XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 536




        Onorevoli Colleghi! - La grave situazione della giustizia civile è più che nota, ma complessivamente sottovalutata nella sua negativa incidenza sociale. In particolare, e da sempre, specialmente la fase esecutiva è stata una sorta di giustizia ignorata, nel senso che di essa si è sempre meno discusso e se ne è trattato solo in specifiche riunioni di esperti. Insomma, l'esecuzione in Italia non è mai diventata un "problema politico", non è mai stata all'ordine del giorno di "agende politiche" che ne facessero una questione seria, sotto alcuni e tutt'altro che trascurabili aspetti, non ha mai rappresentato una questione decisiva ai fini sociali e politici. Per tali ragioni, si ripropone la proposta di legge già presentata nella XIII legislatura dal gruppo de L'Ulivo (atto Camera n. 4913), la cui urgenza si appalesa ormai con evidenza. Basterebbe riflettere che la mancata esecuzione e, comunque, la mancata rapida esecuzione dei titoli hanno creato da un lato un inquinamento del mercato che favorisce anche i fenomeni dell'usura e, dall'altro, un fertile terreno di traffici illeciti, nei quali dominano raggruppamenti che inquinano le aste anche con vere e proprie truffe, impedendo il reale soddisfacimento dei diritti creditori, pur spoliando il debitore dei beni o in alcuni casi "in combutta" con quest'ultimo: e in questo campeggia per le esecuzioni immobiliari l'istituto delle vendite giudiziarie, un elefantiaco e perverso carrozzone, alcuni funzionari del quale hanno trovato ingresso nelle "patrie galere". D'altra parte, siffatta mancata esecuzione dei titoli ha aperto spazi illimitati alla gestione dei recuperi dei crediti a cura di terzi estranei e spesso alla criminalità organizzata, la quale ultima, notoriamente, sa anche individuare perfettamente come e dove colpire il debitore inducendolo a saldare il proprio debito con la forza di persuasione che è propria del crimine. Avvalendoci ampiamente di uno studio elaborato dall'Associazione nazionale forense (relatore Palenzona), si esporranno i temi in modo sistematico con riferimento alle esecuzioni mobiliari e alla riforma dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari.


Analisi del problema e del suo contesto.

        E' noto che gran parte delle procedure esecutive mobiliari nel nostro Paese si risolve in un nulla di fatto, danneggiando sia il debitore, che non vede diminuito il proprio debito, nonostante lo spossessamento di oggetti di un certo valore, sia il creditore che, dopo aver affrontato spese relativamente ingenti, nella speranza di realizzare il proprio credito, non solo non ottiene quanto gli spetterebbe, ma spesso viene beffato, rimettendoci anche le spese della procedura. Inoltre, si constatano ulteriori fenomeni degenerativi, quali il sorgere di piccole e grandi consorterie locali che impediscono la libertà delle aste, ovvero comportamenti truffaldini, non infrequentemente attuati con la connivenza di pubblici ufficiali, come testimoniano anche le cronache.
        L'inefficacia e l'inutilità delle procedure esecutive mobiliari presentano, quindi, non solo aspetti tecnici, ma anche delicati risvolti civili e sociali, danneggiando soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza e le imprese produttrici e commerciali. Inoltre, nel cittadino comune, creditore o debitore, che constata la facilità con cui si può beffare la legge ed eludere un provvedimento giudiziario, vengono meno la credibilità dello Stato di diritto ed il rispetto per l'ordinamento, con la conseguente tentazione, che in certe aree del Paese, purtroppo, è diventata realtà quotidiana, di ottenere per vie illecite il soddisfacimento dei propri diritti, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata. E' superfluo sottolineare il pericolo per lo Stato di diritto e per la democrazia che tutto ciò comporta.
Individuazione delle molteplici cause della degenerazione delle esecuzioni.

