XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 528




PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE


Art. 1.

        1. L'articolo 12 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. - Nel quadro di un'organica politica economica tendente a promuovere uno sviluppo autopropulsivo, il territorio della Regione sarda è posto fuori dalla linea doganale e costituisce zona franca, nei limiti del presente articolo, degli articoli 12-bis e 12-ter, nonché della relativa legislazione di attuazione con riferimento a:

                a) i diritti di confine;

                b) le imposte dirette;

                c) le imposte indirette.

        L'esecuzione delle norme in materia doganale, la loro modifica ed integrazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, nonché l'esercizio delle funzioni amministrative doganali, sono delegate dallo Stato alla Regione sarda.
        E' fatta salva la possibilità che, con legge statale e in conformità con la normativa dell'Unione europea, vengano istituiti altri regimi di esenzione a favore delle imprese localizzate in Sardegna ed operanti nella movimentazione internazionale di merci e prodotti.
        Il regime di zona franca, di cui ai commi precedenti, non esclude l'obbligo di conteggio e di dichiarazione dei diritti di confine e delle imposte dirette e indirette, che vanno considerati come interamente riscossi dallo Stato, ai fini della determinazione delle entrate da assegnare alla Regione, ai sensi dell'articolo 8 del presente Statuto".

Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 12 del citato Statuto speciale per la Sardegna, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, sono inseriti i seguenti:

        "Art. 12-bis.- Possono agire in regime di esenzione dai diritti di confine, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sul perfezionamento attivo, le imprese di trasformazione localizzate in Sardegna, per le merci ed i prodotti importati.
        Possono agire in regime di esenzione dalle imposte dirette e indirette le imprese di trasformazione localizzate in Sardegna.
        Tutti i tipi di imprese di cui al primo e secondo comma, in armonia con il regime di zona franca, godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva, indipendentemente dalla ammissione o meno del regime di esenzione.
        La Regione provvede inizialmente, ed in seguito ogni triennio, a certificare i nominativi delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione nonché ad indicare e quantificare le esenzioni concesse.

        Art. 12-ter.- Lo Stato, d'intesa con la Regione, provvede, ogni triennio, a determinare per ogni esercizio finanziario l'ammontare annuale complessivo delle esenzioni concedibili.
        Le quote di esenzioni non concesse dalla Regione durante l'esercizio finanziario cui si riferiscono possono essere utilizzate negli anni successivi e sono cumulabili con le esenzioni di competenza degli esercizi finanziari successivi".



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