'efficacia e dell'incisività
all'esecuzione per espropriazione attribuendo un ruolo più
incisivo al creditore procedente, riducendo gli spazi di
inefficienza del sistema, e cercando di far sì in futuro che
l'esecuzione sia sempre meno apprensione dei beni da
trasformare in denaro per divenire apprensione del reddito che
tali beni sono suscettibili di produrre. Questa seconda
prospettiva appare più lontana da raggiungere e comporta
necessariamente un riesame dell'intera struttura
dell'esecuzione, ove forse i confini fra esecuzione
individuale e concorsuale vanno ridisegnati. Non è infatti
inconcepibile mutuare dal fallimento forme attenuate di
spossessamento a carico del debitore esecutato che, senza
distruggere l'azienda di cui egli sia titolare, ne dirottino
il reddito a favore dei creditori. Si potrebbe ipotizzare una
sorta di commissario giudiziale operante sotto il controllo
del giudice, con poteri di controllo e, in caso estremo, di
gestione;
una attenta revisione e modifica del ruolo del
protagonista principale del processo esecutivo, cioè
l'ufficiale giudiziario, che in questo tipo di processo ha, in
pratica, nella normalità dei casi, un ruolo più rilevante
dello stesso magistrato;
l'introduzione dell'interesse per chi effettua le
vendite al buon esito delle stesse, mettendo strettamente in
relazione i suoi compensi con l'ammontare del ricavato;
una revisione dei fondamenti giuridici su cui si fonda
l'esecuzione mobiliare, esplicitando l'obbligo, già contenuto
in nuce nell'articolo 2740 del codice civile, di
collaborazione del debitore nel proficuo svolgimento
dell'esecuzione, con le relative sanzioni in caso di
inadempimento.
Obbligo per il debitore di collaborare
all'esecuzione.
Si deve attuare una disciplina legislativa che introduca
nel nostro ordinamento, anche per l'esecuzione individuale,
l'obbligo per il debitore di dichiarare il contenuto e la
composizione del suo patrimonio, sull'esempio di quanto
previsto dall'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e di quanto attuato in altri Paesi (Francia, Germania,
Svezia, Belgio e Brasile).
Si è rilevato che in diversi ordinamenti all'obbligo di
dichiarazione del debitore in ordine alla consistenza del
proprio patrimonio si accompagna un meccanismo compulsorio,
caratterizzato dall'iscrizione del nome del debitore nel
registro dei debitori che siano stati chiamati a rendere la
dichiarazione e che non l'abbiano resa ovvero che non
rendendola abbiano subìto le relative sanzioni. Ciò fa sì che
il debitore paghi prima, per evitare di essere iscritto nel
registro. Il registro corrisponde ad una "pubblica esigenza di
sanzione per gli inaffidabili". Oltre che nel diritto tedesco
analoghi registri sono previsti nel diritto belga (fichier
de saisie) e nel diritto brasiliano (codice del 1973), che
ricollega alla dichiarazione effetti reali di vincolo sui
beni.
Si è prevista la possibilità per il creditore di accedere
ad una procedura puramente eventuale, da instaurare
successivamente al pignoramento, che consenta da una parte di
provocare la comparizione del debitore avanti al giudice allo
scopo di rendere la dichiarazione sui suoi beni e dall'altra
la possibilità per il creditore di chiedere al giudice di
procedere ad indagini sulla consistenza e sulla composizione
del patrimonio del debitore in caso di dichiarazione negativa
o di rifiuto di rendere la dichiarazione, ovvero ancora di
dichiarazione che il creditore ritenga di dover contestare. Il
rifiuto di rendere la dichiarazione o la dichiarazione
negativa dà luogo all'iscrizione del nome del debitore in un
apposito registro pubblico, onde realizzare la citata funzione
compulsiva. Inoltre, il risultato delle indagini provoca la
formazione di un elenco dei beni che può essere oggetto di
esame da parte di ogni creditore munito di titolo
esecutivo.