        Sono state individuate alcune cause comuni ai vari tipi di esecuzione e altre specifiche di ciascun tipo e, per quel che qui interessa, di quelle mobiliari.


Cause comuni a tutti i tipi di esecuzione.

        E' quasi un luogo comune nei più recenti contributi della dottrina processuale civile l'osservazione che il tema dell'effettività della tutela assume un ruolo centrale: centrale in primo luogo in quanto si tratta di un problema irrisolto del nostro ordinamento ed in secondo luogo perché le possibilità di soluzione richiedono ad un tempo interventi legislativi e soluzioni di carattere amministrativo, capaci di incidere sull'efficienza dei servizi giudiziari. Occorre, cioè, intervenire con leggi che non siano velleitarie e prive di "copertura amministrativa".
        Il panorama dell'esecuzione civile si presenta sconsolante. Sul piano legislativo l'esecuzione forzata per espropriazione si presenta come una sorta di gioco di mosca-cieca tra creditore e debitore. Il creditore non è in possesso di strumenti idonei a conoscere preventivamente la consistenza del patrimonio del debitore esecutato e tanto meno il luogo in cui si trovano i singoli cespiti che compongono tale patrimonio. Il realizzo è quindi modesto, mentre le modalità rigide con cui i beni vengono alienati (ricorso all'incanto o al commissionario o all'istituto delle vendite giudiziarie) determinano un ulteriore deprezzamento e favoriscono le speculazioni e le manovre.
        E' sufficiente un confronto con i risultati delle vendite fallimentari, che pur scontano la perdita di valore dell'azienda conseguente al fallimento, dove il curatore conserva un minimo di capacità di contrattazione e di organizzazione della vendita, per rendersi conto delle urgenti necessità di modifiche.
        La normativa vigente in materia di esecuzione non prevede alcun obbligo di collaborazione del debitore con il creditore nell'agevolare lo svolgimento della medesima, obbligo peraltro non sconosciuto al nostro ordinamento che, in caso di fallimento, impone al fallito di dichiarare al curatore i beni da comprendere nell'inventario e sanziona penalmente l'omissione (articoli 87 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267). E tale obbligo discende pienamente dal principio sancito dall'articolo 2740 del codice civile, che stabilisce che il debitore risponde nei confronti del creditore con tutti i suoi beni presenti e futuri.
        L'esecuzione per espropriazione presenta un altro difetto, in qualche misura ontologico: è diretta ad aggredire beni per procedere alla loro trasformazione in denaro (e già si è visto che il risultato è insoddisfacente) ed è, quindi, del tutto inidonea ad incidere su soggetti che non risultano essere titolari di beni, vuoi perché effettivamente nullatenenti, vuoi perché tali beni sono stati accuratamente nascosti ai creditori per mezzo di intestazioni fiduciarie. In alcuni settori (ad esempio, per il recupero dei crediti dei lavoratori edili) l'impresa nasce e muore con grande rapidità e l'esecuzione arriva troppo tardi. Anche il pignoramento dei crediti presso terzi è sovente inefficace. In pratica, funziona soltanto quando il terzo è una grande impresa ed anche in questi casi non esiste un sistema informatico che consenta al creditore di avere conoscenza, se non casuale, dell'esistenza del credito presso terzi.
        Come già accennato, l'esecuzione per espropriazione colpisce le manifestazioni tradizionali di ricchezza proprie di una società di tipo ottocentesco. Essa incide sui beni, valutati nella loro possibilità di essere trasformati in denaro, e non prevede alcuno strumento di indagine sull'entità del patrimonio del debitore. Nell'economia moderna, fatta di grandi aggregazioni urbane dove non si sa nulla del proprio vicino, e tanto meno del suo patrimonio, e dove la ricchezza è più mobiliare che immobiliare, fatta cioè più di titolarità di redditi che di beni, è evidente che il risultato non può che essere negativo.


Cause specifiche delle esecuzioni mobiliari.

