XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 530
Onorevoli Colleghi! - Com'è noto il diritto comunitario
ha introdotto, con la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del
17 aprile 1972, la figura dell'imprenditore agricolo a titolo
principale (IATP). La stessa direttiva, all'articolo 3,
rinviando agli Stati membri la definizione della nozione di
IATP, ha fissato i requisiti minimi per il riconoscimento
della qualifica di imprenditore a titolo principale: nella
specie, per le persone fisiche, il reddito agricolo deve
essere pari o superiore al 50 per cento del reddito
complessivo e il tempo di lavoro dedicato alle attività
extraziendali deve essere inferiore alla metà del tempo di
lavoro totale dell'imprenditore agricolo.
Lo Stato italiano ha attuato la direttiva prevedendo
(articolo 12 della legge n. 153 del 1975) l'innalzamento ai
due terzi dei requisiti di tempo e di reddito, con riferimento
ai redditi da lavoro.
Successivamente, il regolamento (CEE) n. 797/85 del
Consiglio, del 12 marzo 1985, concernente il miglioramento
dell'efficienza delle strutture agrarie, ha riaffermato la
necessità di incentivare l'attività dello IATP, rinviando agli
Stati membri la relativa definizione e fissando i requisiti
minimi per l'attribuzione della qualifica di IATP, analoghi,
peraltro, a quelli della citata direttiva.
Al regolamento (CEE) n. 797/85 (poi sostituito dai
regolamenti (CEE) n. 2328/91 del Consiglio, del 15 luglio
1991, ed in ultimo dal regolamento (CEE) n. 950/97 del
Consiglio, del 20 maggio 1997), che per sua natura è
direttamente applicabile agli Stati membri, non è seguita una
legge nazionale di attuazione, ma solo interventi
"surrogatori" operati dal Ministro dell'agricoltura e delle
foreste con decreti in data 12 settembre 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 21 settembre 1985;
26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 231 del 1^ ottobre 1985, e 26 settembre 1986, in mancanza
di norme regionali. Le regioni competenti a recepire ed
"adattare" la normativa regolamentare comunitaria, hanno
emanato atti sia legislativi sia amministrativi che, in modo
peraltro non del tutto omogeneo, individuano gli elementi
della persona fisica IATP.
Peraltro, oltre alla richiamata normativa comunitaria,
nella legislazione successiva al 1975 si rinvengono numerosi
rinvii "fissi" all'articolo 12 della legge n. 153 del 1975,
determinati dal fatto che la figura è stata individuata come
beneficiaria di una serie di agevolazioni, a prescindere dalla
attuazione delle misure strutturali comunitarie. Si
ricordano:
legge n. 10 del 1977, sull'edificabilità dei suoli:
articolo 9, primo comma, lettera a), e articolo 13,
quarto comma;
legge n. 285 del 1977, sull'occupazione giovanile:
articolo 22;
legge n. 984 del 1977, cosiddetta "legge quadrifoglio":
articolo 7;
legge n. 457 del 1978, sull'edilizia residenziale:
articolo 26;
legge n. 203 del 1982, in materia di contratti agrari:
articoli 17, ultimo comma, 22, secondo comma, 30, 48 ultimo
comma, 49, primo e quarto comma;
legge n. 47 del 1985, in materia urbanistico-edilizia:
articoli 30, primo comma, e 34, ultimo comma, lettera
e);
testo unico sull'imposta di registro, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986: articolo 1
della parte I della tariffa;
legge n. 29 del 1990, recante modifiche alla legge n.
203 del 1982: articolo 3, comma 1;
legge n. 233 del 1990, recante riforma dei trattamenti
pensionistici dei lavoratori autonomi: articolo 13;
legge n. 97 del 1994, recante nuove disposizioni per le
zone montane: articoli 4, 5, 17 e 19.
Con riferimento alla materia degli aiuti comunitari, se da
un lato riscontriamo disposizioni regionali che recepiscono
in toto le prescrizioni della legge n. 153 del 1975,
dall'altro è dato rilevare che le normative di attuazione
risultano in alcuni casi strettamente conformi alle previsioni
comunitarie. Si consideri, ad esempio, la deliberazione del
consiglio regionale della Lombardia del 29 aprile 1986 nella
parte in cui prevede che le persone fisiche per poter essere
qualificate IATP, al fine di usufruire del regime di aiuti
comunitari, debbano avere un reddito proveniente dall'azienda
pari o superiore ai due terzi del proprio reddito e dedicare
all'azienda agricola almeno i due terzi del proprio tempo di
lavoro.
La disomogeneità delle normative attuative regionali cui
si è fatto cenno, trova conferma nel disposto della
deliberazione del consiglio regionale della Toscana n. 223 del
25 giugno 1986 che mantiene, per l'individuazione dello IATP,
la quota di reddito e la percentuale di tempo lavorativo
previste dalla legge n. 153 del 1975 e, come tali,
sensibilmente superiori alle percentuali di cui al regolamento
(CEE) n. 797/85, e successive modificazioni.
