XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 528
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
costituzionale è finalizzata alla istituzione di un regime di
zona franca nel territorio della regione autonoma della
Sardegna. L'obiettivo perseguito è dare all'isola uno
strumento importante per il governo dell'economia.
Non si può pensare che l'istituto della zona franca sia
l'elemento risolutivo dello stato della crisi dell'isola; si
può però ragionevolmente sostenere che costituisce uno
strumento rilevante.
Si tratta infatti di uno strumento di politica economica
particolarmente duttile che può essere piegato alle
particolari necessità della Sardegna.
Le principali caratteristiche degli istituti franchi,
localizzati in tutti i continenti, vengono solitamente, e
scolasticamente, raggruppate in tre distinte categorie.
Nella prima rientrano quegli istituti volti a favorire la
facilitazione dei consumi: si cerca in questo modo di
migliorare le condizioni di vita di determinate popolazioni
nonché di incentivare i flussi turistici in quelle aree.
Nella seconda, invece, rientrano quegli istituti che
mirano a incrementare lo sviluppo dei traffici e del commercio
internazionale. A volte svolgono la funzione di transito e
spedizione delle merci; altre volte quella di sviluppo delle
vendite e di scambi commerciali con il resto del mondo.
Nella terza, infine, rientrano quegli istituti che mirano
a favorire l'insediamento e la permanente localizzazione di
imprese in determinate zone: è, questo, un modo di incentivare
lo sviluppo economico di regioni particolarmente depresse.
Ebbene, pare che dall'analisi comparata di questi
istituti, documentata in numerosi studi, emerga un dato
incontestabile: gli Stati che vi hanno fatto ricorso con un
uso razionale e appropriato ne hanno tratto vantaggi tanto
economici quanto sociali.
Si vuole ricordare, a titolo di esempio, Amburgo, Shannon,
Barcellona, Londra, numerose isole dell'Unione europea, Hong
Kong, Filippine, Singapore, eccetera.
Il Governo francese ha recentemente deliberato la
istituzione di circa trenta punti franchi nelle aree del
territorio continentale interessate da fenomeni di
deindustrializzazione e di istituire un regime di zona franca
nell'intera isola di Corsica. Tale decisione, per
dichiarazione dello stesso Governo, incontrerebbe il favore
delle Autorità dell'Unione.
L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, di
cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, prevede
al primo comma che "il regime doganale della Regione è di
esclusiva competenza dello Statuto" ed al secondo comma
"Saranno istituiti nella Regione punti franchi".
Sono passati più di cinquanta anni senza che la norma sui
punti franchi abbia trovato attuazione, nonostante
l'importanza e la vivacità del dibattito al momento
dell'approvazione da parte della Assemblea costituente: non è
stato fatto, e poteva esserlo, nelle norme di attuazione, non
nei piani di rinascita previsti dall'articolo 13 dello
Statuto, non negli altri provvedimenti legislativi che hanno
riguardato i porti di Napoli, Genova e Venezia.
C'è stata in questo lungo periodo una rivendicazione
periodica da parte della regione e dei parlamentari eletti in
Sardegna, che però non è approdata a risultati significativi
nonostante gli impegni più volte assunti dai vari Governi.
Anche alla luce delle decisioni del Governo francese e in
particolare della decisione concernente la Corsica che, ove
non controbilanciata, determinerà un effetto di richiamo degli
investimenti in quel territorio, è necessario che il Governo e
il Parlamento decidano di istituire un regime di zona franca
nell'intero territorio della Sardegna.
Peraltro è ragionevole che le maggiori isole degli Stati
membri dell'Unione europea caratterizzate da ritardo di
sviluppo godano di uno statuto differenziato necessario per
colmare il ritardo e le penalizzazioni strutturali connesse al
ritardo di sviluppo.
La zona franca proposta è finalizzata a promuovere lo
sviluppo del commercio e delle attività di produzione di beni
e servizi. Si esclude invece che la zona franca possa essere
finalizzata alla promozione del consumo. Il problema
principale della economia sarda riguarda infatti
l'allargamento della base produttiva, dei traffici commerciali
con l'estero e dell'occupazione.
La particolare posizione geografica della Sardegna
permette all'isola di svolgere un ruolo nel Mediterraneo.
Ruolo che, del resto, è auspicato anche dalla relazione della
Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della
criminalità in Sardegna. Nell'ultimo capitolo, l'onorevole
Medici scriveva: "Il Paese ha interesse a che la Sardegna
conservi ed accresca, a vantaggio di tutta la comunità
nazionale, il prezioso patrimonio che possiede, onde questa
nostra grande isola, collocata nel cuore del Mediterraneo
occidentale, possa diventare sia un ponte tra l'Europa e
l'Africa, sia punto di incontro di scambi
internazionali, togliendosi così, in via definitiva, dal suo
secolare isolamento".
Può dunque delinearsi, in Sardegna, una zona franca che
esca da una semplice dimensione regionale per inquadrarsi in
un più vasto disegno programmatico all'interno dello Stato e
della Unione europea. Una zona franca che, da strumento di
propulsione per lo sviluppo socio-economico dell'isola, si
estenda a punto di riferimento degli scambi commerciali tra
differenti realtà economiche quali, ad esempio, la Unione
europea ed i mercati del nord Africa e del Medio oriente.
Tale impostazione toglierebbe l'isola dalla marginalità
fisica, economica e sociale in cui versa, e si presenterebbe
come una interessante soluzione internazionale.
L'isola gode di una naturale posizione strategica e con i
suoi numerosi porti si può facilmente attrezzare con le
principali infrastrutture necessarie a diversificare i servizi
tecnologici in funzione delle diverse finalità da
perseguire.
La proposta di legge costituzionale è composta di due
articoli, che sostituiscono l'articolo 12 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna) e stabiliscono la istituzione del regime di zona
franca nel territorio della Regione sarda, ne definiscono la
natura di strumento diretto a promuovere lo sviluppo dei
traffici commerciali e delle attività produttive e specificano
la tipologia degli oneri a carico del bilancio dello Stato.