        Sinteticamente le cause specifiche delle esecuzioni mobiliari possono individuarsi:

            nell'inadeguatezza rispetto all'attuale realtà socio-economica di un procedimento esecutivo obsoleto, pensato per una società rurale e preindustriale, costituito da piccole comunità dove tutti conoscono tutti. A questo proposito, possiamo rilevare che quel libro III del codice di procedura civile, che si preoccupa puntigliosamente dell'espropriazione dei frutti pendenti e dei bachi da seta (articoli 516 e 531), si limita ad una fuggevole allusione alle "esigenze dell'azienda agraria" (articolo 531, terzo comma); non percepisce affatto i problemi connessi alle esecuzioni cadenti su aziende di altri tipi; ignora totalmente il fenomeno stesso dell'impresa (non agricola) e la realtà dell'azienda, come complesso unitario e di beni eterogenei, organizzati per l'esercizio dell'impresa (articolo 2555 del codice civile); è anni luce distante, per esempio, dal peculiare modo di realizzo di quote societarie o dalla realtà sottostante alla partecipazione incrociata o al fenomeno delle holding finanziarie;

            nella crisi generale dell'amministrazione della giustizia, incapace di gestire l'enorme crescita del contenzioso civile di una società post-industriale complessa, con il conseguente dissolvimento di quel rapporto, magistrato-difensore-ufficiale giudiziario-istituto delle vendite giudiziarie indispensabile per portare a proficuo compimento attività delicate, quali spossessamento, asporto, vendita e distribuzione del ricavato, che caratterizzano il processo esecutivo;

            nella progressiva burocratizzazione della categoria degli ufficiali giudiziari che ha umiliato e affievolito la loro capacità professionale e ha causato la progressiva rinuncia all'esercizio finanche di quei pochi poteri che, in teoria, l'ordinamento riconosce loro;

            nell'indipendenza dei compensi, dovuti all'istituto delle vendite giudiziarie, rispetto all'effettivo ricavo delle vendite, che disincentiva l'istituto delle vendite giudiziarie dal preoccuparsi dell'esito delle aste.

        Sotto l'aspetto tecnico si evidenziano altresì:

            il criterio di scelta delle cose da pignorare: l'ufficiale giudiziario che si presenta da solo nell'ambiente del debitore, sia per quieto vivere, sia per intimidazione "ambientale", anziché pignorare le cose che hanno un effettivo valore di mercato pignora quelle, indicategli dallo stesso debitore, che non ne hanno alcuno ma che, al contrario, vengono artificiosamente "gonfiate" nella valutazione teorica che ne dà lo stesso ufficiale giudiziario, senza peraltro alcun controllo. E' da rilevare che l'ufficiale giudiziario non ha alcun interesse ad una scelta più oculata, perché i suoi compensi sono costituiti da diritti fissi, indipendenti dall'esito delle operazioni di pignoramento;

            il deterioramento e la sostituzione degli oggetti pignorati all'atto dell'asporto: sono facilitati dal fatto che i beni pignorati sono lasciati per mesi o anni nella totale disponibilità del debitore nonché dalla, spesso non casuale, genericità degli elementi identificativi degli oggetti pignorati (il che spiega, fra l'altro, - quando non è determinata da altri più gravi motivi - la grottesca divergenza fra valutazione all'atto di pignoramento e valore di realizzo);

            il proliferare di "mafie" delle aste costituite da corporazioni illecite, regolate da un preciso codice di interni comportamenti, le quali, con metodi che sfuggono all'occhio profano, inducono, direttamente o indirettamente, alla diserzione l'acquirente onesto, rimanendo arbitre pressocché esclusive della licitazione in ambienti, fra l'altro, privi di efficace vigilanza pubblica;

