XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 531




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Durata del mandato del sindaco e
del presidente della provincia).

        1. I commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.


Art. 2.

(Nomina dei
presidenti dei seggi elettorali).

        1. Il secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

        "Il Presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia".

        2. Il primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

        "Il Presidente della corte d'appello competente per territorio, entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio dei comuni interessati, alla nomina dei presidenti di seggio mediante sorteggio tra le persone iscritte all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia".

        3. I commi terzo e quarto dell'articolo 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e i commi secondo e terzo dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono abrogati.


Art. 3.

(Norme sulla ineleggibilità a consigliere regionale,
provinciale, comunale e circoscrizionale).

        1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è aggiunto il seguente numero:

            "12-bis) i dipendenti, con funzioni direttive, degli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché delle regioni e delle province con competenze in materia di lavoro, formazione professionale, occupazione e previdenza sociale, per i consigli il cui territorio coincide con il territorio di competenza dell'ufficio o lo ricomprende".


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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