Le medesime percentuali fissate dalla regione Toscana
quanto al reddito e al tempo lavorativo (due terzi del reddito
totale e due terzi del tempo di lavoro complessivo), sono
previste, per la materia de qua, dalla deliberazione del
consiglio regionale della Liguria n. 59 del 29 luglio 1987 e
dalla legge regionale del Piemonte 28 ottobre 1986, n. 44,
che, de relato, per la definizione di IATP, rinvia alla
legge n. 153 del 1975, e successive modificazioni (vedi in
particolare l'articolo 12 della legge n. 153 del 1975).
Divergenti, invece, dalla legge n. 153 del 1975 e coerenti
all'impianto normativo comunitario appaiono la normativa della
regione Umbria - legge regionale 31 marzo 1988, n. 11 - e la
normativa della regione Calabria - legge regionale 7 settembre
1988, n. 23 - le quali individuano l'imprenditore a titolo
principale nel soggetto che ricavi dall'azienda il 50 per
cento del reddito globale, dedicando almeno il 50 per cento
del tempo lavorativo alla stessa azienda.
Un criterio "composito", finalizzato all'individuazione
della figura di IATP, è quello adottato dalla regione
Basilicata con la deliberazione del consiglio n. 404 del 20
ottobre 1987, nella parte in cui si prevede che, ferma
restando l'aliquota di reddito totale e di lavoro prestato
pari almeno ai due terzi, sia possibile considerare
imprenditore a titolo principale chi ricavi dall'azienda
agricola un reddito pari almeno al 50 per cento del reddito
totale e dedichi all'attività agricola un tempo almeno pari al
50 per cento del tempo del suo lavoro totale, se lo stesso
imprenditore preveda di elevare detti parametri a due terzi,
ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge n. 153 del
1975.
La competenza all'applicazione dei regolamenti comunitari
è, peraltro, come si è detto, attribuita alle regioni e quindi
non appare possibile ricondurre ad unità tali definizioni
sotto questo profilo.
La nozione dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1975,
necessita, peraltro, con riferimento ai rinvii ad essa
effettuati dalle richiamate disposizioni di leggi nazionali,
di un chiarimento riferito al requisito del reddito:
l'articolo 1 della presente proposta di legge specifica che in
esso non devono essere ricomprese le indennità di carica, per
lo più collegate proprio all'esercizio dell'attività agricola
(si pensi per esempio alla presenza in consigli di
amministrazione di cooperative o associazioni di produttori).
Poiché esse non rientrano fra i redditi agrari considerati
tali alla stregua della legislazione fiscale, si rischia di
escludere dal riconoscimento della qualifica un certo numero
di soggetti che sono particolarmente impegnati in una serie di
attività che comunque sono da considerare funzionali
all'esercizio dell'impresa agricola.
Deve inoltre essere chiara e, di conseguenza, deve essere
oggetto di disciplina positiva, una netta "delimitazione"
delle nozioni di coltivatore diretto e di IATP: in particolare
è opportuno precisare che non vi è alcun rapporto tra la
nozione di coltivatore diretto e quella di IATP, potendo un
medesimo soggetto essere tanto coltivatore diretto quanto
IATP, un coltivatore diretto non rivestire la qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale o uno IATP non
essere coltivatore diretto. D'altra parte ciò che caratterizza
la figura del coltivatore diretto, ma non è richiesto per
essere IATP, è la prestazione di un'attività lavorativa
diretta, prestazione che caratterizza il coltivatore diretto
che infatti si qualifica come "lavoratore" autonomo. Devono
pertanto rimanere distinti i criteri per la individuazione
delle due figure, tenendo presente che primo requisito per il
riconoscimento della qualità di coltivatore diretto è la
"abitualità" della coltivazione, abitualità intesa nel senso
della non occasionalità, di stabilità e di continuatività
dello svolgimento dell'attività agricola di coltivazione
diretta, senza necessità che tale attività sia prevalente nei
confronti di altre esercitate dal coltivatore, e per ciò anche
se questi abbia altre fonti di reddito diverse dai proventi
dell'attività agricola.
La prestazione di attività lavorativa costituisce
giustificazione delle priorità riconosciute in talune leggi ai
coltivatori diretti alla luce della norma costituzionale di
tutela del lavoro, che, come si è detto, non sempre ricorre
nello IATP, rispetto al quale è sufficiente il riscontro di
una attività di mero coordinamento del lavoro altrui e degli
altri fattori della produzione.
L'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della
qualifica di IATP alle persone diverse da quelle fisiche
necessita di un separato esame. L'articolo 2 della proposta di
legge, partendo dalla fissazione del requisito relativo
all'oggetto sociale, che per tutti i tipi di società deve
essere costituito dall'esercizio esclusivo dell'attività
agricola, prende in considerazione i requisiti attinenti la
qualifica dei soci, considerato che non può riferirsi alla
società il requisito relativo al tempo di lavoro. La
ricorrenza della qualifica è considerata in relazione ai
diversi tipi, prendendo in esame le tre categorie, delle
società di persone, delle società di capitali e delle società
cooperative, e tenendo conto della giurisprudenza comunitaria
che ammette anche per tali figure il riconoscimento della
qualifica di IATP.