XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 534
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 100 del codice penale militare di pace è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La persona che esercita le funzioni di polizia
giudiziaria militare il quale omette o ritarda di denunciare
all'autorità giudiziaria militare una notizia di reato
militare di cui sia venuto a conoscenza a causa o
nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione
militare da uno a tre anni".
Art. 2.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 222 del codice penale
militare di pace è inserito il seguente:
"Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso
della maggiore anzianità di servizio, si applica la reclusione
militare fino a due anni. La stessa pena si applica se il
reato è commesso da due o più militari riuniti".
Art. 3.
1. All'articolo 223 del codice penale militare di pace
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "dieci giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Se il fatto di cui al primo comma è commesso con abuso
della maggiore anzianità di servizio, si applica la reclusione
militare da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica se
il reato è commesso da due o più militari riuniti".
Art. 4.
1. All'articolo 224 del codice penale militare di pace è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se i fatti di cui al primo comma sono commessi con abuso
della maggiore anzianità di servizio, si applicano le
corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La stessa
pena si applica se il reato è commesso da due o più militari
riuniti".
Art. 5.
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 226 del codice penale
militare di pace è aggiunto il seguente:
"Se il fatto è commesso con abuso della maggiore anzianità
di servizio, la pena è raddoppiata. La stessa pena si applica
se il reato è commesso da due o più militari riuniti".
Art. 6.
1. Dopo il primo comma dell'articolo 227 del codice penale
militare di pace è inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso con abuso del grado o della
maggiore anzianità di servizio, la pena è aumentata di un
anno. La stessa pena si applica se il reato è commesso da tre
o più militari riuniti".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 228 del codice penale militare di pace
è inserito il seguente:
"Art. 228-bis.- (Violenza privata).- Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, il militare che con
violenza o minaccia o abuso del grado o della maggiore
anzianità in servizio costringe altro militare a fare,
tollerare od omettere qualcosa è punito con la reclusione
militare fino a due anni.
Se la vittima è costretta a fare o tollerare atti sessuali
la pena è triplicata.
La stessa pena si applica se il reato è commesso da due o
più militari riuniti".
Art. 8.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 229 del codice
penale militare di pace è inserito il seguente:
"Se il fatto è commesso con abuso della maggiore anzianità
di servizio, la pena è aumentata di sei mesi. La stessa pena
si applica se il reato è commesso da due o più militari
riuniti".
Art. 9.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 260 del codice
penale militare di pace è aggiunto il seguente:
"I reati previsti dagli articoli 222, 223, secondo e terzo
comma, 224, 226, 227, 228-bis e 229 sono perseguibili
anche a querela della persona offesa".