XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 534
Onorevoli Colleghi! - La Commissione difesa della
Camera dei deputati ha svolto nella XIII legislatura
un'indagine conoscitiva in materia di episodi di violenza e
qualità della vita nelle caserme nell'ambito della quale è
stato, tra l'altro, messo a fuoco il problema della
perseguibilità degli autori di episodi di "nonnismo".
Da una parte si è sostenuta la necessità che il fenomeno
del "nonnismo" trovi una regolamentazione penale differenziata
rispetto alle altre fattispecie previste dalla normativa
vigente, stabilendo che il compimento di atti di "nonnismo"
sia punito in modo specifico, o come figura di reato a sé, o
come circostanza aggravante. Andrebbe pertanto verificata la
praticabilità di una modifica del vigente quadro normativo,
che fornisca il necessario strumento penale per la repressione
di comportamenti improntati a "nonnismo".
A tale riguardo, sono state proposte alcune soluzioni.
Si è ipotizzato di configurare un autonomo reato di
"nonnismo", il quale dovrebbe operare sul codice penale
militare di pace (nella forma della novella legislativa),
mediante l'introduzione di uno o più articoli nel capo III del
titolo IV del libro secondo, recante norme sui reati contro la
persona (articoli 222 e seguenti del codice penale militare di
pace). L'inserimento nel corpo del codice consentirebbe di
qualificare le nuove figure come reato militare, secondo la
nozione formale fornita dall'articolo 37 del codice penale
militare di pace, e, nel contempo, garantirebbe l'applicazione
anche a tali nuovi reati delle disposizioni generali del
medesimo codice, in un'ottica di organicità e coerenza del
sistema. La nuova norma, nel qualificare il reato, dovrebbe
essere formulata nel senso di prevedere che ricorre il
"nonnismo" in tutti i casi in cui il militare, che offende
altro militare, si avvale della forza intimidatrice derivante
dalla maggiore anzianità di servizio.
Si è anche proposta una modifica del codice penale
militare di pace, nel senso di sancire, pur senza alcun
riferimento esplicito agli atti di "nonnismo", una sorta di
"militarizzazione" del reato di violenza privata, con
l'inserimento nel codice penale militare di pace di tale nuova
figura, analogamente a quanto avviene per il codice penale
comune, prima del reato di minaccia di cui all'articolo 229
del codice penale militare di pace. La modifica dovrebbe
prevedere che il militare che, con violenza o minaccia o con
abuso del grado o della maggiore anzianità in servizio,
costringe altro militare a fare, tollerare od omettere
qualcosa, sia punito con la reclusione militare.
E' peraltro necessaria, accanto alla norma generale,
un'aggravante facoltativa, da applicare su valutazione del
giudice, in considerazione della gravità in concreto del fatto
e della sostanziale plurioffensività del reato militare. La
prospettata soluzione sarebbe preferibile in quanto non
implicherebbe la cristallizzazione normativa della nozione di
"atti di nonnismo", ma lascerebbe alla giurisprudenza il
compito di individuare le fattispecie concrete di "nonnismo"
rilevanti penalmente, discriminando - compito di non facile
portata - i comportamenti di cosiddetta "goliardia",
ammissibili e tollerabili anche nella vita militare, dagli
atti di prevaricazione tout court, meritevoli di essere
sanzionati penalmente.
Va inoltre segnalato che, con riferimento ad entrambe le
soluzioni, è stata comunque rilevata l'assoluta opportunità di
inserire un'aggravante speciale consistente nel compimento del
fatto da parte di più militari riuniti, in quanto tale
circostanza concretizza una forte soggezione del soggetto
debole e rende, in definitiva, maggiormente anti-giuridico il
fatto stesso.
Vi è poi la questione relativa all'articolo 260 del codice
penale militare di pace, che prevede la procedibilità dei
reati solo su segnalazione del comandante di corpo. Su tale
argomento sono state presentate diverse proposte di legge di
iniziativa parlamentare, che sembrano prospettare una duplice
soluzione:
a) una prima ipotesi prospetta l'idea di
modificare radicalmente la disposizione di cui al citato
articolo 260, prevedendo che l'azione giudiziaria sia
procedibile d'ufficio o, comunque, a richiesta del soggetto o
dei soggetti lesi;
b) un'altra ipotesi, invece, prevede di integrare
l'attuale formulazione dell'articolo 260, aggiungendo, in via
alternativa, alla richiesta di procedimento da parte del
comandante, la condizione di procedibilità costituita dalla
querela del soggetto leso.
Entrambe le soluzioni prospettate sembrerebbero idonee a
colmare una evidente lacuna dell'ordinamento, che si era
evidenziata già da diversi anni, allorché l'istituto della
richiesta di procedimento era stato portato al vaglio della
Corte costituzionale per la ritenuta illegittimità, con la
sola notazione che sembrerebbe eccessivo stabilire la
procedibilità d'ufficio anche per fatti cosiddetti
"bagattellari" (quali ingiurie tra pari grado e simili), che
ben possono sottostare alla decisione della parte di volere o
meno la punibilità penale.
Nella presente proposta di legge si cerca di raccordare le
suesposte indicazioni integrando le disposizioni di cui agli
articoli 222 e seguenti del codice penale militare di pace in
materia di reati contro la persona con aggravanti specifiche
che consentano di identificare come più grave il reato
commesso con l'abuso del grado o della maggiore anzianità di
servizio o da due o più militari riuniti, circostanze che
caratterizzano quasi tutti gli episodi di "nonnismo".
Si propone altresì di introdurre il nuovo articolo
228-bis per consentire di punire anche la violenza
privata commessa con abuso del grado o della maggiore
anzianità di servizio o da due o più militari riuniti, con un
particolare aggravamento della pena nel caso in cui si tratti
di reati di natura sessuale. Tale disposizione si rende
necessaria in considerazione dell'ammissione del personale
femminile nei ruoli delle Forze armate.
Le ultime disposizioni sono volte a prevedere che la
procedibilità per i reati di cui agli articoli 222 e seguenti
del codice penale militare di pace consegua anche a querela di
parte, oltre che su iniziativa del comandante del corpo o del
reparto. E' stata peraltro introdotta la punibilità
dell'ufficiale di polizia giudiziaria militare il quale omette
o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria militare una
notizia di reato militare di cui sia venuto a conoscenza a
causa o nell'esercizio delle sue funzioni, in analogia a
quanto previsto dall'articolo 361 del codice penale.