            l'esagerata valutazione del compendio pignorato. Accade di frequente che la valutazione data dall'ufficiale giudiziario sia viziata a tale punto da rilevarsi irreale, quando non sia sospetta: stime che si elevano a livelli esponenziali rispetto al valore reale e allo staggito cagionano, tra l'altro, l'effetto perverso, in sede di primo incarico, di dissuadere l'acquirente onesto, a tutto vantaggio di chi attende il secondo esperimento al prezzo iniziale "zero". Il fenomeno nuoce anche all'istituto delle vendite giudiziarie, sul quale grava il sospetto, spesso fondato, di complicità e di collusioni con le "mafie" d'asta, non essendo agevole comprendere come beni valutati, ad esempio, lire 10 milioni vengano esitati per 100 mila lire;

            l'assurdità delle miriadi di spese, tasse, imposte, diritti, indennità e bolli che accompagnano ogni atto dell'esecuzione ed il cui ammontare supera spesso il prezzo di realizzo delle cose pignorate fino ad arrivare all'assurdo, peraltro assai frequente, per cui la registrazione del decreto di assegnazione del modesto ricavato è maggiore del ricavato stesso, con la logica conseguenza che il creditore rinuncia all'assegnazione e, conseguentemente, l'erario perde la relativa entrata;

            la resistenza del debitore, il quale sa che l'asportatore è, di fatto, disarmato o impotente di fronte ad una serranda calata o ad una porta chiusa; sa dunque che pressocché impunemente al di là dell'asporto può rendersi assente, ottenendo differimenti ripetuti;

            l'impossibilità della vendita in loco del materiale non facilmente asportabile e trasportabile trova spiegazione nell'indisponibilità dell'acquirente non abituale di accedere in casa di altri, così che l'oggetto è acquistato a prezzi vili dalla "mafia", ovvero da persona interposta per conto dello stesso debitore;

            la localizzazione dei beni del debitore da pignorare. Come si è detto, oggi non esistono nel nostro ordinamento nè un obbligo del debitore di collaborare al pignoramento, nè strumenti efficaci di indagine (sulla falsariga della legge francese del luglio 1991) che consentano al creditore di reperire i beni sui quali sia più facile il soddisfacimento, quali depositi bancari, retribuzioni, eccetera;

            la necessità di individuare sistemi che assicurino la vendita dei beni al di fuori di ogni turbativa d'asta (fenomeno sempre più preoccupante e non necessariamente limitato ad episodi di criminalità marginale) e con il realizzo di importi economicamente significativi.


I rimedi ipotizzabili.

        Preliminarmente è necessario un salto culturale, specie da parte del mondo politico e del legislatore, i quali devono convincersi che l'efficacia dei giudicati e la certezza del diritto sono elementi fondanti essenziali di uno Stato di diritto e di una democrazia matura. E' quindi assai pericoloso, ad esempio, illudersi di risolvere i problemi, specie quelli economico-sociali, sia pure rilevanti per la collettività, vanificando la certezza dei giudicati e, quindi, del diritto. Ma un salto, o meglio un recupero, culturale, specificamente di cultura giuridica, deve essere richiesto anche alla magistratura: cioè di rivalutare e preservare la certezza del diritto nella stabilità dei princìpi di diritto affermati, come del resto imporrebbe il nostro ordinamento processuale, e di non abusare, quindi, di quella libertà di giudizio nel caso singolo, la quale, se non trova un limite nei princìpi di diritto affermati, può facilmente scadere nell'arbitrio invidualistico. La certezza del diritto, infatti, contribuisce ad eliminare la litigiosità, che sarebbe ricondotta in ambito fisiologico, influendo, fra l'altro, sul fondamentale ruolo dell'attività forense, che sarebbe indirizzata, più modernamente, a conoscere e a spiegare ai cittadini tali princìpi, risolvendo così il contenzioso in via stragiudiziale, anziché a cercare di individuare varchi per rovesciarli di continuo, perpetuando confusione, incertezza e litigiosità.

