XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 528
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. L'articolo 12 dello Statuto speciale per la
Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 12. - Nel quadro di un'organica politica economica
tendente a promuovere uno sviluppo autopropulsivo, il
territorio della Regione sarda è posto fuori dalla linea
doganale e costituisce zona franca, nei limiti del presente
articolo, degli articoli 12-bis e 12-ter, nonché
della relativa legislazione di attuazione con riferimento
a:
a) i diritti di confine;
b) le imposte dirette;
c) le imposte indirette.
L'esecuzione delle norme in materia doganale, la loro
modifica ed integrazione ai fini dell'attuazione del presente
articolo, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative
doganali, sono delegate dallo Stato alla Regione sarda.
E' fatta salva la possibilità che, con legge statale e in
conformità con la normativa dell'Unione europea, vengano
istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese
localizzate in Sardegna ed operanti nella movimentazione
internazionale di merci e prodotti.
Il regime di zona franca, di cui ai commi precedenti, non
esclude l'obbligo di conteggio e di dichiarazione dei diritti
di confine e delle imposte dirette e indirette, che vanno
considerati come interamente riscossi dallo Stato, ai fini
della determinazione delle entrate da assegnare alla Regione,
ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 12 del citato Statuto speciale per la
Sardegna, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge
costituzionale, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12-bis.- Possono agire in regime di esenzione
dai diritti di confine, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea sul perfezionamento attivo, le imprese di
trasformazione localizzate in Sardegna, per le merci ed i
prodotti importati.
Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette
e indirette le imprese di trasformazione localizzate in
Sardegna.
Tutti i tipi di imprese di cui al primo e secondo comma,
in armonia con il regime di zona franca, godono dell'esenzione
dai diritti di confine per l'importazione di impianti,
macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti,
purché destinati all'attività produttiva, indipendentemente
dalla ammissione o meno del regime di esenzione.
La Regione provvede inizialmente, ed in seguito ogni
triennio, a certificare i nominativi delle imprese ammesse a
operare in regime di esenzione nonché ad indicare e
quantificare le esenzioni concesse.
Art. 12-ter.- Lo Stato, d'intesa con la Regione,
provvede, ogni triennio, a determinare per ogni esercizio
finanziario l'ammontare annuale complessivo delle esenzioni
concedibili.
Le quote di esenzioni non concesse dalla Regione durante
l'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere
utilizzate negli anni successivi e sono cumulabili con le
esenzioni di competenza degli esercizi finanziari
successivi".