XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 533




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 dell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e successive modificazioni, e nelle isole minori, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.
        2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.


Art. 2.

        1. La data di apertura, di cui all'articolo 1, comma 2, e la data di chiusura, di cui all'articolo 4, sono assunte a riferimento per l'intero triennio successivo, ai sensi dell'articolo 6.

Art. 3.

        1. L'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 è applicabile ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre.
        2. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione a favore dell'INPS.


Art. 4.

        1. I benefìci di cui all'articolo 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.


Art. 5.

        1. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione dalla quale risulti la decisione di restare in esercizio per un periodo di almeno due mesi, corredata da un elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.


Art. 6.

        1. Le aziende di cui all'articolo 1 possono usufruire dei benefìci di cui alla presente legge per un triennio.
        2. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività; in tale caso l'azienda usufruisce ancora per un biennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può deliberare altresì di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa non può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva.


Art. 7.

        1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1.
        2. Il rimborso all'INPS di cui al comma 1 è calcolato tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto delle agevolazioni contributive di cui all'articolo 1 e tenendo conto dei relativi contributi a favore dell'INPS a carico dei lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del citato articolo 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, per gli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
        4. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, derivanti, nel triennio 2001-2003, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, possono, in deroga alle disposizioni contabili vigenti, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 3.
        5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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