XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 530




        Onorevoli Colleghi! - Com'è noto il diritto comunitario ha introdotto, con la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). La stessa direttiva, all'articolo 3, rinviando agli Stati membri la definizione della nozione di IATP, ha fissato i requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore a titolo principale: nella specie, per le persone fisiche, il reddito agricolo deve essere pari o superiore al 50 per cento del reddito complessivo e il tempo di lavoro dedicato alle attività extraziendali deve essere inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore agricolo.
        Lo Stato italiano ha attuato la direttiva prevedendo (articolo 12 della legge n. 153 del 1975) l'innalzamento ai due terzi dei requisiti di tempo e di reddito, con riferimento ai redditi da lavoro.
        Successivamente, il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, ha riaffermato la necessità di incentivare l'attività dello IATP, rinviando agli Stati membri la relativa definizione e fissando i requisiti minimi per l'attribuzione della qualifica di IATP, analoghi, peraltro, a quelli della citata direttiva.
        Al regolamento (CEE) n. 797/85 (poi sostituito dai regolamenti (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio 1991, ed in ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997), che per sua natura è direttamente applicabile agli Stati membri, non è seguita una legge nazionale di attuazione, ma solo interventi "surrogatori" operati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con decreti in data 12 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985; 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1^ ottobre 1985, e 26 settembre 1986, in mancanza di norme regionali. Le regioni competenti a recepire ed "adattare" la normativa regolamentare comunitaria, hanno emanato atti sia legislativi sia amministrativi che, in modo peraltro non del tutto omogeneo, individuano gli elementi della persona fisica IATP.
        Peraltro, oltre alla richiamata normativa comunitaria, nella legislazione successiva al 1975 si rinvengono numerosi rinvii "fissi" all'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, determinati dal fatto che la figura è stata individuata come beneficiaria di una serie di agevolazioni, a prescindere dalla attuazione delle misure strutturali comunitarie. Si ricordano:

            legge n. 10 del 1977, sull'edificabilità dei suoli: articolo 9, primo comma, lettera a), e articolo 13, quarto comma;

            legge n. 285 del 1977, sull'occupazione giovanile: articolo 22;

            legge n. 984 del 1977, cosiddetta "legge quadrifoglio": articolo 7;

            legge n. 457 del 1978, sull'edilizia residenziale: articolo 26;

            legge n. 203 del 1982, in materia di contratti agrari: articoli 17, ultimo comma, 22, secondo comma, 30, 48 ultimo comma, 49, primo e quarto comma;

            legge n. 47 del 1985, in materia urbanistico-edilizia: articoli 30, primo comma, e 34, ultimo comma, lettera e);

            testo unico sull'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986: articolo 1 della parte I della tariffa;

            legge n. 29 del 1990, recante modifiche alla legge n. 203 del 1982: articolo 3, comma 1;

            legge n. 233 del 1990, recante riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi: articolo 13;

            legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le zone montane: articoli 4, 5, 17 e 19.