        Conseguentemente sono necessarie:

            la restituzione dell'efficacia e dell'incisività all'esecuzione per espropriazione attribuendo un ruolo più incisivo al creditore procedente, riducendo gli spazi di inefficienza del sistema, e cercando di far sì in futuro che l'esecuzione sia sempre meno apprensione dei beni da trasformare in denaro per divenire apprensione del reddito che tali beni sono suscettibili di produrre. Questa seconda prospettiva appare più lontana da raggiungere e comporta necessariamente un riesame dell'intera struttura dell'esecuzione, ove forse i confini fra esecuzione individuale e concorsuale vanno ridisegnati. Non è infatti inconcepibile mutuare dal fallimento forme attenuate di spossessamento a carico del debitore esecutato che, senza distruggere l'azienda di cui egli sia titolare, ne dirottino il reddito a favore dei creditori. Si potrebbe ipotizzare una sorta di commissario giudiziale operante sotto il controllo del giudice, con poteri di controllo e, in caso estremo, di gestione;

            una attenta revisione e modifica del ruolo del protagonista principale del processo esecutivo, cioè l'ufficiale giudiziario, che in questo tipo di processo ha, in pratica, nella normalità dei casi, un ruolo più rilevante dello stesso magistrato;

            l'introduzione dell'interesse per chi effettua le vendite al buon esito delle stesse, mettendo strettamente in relazione i suoi compensi con l'ammontare del ricavato;

            una revisione dei fondamenti giuridici su cui si fonda l'esecuzione mobiliare, esplicitando l'obbligo, già contenuto in nuce nell'articolo 2740 del codice civile, di collaborazione del debitore nel proficuo svolgimento dell'esecuzione, con le relative sanzioni in caso di inadempimento.


Obbligo per il debitore di collaborare all'esecuzione.

        Si deve attuare una disciplina legislativa che introduca nel nostro ordinamento, anche per l'esecuzione individuale, l'obbligo per il debitore di dichiarare il contenuto e la composizione del suo patrimonio, sull'esempio di quanto previsto dall'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di quanto attuato in altri Paesi (Francia, Germania, Svezia, Belgio e Brasile).
        Si è rilevato che in diversi ordinamenti all'obbligo di dichiarazione del debitore in ordine alla consistenza del proprio patrimonio si accompagna un meccanismo compulsorio, caratterizzato dall'iscrizione del nome del debitore nel registro dei debitori che siano stati chiamati a rendere la dichiarazione e che non l'abbiano resa ovvero che non rendendola abbiano subìto le relative sanzioni. Ciò fa sì che il debitore paghi prima, per evitare di essere iscritto nel registro. Il registro corrisponde ad una "pubblica esigenza di sanzione per gli inaffidabili". Oltre che nel diritto tedesco analoghi registri sono previsti nel diritto belga (fichier de saisie) e nel diritto brasiliano (codice del 1973), che ricollega alla dichiarazione effetti reali di vincolo sui beni.
        Si è prevista la possibilità per il creditore di accedere ad una procedura puramente eventuale, da instaurare successivamente al pignoramento, che consenta da una parte di provocare la comparizione del debitore avanti al giudice allo scopo di rendere la dichiarazione sui suoi beni e dall'altra la possibilità per il creditore di chiedere al giudice di procedere ad indagini sulla consistenza e sulla composizione del patrimonio del debitore in caso di dichiarazione negativa o di rifiuto di rendere la dichiarazione, ovvero ancora di dichiarazione che il creditore ritenga di dover contestare. Il rifiuto di rendere la dichiarazione o la dichiarazione negativa dà luogo all'iscrizione del nome del debitore in un apposito registro pubblico, onde realizzare la citata funzione compulsiva. Inoltre, il risultato delle indagini provoca la formazione di un elenco dei beni che può essere oggetto di esame da parte di ogni creditore munito di titolo esecutivo.
        Occorre sottolineare che la soluzione prospettata non è totalmente nuova nel nostro ordinamento. L'articolo 693 del codice di procedura penale stabilisce che, per il recupero delle spese processuali penali, in caso d'insolvibilità del condannato, il cancelliere si avvalga dell'ufficio provinciale di polizia tributaria, che assume informazioni sulle reali condizioni economiche della persona dichiarata insolvibile. Quando gli risulta la solvibilità, comunica senza ritardo le informazioni alla cancelleria, che procede al recupero del credito.
        Non vi è motivo di ritenere che lo Stato debba essere tutelato diversamente dagli altri creditori. Né si può ritenere che forme compulsorie nei confronti del debitore esecutato urtino contro l'esigenza di parità di trattamento delle parti nel giudizio. Il processo esecutivo è necessariamente un processo squilibrato, almeno quando non sia necessario risolvere una questione in ordine al titolo o agli atti esecutivi, diretto com'è all'attuazione dell'ordine contenuto nel titolo. E' pertanto coerente con il sistema che il debitore vi giochi un ruolo di soggezione.
        Sulla base di tali princìpi, è stata redatta la presente proposta di legge.


