XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 531
Onorevoli Colleghi! - La legge sull'elezione diretta
dei sindaci (legge n. 81 del 1993) ha consentito di cambiare
la classe dirigente locale del nostro Paese ed ha permesso
l'arrivo a capo delle amministrazioni locali di uomini e donne
capaci che hanno cambiato il volto delle loro città.
La riforma delle autonomie locali, sancita con la legge di
princìpi n. 142 del 1990, proseguita con le modifiche e le
integrazioni della legge n. 81 del 1993, e successivamente
precisata ed arricchita dalle norme contenute nelle leggi
sulla semplificazione amministrativa n. 59 del 1997 e n. 127
del 1997, ha ridisegnato l'architettura delle istituzioni
locali. Tali disposizioni sono poi in gran parte confluite nel
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo
51 del medesimo testo unico, tuttavia, al comma 2, stabilisce
che un sindaco o un presidente di provincia può durare in
carica solo due mandati consecutivi, e quindi riduce
fortemente la possibilità di raggiungere le finalità che la
stessa normativa intendeva perseguire, e cioè assicurare
stabilità e continuità all'azione amministrativa. Tra l'altro,
tale limitazione nel nostro ordinamento è prevista solo in
questi due casi, mentre nulla è previsto per tutte le altre
cariche elettive.
La norma che stabilisce il limite dei due mandati pone dei
dubbi sul piano della legittimità costituzionale, dubbi che
furono espressi anche durante i lavori preparatori della legge
n. 81 del 1993 il cui testo è stato ripreso dal citato
articolo 51 del testo unico. Prevalse, tuttavia, all'epoca la
preoccupazione di evitare che il permanere per lungo tempo di
una stessa persona a capo dell'amministrazione locale potesse
causare fenomeni di malcostume e irregolarità amministrative,
che in quel periodo cominciavano a venire allo scoperto grazie
all'operato della magistratura.
Ma la stessa legge sull'elezione diretta dei sindaci ha
consentito l'emergere di una classe dirigente locale
preparata, efficiente come non si era mai avuta nel passato,
una classe dirigente che ha ridato vitalità agli enti locali,
che ha generato cambiamenti civili e sociali, di cultura, di
mentalità in tutto il Paese. Ciò è evidente ovunque, ma lo è
ancora di più nel sud, al punto che la legge sull'elezione
diretta dei sindaci è stata definita come la più importante
riforma meridionalistica degli ultimi anni. Insomma, si può
affermare che la legge n. 81 del 1993 ha avuto degli effetti
ancora più positivi di quanto si proponeva il legislatore e
che la preoccupazione che era all'origine della limitazione a
due dei mandati è stata superata nei fatti.
Appare chiaro oggi, alla luce dell'esperienza fatta, che
due mandati sono spesso insufficienti per avviare e completare
un programma di risanamento delle città. La stabilità del
governo degli enti locali deve essere tutelata per rendere
possibile l'attuazione concreta degli ampi e complessi compiti
che oggi comuni e province sono chiamati ad attuare.
Se i cittadini riconoscono a persone preparate ed oneste,
grazie al sistema dell'elezione diretta, la capacità di
guidare al meglio l'amministrazione delle loro città; se i
sindaci in carica continuano a godere dell'appoggio delle
coalizioni politiche che li propongono; se un uomo o una donna
di grandi capacità vuole dedicarsi per più lungo tempo al
cambiamento della propria città, non si vede il motivo per il
quale debba essere limitato per legge il numero dei mandati
consecutivi che si possono ricoprire. D'altra parte, la
verifica del consenso dei sindaci e dei presidenti delle
province è ben assicurata dal vigente sistema elettorale e
dalle norme che regolano la vita amministrativa.
Con l'articolo 1 della proposta di legge si intende
abrogare la disposizione relativa alla limitazione del numero
dei mandati dei sindaci e dei presidenti delle province.
Altra modifica, introdotta con l'articolo 2, riguarda le
modalità di nomina dei presidenti dei seggi elettorali,
stabilendo che la stessa sia effettuata tramite sorteggio,
così come avviene per gli scrutatori, tra le persone
eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale,
inserite nell'elenco tenuto presso la cancelleria di ciascuna
corte di appello, secondo le norme stabilite dall'articolo 1
della legge 21 marzo 1990, n. 53. Con questa modifica si
intende rendere più trasparente la costituzione dei seggi
elettorali, senza che vengano meno le qualità e i titoli
richiesti per essere chiamati a ricoprire l'incarico di
presidente di seggio.
L'articolo 3 introduce una specifica disposizione per
stabilire la ineleggibilità alla carica di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale per i
dipendenti, con funzioni direttive, degli uffici pubblici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale nonché delle regioni e
delle province per le funzioni alle stesse delegate in materia
di lavoro e di occupazione. L'introduzione di tale causa di
ineleggibilità si rende quanto mai opportuna, poiché numerose
esperienze concrete dimostrano la potenzialità di
condizionamento e di strumentalizzazione delle funzioni
pubbliche, connesse ai compiti svolti da questi funzionari
dello Stato, nel contesto dei gravi problemi occupazionali
presenti in numerose aree del Paese.
La norma individua, quindi, una ulteriore categoria di
soggetti ineleggibili, peraltro da ritenere del tutto omogenei
a quelli già individuati dalle norme vigenti, ma pur tuttavia
meritevoli di una specifica previsione, considerate la
delicatezza dei compiti espletati e la necessità che essi
vengano svolti con serenità ed imparzialità.