        Con riferimento alla materia degli aiuti comunitari, se da un lato riscontriamo disposizioni regionali che recepiscono in toto le prescrizioni della legge n. 153 del 1975, dall'altro è dato rilevare che le normative di attuazione risultano in alcuni casi strettamente conformi alle previsioni comunitarie. Si consideri, ad esempio, la deliberazione del consiglio regionale della Lombardia del 29 aprile 1986 nella parte in cui prevede che le persone fisiche per poter essere qualificate IATP, al fine di usufruire del regime di aiuti comunitari, debbano avere un reddito proveniente dall'azienda pari o superiore ai due terzi del proprio reddito e dedicare all'azienda agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro.
        La disomogeneità delle normative attuative regionali cui si è fatto cenno, trova conferma nel disposto della deliberazione del consiglio regionale della Toscana n. 223 del 25 giugno 1986 che mantiene, per l'individuazione dello IATP, la quota di reddito e la percentuale di tempo lavorativo previste dalla legge n. 153 del 1975 e, come tali, sensibilmente superiori alle percentuali di cui al regolamento (CEE) n. 797/85, e successive modificazioni.
        Le medesime percentuali fissate dalla regione Toscana quanto al reddito e al tempo lavorativo (due terzi del reddito totale e due terzi del tempo di lavoro complessivo), sono previste, per la materia de qua, dalla deliberazione del consiglio regionale della Liguria n. 59 del 29 luglio 1987 e dalla legge regionale del Piemonte 28 ottobre 1986, n. 44, che, de relato, per la definizione di IATP, rinvia alla legge n. 153 del 1975, e successive modificazioni (vedi in particolare l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975).
        Divergenti, invece, dalla legge n. 153 del 1975 e coerenti all'impianto normativo comunitario appaiono la normativa della regione Umbria - legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 - e la normativa della regione Calabria - legge regionale 7 settembre 1988, n. 23 - le quali individuano l'imprenditore a titolo principale nel soggetto che ricavi dall'azienda il 50 per cento del reddito globale, dedicando almeno il 50 per cento del tempo lavorativo alla stessa azienda.
        Un criterio "composito", finalizzato all'individuazione della figura di IATP, è quello adottato dalla regione Basilicata con la deliberazione del consiglio n. 404 del 20 ottobre 1987, nella parte in cui si prevede che, ferma restando l'aliquota di reddito totale e di lavoro prestato pari almeno ai due terzi, sia possibile considerare imprenditore a titolo principale chi ricavi dall'azienda agricola un reddito pari almeno al 50 per cento del reddito totale e dedichi all'attività agricola un tempo almeno pari al 50 per cento del tempo del suo lavoro totale, se lo stesso imprenditore preveda di elevare detti parametri a due terzi, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge n. 153 del 1975.
        La competenza all'applicazione dei regolamenti comunitari è, peraltro, come si è detto, attribuita alle regioni e quindi non appare possibile ricondurre ad unità tali definizioni sotto questo profilo.
        La nozione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975, necessita, peraltro, con riferimento ai rinvii ad essa effettuati dalle richiamate disposizioni di leggi nazionali, di un chiarimento riferito al requisito del reddito: l'articolo 1 della presente proposta di legge specifica che in esso non devono essere ricomprese le indennità di carica, per lo più collegate proprio all'esercizio dell'attività agricola (si pensi per esempio alla presenza in consigli di amministrazione di cooperative o associazioni di produttori). Poiché esse non rientrano fra i redditi agrari considerati tali alla stregua della legislazione fiscale, si rischia di escludere dal riconoscimento della qualifica un certo numero di soggetti che sono particolarmente impegnati in una serie di attività che comunque sono da considerare funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.
        Deve inoltre essere chiara e, di conseguenza, deve essere oggetto di disciplina positiva, una netta "delimitazione" delle nozioni di coltivatore diretto e di IATP: in particolare è opportuno precisare che non vi è alcun rapporto tra la nozione di coltivatore diretto e quella di IATP, potendo un medesimo soggetto essere tanto coltivatore diretto quanto IATP, un coltivatore diretto non rivestire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o uno IATP non essere coltivatore diretto. D'altra parte ciò che caratterizza la figura del coltivatore diretto, ma non è richiesto per essere IATP, è la prestazione di un'attività lavorativa diretta, prestazione che caratterizza il coltivatore diretto che infatti si qualifica come "lavoratore" autonomo. Devono pertanto rimanere distinti i criteri per la individuazione delle due figure, tenendo presente che primo requisito per il riconoscimento della qualità di coltivatore diretto è la "abitualità" della coltivazione, abitualità intesa nel senso della non occasionalità, di stabilità e di continuatività dello svolgimento dell'attività agricola di coltivazione diretta, senza necessità che tale attività sia prevalente nei confronti di altre esercitate dal coltivatore, e per ciò anche se questi abbia altre fonti di reddito diverse dai proventi dell'attività agricola.
        La prestazione di attività lavorativa costituisce giustificazione delle priorità riconosciute in talune leggi ai coltivatori diretti alla luce della norma costituzionale di tutela del lavoro, che, come si è detto, non sempre ricorre nello IATP, rispetto al quale è sufficiente il riscontro di una attività di mero coordinamento del lavoro altrui e degli altri fattori della produzione.
        L'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di IATP alle persone diverse da quelle fisiche necessita di un separato esame. L'articolo 2 della proposta di legge, partendo dalla fissazione del requisito relativo all'oggetto sociale, che per tutti i tipi di società deve essere costituito dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola, prende in considerazione i requisiti attinenti la qualifica dei soci, considerato che non può riferirsi alla società il requisito relativo al tempo di lavoro. La ricorrenza della qualifica è considerata in relazione ai diversi tipi, prendendo in esame le tre categorie, delle società di persone, delle società di capitali e delle società cooperative, e tenendo conto della giurisprudenza comunitaria che ammette anche per tali figure il riconoscimento della qualifica di IATP.




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