Riforma dell'ordinamento dell'ufficiale giudiziario.

        La revisione della figura dell'ufficiale giudiziario dovrebbe ispirarsi ai seguenti princìpi:

            adeguamento e armonizzazione con le disposizioni vigenti negli ordinamenti europei, anche nella futura prospettiva di una normativa comune a tutti gli Stati membri dell'Unione europea;

            esaltazione dell'autonomia, modernità, specialità e professionalità del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale ausiliario processuale;

            eliminazione dell'attuale dicotomia fra le due figure professionali degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, che è frutto di una tradizione tralaticia che non ha più serie ragioni di permanenza, stanti le sostanziali identità ed intercomunicabilità dei compiti loro riconosciuti dall'ordinamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959) e che ha determinato motivi di attrito negli uffici con conseguenti disservizi;

            revisione dello status e del modus operandi della figura di ausiliario della giustizia, riqualificandone le attribuzioni ed i poteri, in modo da rendere la sua funzione coerente con una moderna concezione dell'amministrazione della giustizia. In concreto bisogna attribuire a tale figura professionale lo status di pubblico ufficiale, operante però in regime di libero mercato quanto all'incarico ed ai compensi, che devono essere previsti da apposite tariffe professionali, determinate dall'istituendo Consiglio nazionale professionale della categoria, in una sorta di analogia con la figura del notaio. Tale riforma, caldeggiata fra l'altro dai vasti settori della categoria, deve quindi attribuire agli ufficiali giudiziari la qualifica di ausiliari dell'ordine giudiziario, conservando naturalmente lo status di pubblico ufficiale, ma attribuendo loro, fra l'altro, i compiti in esclusiva di esecuzione e di vendita mobiliare conseguenti ad espropriazione forzata o a procedure fallimentari, sempre, ovviamente, sotto la direzione e la sorveglianza del giudice dell'esecuzione. Le conseguenze di siffatta modifica sono evidenti: anziché ricevere compensi modesti, fissi e indipendenti dall'esito e dalla qualità della loro attività, come attualmente accade, essi riceverebbero incarichi, come tutti i professionisti, in funzione delle proprie capacità, competenza, organizzazione e dei risultati concreti.


Modifiche specifiche per le esecuzioni mobiliari.

