XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 533




        Onorevoli Colleghi! - Da tempo sono al centro dell'iniziativa del Governo e del Parlamento provvedimenti a favore del settore turistico. Tale settore, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia e nelle isole minori, sta conoscendo un periodo di espansione grazie alla rivalutazione dei beni ambientali, storici e archeologici presenti in gran numero nella parte meridionale del nostro Paese. Tuttavia, le enormi potenzialità di un settore trainante dell'economia nazionale non appaiono, nel sud, ancora del tutto dispiegate. A ciò concorrono varie cause, che possono consistere sia nella persistenza di fattori ambientali che in ritardi strutturali.
        Uno dei problemi maggiormente denunciati dagli operatori del settore è quello dell'insufficiente utilizzo degli impianti ricettivi, mentre sarebbe auspicabile una presenza turistica costante durante tutto l'anno e non solo in determinati periodi. Tale affermazione è suffragata dai dati relativi alle presenze nelle zone a maggiore vocazione turistica, da cui risulta un sottoutilizzo della disponibilità dei posti letto nelle strutture alberghiere.
        Il Mezzogiorno d'Italia e le isole minori potrebbero essere meta turistica durante tutto il corso dell'anno per le favorevoli condizioni climatiche, ma i dati ci dicono che ciò non accade e che invece le presenze si concentrano solo in determinati periodi dell'anno. I prezzi sono alti perché sono alti i costi aziendali, dovendo gli alberghi - e le altre aziende del settore - sostenere anche costi aggiuntivi, quali il riscaldamento o l'animazione giornaliera, per supplire alle carenze degli enti locali che concentrano le iniziative culturali nei periodi di maggiore affluenza turistica.
        Particolarmente pesante è soprattutto l'incidenza del costo del lavoro, che pesa per il 50 per cento sui costi totali di gestione. E' su questo punto che è possibile dare vita ad iniziative tese a rendere più competitive le aree turistiche meridionali, in particolare le aziende aventi carattere stagionale.
        La presente proposta di legge prevede una defiscalizzazione degli oneri sociali (che incidono per il 31,3 per cento sulla paga netta) a favore delle aziende stagionali che protraggono il periodo di apertura e un prolungamento, sia pure di misura inferiore, degli sgravi qualora le aziende decidano, al termine dei tre anni di agevolazioni, di passare da stagionali ad annuali.
        Lo scopo di tale provvedimento è duplice: da un lato tende ad abbassare il costo del lavoro nelle aziende stagionali per permettere alle stesse di praticare prezzi concorrenziali rispetto ad altre zone turistiche europee ed extraeuropee, in modo da utilizzare l'ampia disponibilità di posti letto anche nel periodo che va da novembre a febbraio; dall'altro, favorisce, grazie al carattere transitorio dei benefìci proposti, il passaggio dalla stagionalità ad un'attività alberghiera che copra i dodici mesi dell'anno.
        Sul piano della copertura finanziaria, è da rilevare che le minori entrate per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), causate dalle agevolazioni contributive previste dalla presente proposta di legge, verrebbero compensate dal mancato esborso da parte dell'INPS dell'indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali ai quali è prolungato il rapporto di lavoro stagionale.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, per le aziende turistiche a carattere stagionale che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato per un periodo non superiore a sette mesi, la possibilità di prorogare i rapporti lavorativi in scadenza per non più di quattro mesi, senza che le medesime aziende debbano versare all'INPS i relativi contributi e senza che l'azienda perda il carattere stagionale. Lo stesso articolo prevede che tali agevolazioni siano concesse anche nelle aziende che anticipino la data di apertura rispetto all'anno precedente.
        L'articolo 2 stabilisce che la data di apertura e quella di chiusura saranno assunte a riferimento per l'intero triennio.
        Gli articoli 3 e 4 stabiliscono i limiti temporali entro i quali sono applicabili le agevolazioni.
        L'articolo 5 prevede l'obbligo per le aziende di notificare all'INPS il periodo di tempo in cui intendono restare aperte e l'elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o l'assunzione anticipata.
        L'articolo 6 stabilisce che le aziende possono usufruire delle agevolazioni per un periodo non superiore a tre anni. Al comma 2 si prevede che, al termine del triennio, le aziende possono optare per il carattere annuale della propria attività, usufruendo per un altro biennio della agevolazione contributiva, versando il 50 per cento dei contributi dovuti.
        L'articolo 7 prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a copertura delle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive, trasferisca annualmente all'INPS una somma corrispondente, tenendo conto dei risparmi conseguiti dallo stesso Istituto dovuti al minore esborso delle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori stagionali il cui rapporto di lavoro è prorogato.
        L'onere derivante dall'attuazione della legge è coperto, nel triennio 2001-2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.




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