XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 528




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale è finalizzata alla istituzione di un regime di zona franca nel territorio della regione autonoma della Sardegna. L'obiettivo perseguito è dare all'isola uno strumento importante per il governo dell'economia.
        Non si può pensare che l'istituto della zona franca sia l'elemento risolutivo dello stato della crisi dell'isola; si può però ragionevolmente sostenere che costituisce uno strumento rilevante.
      Si tratta infatti di uno strumento di politica economica particolarmente duttile che può essere piegato alle particolari necessità della Sardegna.
    Le principali caratteristiche degli istituti franchi, localizzati in tutti i continenti, vengono solitamente, e scolasticamente, raggruppate in tre distinte categorie.
        Nella prima rientrano quegli istituti volti a favorire la facilitazione dei consumi: si cerca in questo modo di migliorare le condizioni di vita di determinate popolazioni nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.
        Nella seconda, invece, rientrano quegli istituti che mirano a incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio internazionale. A volte svolgono la funzione di transito e spedizione delle merci; altre volte quella di sviluppo delle vendite e di scambi commerciali con il resto del mondo.
        Nella terza, infine, rientrano quegli istituti che mirano a favorire l'insediamento e la permanente localizzazione di imprese in determinate zone: è, questo, un modo di incentivare lo sviluppo economico di regioni particolarmente depresse.
        Ebbene, pare che dall'analisi comparata di questi istituti, documentata in numerosi studi, emerga un dato incontestabile: gli Stati che vi hanno fatto ricorso con un uso razionale e appropriato ne hanno tratto vantaggi tanto economici quanto sociali.
        Si vuole ricordare, a titolo di esempio, Amburgo, Shannon, Barcellona, Londra, numerose isole dell'Unione europea, Hong Kong, Filippine, Singapore, eccetera.
        Il Governo francese ha recentemente deliberato la istituzione di circa trenta punti franchi nelle aree del territorio continentale interessate da fenomeni di deindustrializzazione e di istituire un regime di zona franca nell'intera isola di Corsica. Tale decisione, per dichiarazione dello stesso Governo, incontrerebbe il favore delle Autorità dell'Unione.
        L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede al primo comma che "il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Statuto" ed al secondo comma "Saranno istituiti nella Regione punti franchi".
        Sono passati più di cinquanta anni senza che la norma sui punti franchi abbia trovato attuazione, nonostante l'importanza e la vivacità del dibattito al momento dell'approvazione da parte della Assemblea costituente: non è stato fatto, e poteva esserlo, nelle norme di attuazione, non nei piani di rinascita previsti dall'articolo 13 dello Statuto, non negli altri provvedimenti legislativi che hanno riguardato i porti di Napoli, Genova e Venezia.
        C'è stata in questo lungo periodo una rivendicazione periodica da parte della regione e dei parlamentari eletti in Sardegna, che però non è approdata a risultati significativi nonostante gli impegni più volte assunti dai vari Governi.
        Anche alla luce delle decisioni del Governo francese e in particolare della decisione concernente la Corsica che, ove non controbilanciata, determinerà un effetto di richiamo degli investimenti in quel territorio, è necessario che il Governo e il Parlamento decidano di istituire un regime di zona franca nell'intero territorio della Sardegna.
        Peraltro è ragionevole che le maggiori isole degli Stati membri dell'Unione europea caratterizzate da ritardo di sviluppo godano di uno statuto differenziato necessario per colmare il ritardo e le penalizzazioni strutturali connesse al ritardo di sviluppo.
        La zona franca proposta è finalizzata a promuovere lo sviluppo del commercio e delle attività di produzione di beni e servizi. Si esclude invece che la zona franca possa essere finalizzata alla promozione del consumo. Il problema principale della economia sarda riguarda infatti l'allargamento della base produttiva, dei traffici commerciali con l'estero e dell'occupazione.
        La particolare posizione geografica della Sardegna permette all'isola di svolgere un ruolo nel Mediterraneo. Ruolo che, del resto, è auspicato anche dalla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della criminalità in Sardegna. Nell'ultimo capitolo, l'onorevole Medici scriveva: "Il Paese ha interesse a che la Sardegna conservi ed accresca, a vantaggio di tutta la comunità nazionale, il prezioso patrimonio che possiede, onde questa nostra grande isola, collocata nel cuore del Mediterraneo occidentale, possa diventare sia un ponte tra l'Europa e l'Africa, sia punto di incontro di scambi
internazionali, togliendosi così, in via definitiva, dal suo secolare isolamento".
        Può dunque delinearsi, in Sardegna, una zona franca che esca da una semplice dimensione regionale per inquadrarsi in un più vasto disegno programmatico all'interno dello Stato e della Unione europea. Una zona franca che, da strumento di propulsione per lo sviluppo socio-economico dell'isola, si estenda a punto di riferimento degli scambi commerciali tra differenti realtà economiche quali, ad esempio, la Unione europea ed i mercati del nord Africa e del Medio oriente.
        Tale impostazione toglierebbe l'isola dalla marginalità fisica, economica e sociale in cui versa, e si presenterebbe come una interessante soluzione internazionale.
        L'isola gode di una naturale posizione strategica e con i suoi numerosi porti si può facilmente attrezzare con le principali infrastrutture necessarie a diversificare i servizi tecnologici in funzione delle diverse finalità da perseguire.
        La proposta di legge costituzionale è composta di due articoli, che sostituiscono l'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e stabiliscono la istituzione del regime di zona franca nel territorio della Regione sarda, ne definiscono la natura di strumento diretto a promuovere lo sviluppo dei traffici commerciali e delle attività produttive e specificano la tipologia degli oneri a carico del bilancio dello Stato.




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