Occorre sottolineare che la soluzione prospettata non è
totalmente nuova nel nostro ordinamento. L'articolo 693 del
codice di procedura penale stabilisce che, per il recupero
delle spese processuali penali, in caso d'insolvibilità del
condannato, il cancelliere si avvalga dell'ufficio provinciale
di polizia tributaria, che assume informazioni sulle reali
condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile.
Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le
informazioni alla cancelleria, che procede al recupero del
credito.
Non vi è motivo di ritenere che lo Stato debba essere
tutelato diversamente dagli altri creditori. Né si può
ritenere che forme compulsorie nei confronti del debitore
esecutato urtino contro l'esigenza di parità di trattamento
delle parti nel giudizio. Il processo esecutivo è
necessariamente un processo squilibrato, almeno quando non sia
necessario risolvere una questione in ordine al titolo o agli
atti esecutivi, diretto com'è all'attuazione dell'ordine
contenuto nel titolo. E' pertanto coerente con il sistema che
il debitore vi giochi un ruolo di soggezione.
Sulla base di tali princìpi, è stata redatta la presente
proposta di legge.
Riforma dell'ordinamento dell'ufficiale giudiziario.
La revisione della figura dell'ufficiale giudiziario
dovrebbe ispirarsi ai seguenti princìpi:
adeguamento e armonizzazione con le disposizioni vigenti
negli ordinamenti europei, anche nella futura prospettiva di
una normativa comune a tutti gli Stati membri dell'Unione
europea;
esaltazione dell'autonomia, modernità, specialità e
professionalità del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale
ausiliario processuale;
eliminazione dell'attuale dicotomia fra le due figure
professionali degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti
ufficiali giudiziari, che è frutto di una tradizione
tralaticia che non ha più serie ragioni di permanenza, stanti
le sostanziali identità ed intercomunicabilità dei compiti
loro riconosciuti dall'ordinamento (decreto del Presidente
della Repubblica n. 1229 del 1959) e che ha determinato motivi
di attrito negli uffici con conseguenti disservizi;
revisione dello status e del modus operandi
della figura di ausiliario della giustizia,
riqualificandone le attribuzioni ed i poteri, in modo da
rendere la sua funzione coerente con una moderna concezione
dell'amministrazione della giustizia. In concreto bisogna
attribuire a tale figura professionale lo status di
pubblico ufficiale, operante però in regime di libero mercato
quanto all'incarico ed ai compensi, che devono essere previsti
da apposite tariffe professionali, determinate dall'istituendo
Consiglio nazionale professionale della categoria, in una
sorta di analogia con la figura del notaio. Tale riforma,
caldeggiata fra l'altro dai vasti settori della categoria,
deve quindi attribuire agli ufficiali giudiziari la qualifica
di ausiliari dell'ordine giudiziario, conservando naturalmente
lo status di pubblico ufficiale, ma attribuendo loro,
fra l'altro, i compiti in esclusiva di esecuzione e di vendita
mobiliare conseguenti ad espropriazione forzata o a procedure
fallimentari, sempre, ovviamente, sotto la direzione e la
sorveglianza del giudice dell'esecuzione. Le conseguenze di
siffatta modifica sono evidenti: anziché ricevere compensi
modesti, fissi e indipendenti dall'esito e dalla qualità della
loro attività, come attualmente accade, essi riceverebbero
incarichi, come tutti i professionisti, in funzione delle
proprie capacità, competenza, organizzazione e dei risultati
concreti.
Modifiche specifiche per le esecuzioni mobiliari.
Bisogna attribuire in esclusiva agli stessi ufficiali
giudiziari, o meglio, ai loro istituendi enti esponenziali, le
attività di realizzo del pignorato, privilegiando le forme di
realizzo a trattativa privata, in analogia a quanto previsto
dall'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che
nella pratica ha dimostrato di conseguire risultati più
soddisfacenti.
