XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 536
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo la sezione II del capo I del titolo II del libro
III del codice di procedura civile è inserita la seguente:
"Sezione II-bis - Della ricerca dei beni da
pignorare:
Art. 497-bis.(Intimazione).- Entro centoventi
giorni dalla notificazione del precetto il creditore può
citare il debitore a comparire avanti al giudice del luogo
della residenza o della sede del debitore intimandogli di
rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497-ter.
L'intimazione si esegue mediante atto di citazione
sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte
personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto
deve contenere l'indicazione del titolo esecutivo e del
precetto, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente.
Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di
comparizione deve intercorrere un termine non minore di dieci
giorni. L'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla
notificazione dell'atto è tenuto a depositare immediatamente
l'originale nella cancelleria del giudice per la formazione
del fascicolo. In tale fascicolo deve essere inserita copia
autentica del titolo esecutivo e del precetto, da depositare
in cancelleria a cura del creditore all'atto della
costituzione. La costituzione deve avvenire cinque giorni
prima dell'udienza di comparizione.
L'intimazione è improcedibile se il creditore, avendo già
pignorato beni del debitore, non depositi presso la
cancelleria del giudice copia autentica dell'ordinanza con cui
il giudice dell'esecuzione in corso attesti, sulla base degli
elementi risultanti agli atti del giudizio e di quelli forniti
dalle parti, che il valore dei beni pignorati è inferiore
all'importo delle spese e dei crediti per cui si procede. A
tale fine deve tenersi conto anche dei crediti indicati
nell'articolo 527, primo comma.
Il giudice provvede anche d'ufficio alla riunione dei
procedimenti iniziati ai sensi del presente articolo contro lo
stesso debitore.
Art. 497-ter. (Dichiarazione). - Con dichiarazione
all'udienza il debitore, personalmente o a mezzo di mandatario
speciale, deve indicare i beni utilmente pignorabili e i
luoghi ove i beni si trovano.
Deve altresì esibire e depositare tutti i documenti in suo
possesso necessari per la materiale identificazione del bene o
per l'accertamento degli obblighi del terzo o a norma
dell'articolo 549.
La dichiarazione è raccolta nel processo verbale. Ai soli
effetti di cui all'articolo 388, terzo comma, del codice
penale, i beni indicati dal debitore si considerano pignorati
all'atto della sua dichiarazione, salvo il potere del giudice
dell'esecuzione di provvedere, su istanza del debitore, a
norma dell'articolo 496.
Il creditore può procedere al pignoramento dei beni
indicati omettendo la notificazione del precetto, purché
l'esecuzione sia inviata entro novanta giorni dalla
dichiarazione del debitore.
Art. 497-quater. (Procedura per il pignoramento). -
Se il debitore non compare all'udienza stabilita o,
comparendo, rifiuta di rendere la dichiarazione o rende
dichiarazione che non consente la materiale identificazione
dei beni, o se dichiara di non avere alcun bene pignorabile,
il giudice, su istanza del creditore, con ordinanza richiede
le informazioni di cui al terzo comma.
Se il debitore è comparso all'udienza e ha indicato beni
pignorabili, può procedersi ai sensi del primo comma solo se
con ordinanza, su istanza del creditore, il giudice ritenga,
in base a quello che risulta dagli atti e dagli elementi
forniti dalle parti, che il valore dei beni indicati è
inferiore a quello del credito per cui si procede.
Il giudice formula richiesta di informazioni scritte ai
terzi, nonché a tutti gli uffici delle amministrazioni
pubbliche o private, presso le quali risultino istituiti
archivi da cui possono trarsi elementi utili alla ricerca. Le
informazioni possono essere richieste anche agli uffici
dell'anagrafe tributaria. Non può essere opposto il segreto
d'ufficio o bancario.
Possono altresì essere disposte indagini dalla polizia
tributaria.
Sulla base delle informazioni pervenute il giudice forma
l'elenco dei beni pignorabili del debitore e ne ordina il
deposito in cancelleria. Dell'avvenuto deposito è data
comunicazione al creditore procedente. Entro novanta giorni
dalla comunicazione il creditore può procedere al pignoramento
dei beni risultanti dall'elenco omettendo la notificazione del
precetto.
Se il terzo rifiuta di rispondere alla richiesta di
informazioni senza giusto motivo, il giudice lo condanna ad
una pena pecuniaria non superiore a lire due milioni.
Art. 497-quinquies. (Registro). - In seguito alle
indagini di cui all'articolo 497-quater il giudice
dispone l'annotazione del nome del debitore, del numero e
degli estremi del procedimento nonché dell'esito positivo o
negativo del medesimo in un registro pubblico custodito presso
la cancelleria del giudice".
Art. 2.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia provvede, con
proprio decreto, a stabilire le modalità con le quali deve
essere tenuto il registro previsto dall'articolo
497-quinquies del codice di procedura civile, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge. Tale decreto stabilisce
altresì le caratteristiche tecniche per l'immissione e la
gestione su base informatica dei dati destinati ad affluire
nel registro stesso. Sino alla concreta attuazione della
gestione informatizzata, il registro è tenuto nelle forme
previste per i registri di cancelleria di cui all'articolo 28
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368.
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è
inserito il seguente:
"Art. 155-bis. (Registro dei debitori). - E'
istituito presso la cancelleria del tribunale, su base
informatica, il registro dei debitori nei cui confronti sono
state esperite le indagini di cui all'articolo 497-quater
del codice. Il registro è pubblico".
Art. 4.
1. Le norme processuali di cui alla sezione II-bis
del capo I del titolo II del libro III del codice di
procedura civile, introdotte dall'articolo 1 della presente
legge, si applicano ai procedimenti esecutivi i cui
pignoramenti siano stati compiuti dopo quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.