        Bisogna attribuire in esclusiva agli stessi ufficiali giudiziari, o meglio, ai loro istituendi enti esponenziali, le attività di realizzo del pignorato, privilegiando le forme di realizzo a trattativa privata, in analogia a quanto previsto dall'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che nella pratica ha dimostrato di conseguire risultati più soddisfacenti.
        La prospettata soluzione esige, come coerente conseguenza, di eliminare gli istituti delle vendite giudiziarie, ora retti da privati convenzionati che si sono rivelati carrozzoni inutili ed esosi, giacché i loro compensi, indipendenti dai ricavati, sono stabiliti in maniera disomogenea nelle varie realtà territoriali e con criteri non sempre comprensibili.
        Il privilegio dell'attribuzione in esclusiva agli enti esponenziali degli uffici giudiziari delle attività di vendita deve essere equilibrato con il criterio che i compensi per l'attività di realizzo siano determinati esclusivamente in modo proporzionale al ricavato delle vendite stesse.


Modifiche tecnico-procedurali.

        I due interventi principali devono essere accompagnati da modifiche tecnico-procedurali, quali:

            abolizione degli autonomi istituti delle vendite giudiziarie che verrebbero, in tale prospettiva, sostituiti da istituti delle aste, gestiti dal consiglio dell'Ordine degli ufficiali giudiziari competente per territorio, cui sarebbe affidata la fase di realizzo;

            utilizzando i mezzi organizzativi resi disponibili dall'organizzazione professionale dell'ufficiale giudiziario, i beni pignorati devono essere immediatamente sottratti alla disponibilità del debitore, per essere depositati nei locali di esposizione dell'istituto delle aste;

            gli oggetti pignorati devono essere, all'atto del pignoramento, introdotti in contenitori trasparenti di plastica sigillati, per garantirne l'individuazione, per impedirne la sostituzione e per assicurare, nel contempo, la possibilità di ispezione da parte dei potenziali acquirenti;

            i locali di esposizione dell'istituto delle aste devono essere aperti al pubblico, con orario analogo a quello degli esercizi commerciali;

            ad ogni oggetto esposto, nel suo involucro-sigillo trasparente, deve essere apposto un cartellino con l'individuazione del giorno dell'asta e del prezzo base;

            abolizione delle vendite in loco, che devono svolgersi invece presso l'istituto delle aste, conservando però la possibilità di visita ed ispezione in loco dello staggito, da parte degli interessati, alla presenza e sotto il controllo di personale dell'istituto delle aste;

            pubblicazione di un bollettino periodico delle aste con indicazione degli oggetti in vendita, delle date di vendita, del prezzo base e di ogni altra caratteristica descrittiva degli oggetti, da far affiggere presso tutti gli uffici giudiziari e da spedire periodicamente a tutti gli avvocati del mandamento, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle associazioni commerciali e forensi più rappresentative nel territorio, nonché agli altri soggetti che possano garantire la diffusione al pubblico dell'informazione;

            semplificazione, unificazione e riduzione di tutti gli oneri fiscali connessi con la procedura esecutiva e introduzione del principio della proporzionalità fra imposte e ricavato;

            rafforzamento, sempre sotto il controllo e la sorveglianza del giudice dell'esecuzione, del potere degli ufficiali giudiziari di utilizzare, per lo svolgimento dei compiti connessi con l'espropriazione, mezzi propri, quali autoveicoli per il trasporto degli oggetti, e di avvalersi di proprio personale tecnico ausiliario, quali fabbri, meccanici, elettricisti, autisti, facchini, eccetera;

            trasferimento al cancelliere di ogni funzione di controllo sugli adempimenti dell'esecuzione, che non comportino attività giurisdizionali;

            introduzione di nuove norme che prevedono le modalità dell'esecuzione individuale sulle aziende, e quindi sui diritti eterogenei di cui l'azienda si compone, quali:

            marchi e segni distintivi;

            avviamento;

            segreto industriale;

            credito aziendale per prestazioni non pecuniarie;

            contratti ineseguiti;

            ovvero estendendo la possibilità di procedure concorsuali sulla stessa, al di là dei limiti attuali, ampliando categorie di imprenditori oggi sottratte ad esse.

        Nel quadro delineato la presente proposta di legge persegue il limitato obiettivo di regolamentare l'obbligo del debitore di collaborare all'esecuzione.




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