XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 530
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153, è inserito il seguente:
"Il reddito proveniente dall'attività agricola è
comprensivo del reddito dominicale e agrario, dedotte le
indennità attribuite per l'espletamento di cariche elettive e
le indennità derivanti da cariche ricoperte in organismi
associativi agricoli".
Art. 2.
1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le società sono considerate imprenditori agricoli a
titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto
sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui
all'articolo 2135 del codice civile, comprese quelle
considerate agricole ai sensi della vigente legislazione
speciale, ed inoltre:
a) nel caso di società di persone qualora almeno
la metà dei soci sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in
accomandita la percentuale si riferisce ai soci
accomandatari;
b) nel caso di società cooperative qualora
ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad
approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e
zootecnici in misura non superiore alla metà di quella
complessivamente trasformata ed almeno la metà dei soci sia in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo
principale;
c) nel caso di società di capitali qualora oltre
il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da
imprenditori agricoli a titolo principale e gli amministratori
preposti alla gestione siano in possesso della medesima
qualifica".