XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 536




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo la sezione II del capo I del titolo II del libro III del codice di procedura civile è inserita la seguente:

        "Sezione II-bis - Della ricerca dei beni da pignorare:

            Art. 497-bis.(Intimazione).- Entro centoventi giorni dalla notificazione del precetto il creditore può citare il debitore a comparire avanti al giudice del luogo della residenza o della sede del debitore intimandogli di rendere la dichiarazione di cui all'articolo 497-ter.
        L'intimazione si esegue mediante atto di citazione sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. L'atto deve contenere l'indicazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente.
        Tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di dieci giorni. L'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notificazione dell'atto è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del giudice per la formazione del fascicolo. In tale fascicolo deve essere inserita copia autentica del titolo esecutivo e del precetto, da depositare in cancelleria a cura del creditore all'atto della costituzione. La costituzione deve avvenire cinque giorni prima dell'udienza di comparizione.
        L'intimazione è improcedibile se il creditore, avendo già pignorato beni del debitore, non depositi presso la cancelleria del giudice copia autentica dell'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione in corso attesti, sulla base degli elementi risultanti agli atti del giudizio e di quelli forniti dalle parti, che il valore dei beni pignorati è inferiore all'importo delle spese e dei crediti per cui si procede. A tale fine deve tenersi conto anche dei crediti indicati nell'articolo 527, primo comma.
        Il giudice provvede anche d'ufficio alla riunione dei procedimenti iniziati ai sensi del presente articolo contro lo stesso debitore.

        Art. 497-ter. (Dichiarazione). - Con dichiarazione all'udienza il debitore, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi ove i beni si trovano.
        Deve altresì esibire e depositare tutti i documenti in suo possesso necessari per la materiale identificazione del bene o per l'accertamento degli obblighi del terzo o a norma dell'articolo 549.
        La dichiarazione è raccolta nel processo verbale. Ai soli effetti di cui all'articolo 388, terzo comma, del codice penale, i beni indicati dal debitore si considerano pignorati all'atto della sua dichiarazione, salvo il potere del giudice dell'esecuzione di provvedere, su istanza del debitore, a norma dell'articolo 496.
        Il creditore può procedere al pignoramento dei beni indicati omettendo la notificazione del precetto, purché l'esecuzione sia inviata entro novanta giorni dalla dichiarazione del debitore.

        Art. 497-quater. (Procedura per il pignoramento). - Se il debitore non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di rendere la dichiarazione o rende dichiarazione che non consente la materiale identificazione dei beni, o se dichiara di non avere alcun bene pignorabile, il giudice, su istanza del creditore, con ordinanza richiede le informazioni di cui al terzo comma.
        Se il debitore è comparso all'udienza e ha indicato beni pignorabili, può procedersi ai sensi del primo comma solo se con ordinanza, su istanza del creditore, il giudice ritenga, in base a quello che risulta dagli atti e dagli elementi forniti dalle parti, che il valore dei beni indicati è inferiore a quello del credito per cui si procede.
        Il giudice formula richiesta di informazioni scritte ai terzi, nonché a tutti gli uffici delle amministrazioni pubbliche o private, presso le quali risultino istituiti archivi da cui possono trarsi elementi utili alla ricerca. Le informazioni possono essere richieste anche agli uffici dell'anagrafe tributaria. Non può essere opposto il segreto d'ufficio o bancario.
        Possono altresì essere disposte indagini dalla polizia tributaria.
        Sulla base delle informazioni pervenute il giudice forma l'elenco dei beni pignorabili del debitore e ne ordina il deposito in cancelleria. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione al creditore procedente. Entro novanta giorni dalla comunicazione il creditore può procedere al pignoramento dei beni risultanti dall'elenco omettendo la notificazione del precetto.
        Se il terzo rifiuta di rispondere alla richiesta di informazioni senza giusto motivo, il giudice lo condanna ad una pena pecuniaria non superiore a lire due milioni.

        Art. 497-quinquies. (Registro). - In seguito alle indagini di cui all'articolo 497-quater il giudice dispone l'annotazione del nome del debitore, del numero e degli estremi del procedimento nonché dell'esito positivo o negativo del medesimo in un registro pubblico custodito presso la cancelleria del giudice".


Art. 2.

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede, con proprio decreto, a stabilire le modalità con le quali deve essere tenuto il registro previsto dall'articolo 497-quinquies del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. Tale decreto stabilisce altresì le caratteristiche tecniche per l'immissione e la gestione su base informatica dei dati destinati ad affluire nel registro stesso. Sino alla concreta attuazione della gestione informatizzata, il registro è tenuto nelle forme previste per i registri di cancelleria di cui all'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.


Art. 3.

        1. Dopo l'articolo 155 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

        "Art. 155-bis. (Registro dei debitori). - E' istituito presso la cancelleria del tribunale, su base informatica, il registro dei debitori nei cui confronti sono state esperite le indagini di cui all'articolo 497-quater del codice. Il registro è pubblico".


Art. 4.

        1. Le norme processuali di cui alla sezione II-bis del capo I del titolo II del libro III del codice di procedura civile, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano ai procedimenti esecutivi i cui pignoramenti siano stati compiuti dopo quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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