La prospettata soluzione esige, come coerente conseguenza,
di eliminare gli istituti delle vendite giudiziarie, ora retti
da privati convenzionati che si sono rivelati carrozzoni
inutili ed esosi, giacché i loro compensi, indipendenti dai
ricavati, sono stabiliti in maniera disomogenea nelle varie
realtà territoriali e con criteri non sempre comprensibili.
Il privilegio dell'attribuzione in esclusiva agli enti
esponenziali degli uffici giudiziari delle attività di vendita
deve essere equilibrato con il criterio che i compensi per
l'attività di realizzo siano determinati esclusivamente in
modo proporzionale al ricavato delle vendite stesse.
Modifiche tecnico-procedurali.
I due interventi principali devono essere accompagnati da
modifiche tecnico-procedurali, quali:
abolizione degli autonomi istituti delle vendite
giudiziarie che verrebbero, in tale prospettiva, sostituiti da
istituti delle aste, gestiti dal consiglio dell'Ordine degli
ufficiali giudiziari competente per territorio, cui sarebbe
affidata la fase di realizzo;
utilizzando i mezzi organizzativi resi disponibili
dall'organizzazione professionale dell'ufficiale giudiziario,
i beni pignorati devono essere immediatamente sottratti alla
disponibilità del debitore, per essere depositati nei locali
di esposizione dell'istituto delle aste;
gli oggetti pignorati devono essere, all'atto del
pignoramento, introdotti in contenitori trasparenti di
plastica sigillati, per garantirne l'individuazione, per
impedirne la sostituzione e per assicurare, nel contempo, la
possibilità di ispezione da parte dei potenziali
acquirenti;
i locali di esposizione dell'istituto delle aste devono
essere aperti al pubblico, con orario analogo a quello degli
esercizi commerciali;
ad ogni oggetto esposto, nel suo involucro-sigillo
trasparente, deve essere apposto un cartellino con
l'individuazione del giorno dell'asta e del prezzo base;
abolizione delle vendite in loco, che devono
svolgersi invece presso l'istituto delle aste, conservando
però la possibilità di visita ed ispezione in loco dello
staggito, da parte degli interessati, alla presenza e sotto il
controllo di personale dell'istituto delle aste;
pubblicazione di un bollettino periodico delle aste con
indicazione degli oggetti in vendita, delle date di vendita,
del prezzo base e di ogni altra caratteristica descrittiva
degli oggetti, da far affiggere presso tutti gli uffici
giudiziari e da spedire periodicamente a tutti gli avvocati
del mandamento, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, alla
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed
alle associazioni commerciali e forensi più rappresentative
nel territorio, nonché agli altri soggetti che possano
garantire la diffusione al pubblico dell'informazione;
semplificazione, unificazione e riduzione di tutti gli
oneri fiscali connessi con la procedura esecutiva e
introduzione del principio della proporzionalità fra imposte e
ricavato;
rafforzamento, sempre sotto il controllo e la
sorveglianza del giudice dell'esecuzione, del potere degli
ufficiali giudiziari di utilizzare, per lo svolgimento dei
compiti connessi con l'espropriazione, mezzi propri, quali
autoveicoli per il trasporto degli oggetti, e di avvalersi di
proprio personale tecnico ausiliario, quali fabbri, meccanici,
elettricisti, autisti, facchini, eccetera;
trasferimento al cancelliere di ogni funzione di
controllo sugli adempimenti dell'esecuzione, che non
comportino attività giurisdizionali;
introduzione di nuove norme che prevedono le modalità
dell'esecuzione individuale sulle aziende, e quindi sui
diritti eterogenei di cui l'azienda si compone, quali:
marchi e segni distintivi;
avviamento;
segreto industriale;
credito aziendale per prestazioni non
pecuniarie;
contratti ineseguiti;
ovvero estendendo la possibilità di procedure
concorsuali sulla stessa, al di là dei limiti attuali,
ampliando categorie di imprenditori oggi sottratte ad esse.
Nel quadro delineato la presente proposta di legge
persegue il limitato obiettivo di regolamentare l'obbligo del
debitore di collaborare all'esecuzione.