XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 530




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è inserito il seguente:

        "Il reddito proveniente dall'attività agricola è comprensivo del reddito dominicale e agrario, dedotte le indennità attribuite per l'espletamento di cariche elettive e le indennità derivanti da cariche ricoperte in organismi associativi agricoli".


Art. 2.

        1. All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, comprese quelle considerate agricole ai sensi della vigente legislazione speciale, ed inoltre:

                a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;

                b) nel caso di società cooperative qualora ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in misura non superiore alla metà di quella complessivamente trasformata ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

                c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e gli amministratori preposti alla gestione siano in possesso della medesima qualifica".



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