XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 526




        Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota l'importanza dei centri storici delle città italiane, per il loro valore storico-artistico, che si ricollega al ruolo fondamentale svolto da sempre da questa parte della città.
        Il centro storico ha in passato costituito il vero e proprio fulcro della realtà urbana e dei traffici locali, il luogo nel quale si svolgevano i momenti più significativi della vita cittadina, il che ha comportato che in esso si concentrasse la parte più rilevante del patrimonio artistico della città, frutto di una stratificazione successiva di culture diverse, ognuna delle quali ha fornito nei secoli il proprio apporto.
        Oggetto di tutela devono essere considerati i centri storici nel loro complesso, in quanto beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale della nazione, non solo i singoli edifici che vi sono collocati.
        I centri storici, in quanto nuclei della città antica, mantengono ancora oggi un ruolo di primo piano nella vita della città, per essere caratterizzati dalla presenza di attività, specie di tipo commerciale ed artigianale, non più riscontrabili altrove che, come tali, devono essere salvaguardate ed incentivate.
        E' da sottolineare, in particolare, come i centri storici degradati siano divenuti la parte della città in cui sono presenti fasce sociali deboli in alcuni casi tradizionalmente insediatevi, in altri di più recente presenza e composte da stranieri. Si tratta di situazioni che devono frequentemente essere recuperate a condizioni di vita civile; in ogni caso l'intervento di recupero non deve tradursi in espulsione, ma in una acquisizione di un nuovo status civile anche per i soggetti meno privilegiati.
        E' altresì noto che la tematica del risanamento dei centri storici, complessivamente considerati, si è sviluppata in Italia in epoca solo relativamente recente, specie se si ha riguardo alle analoghe esperienze di altri Paesi stranieri; di contro, la rilevanza sempre crescente delle implicazioni di tale problema, non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sotto il profilo economico, sociale, culturale, ha fatto sì che l'analisi e lo studio delle possibili soluzioni divenisse, in questi ultimi anni, questione di grande rilievo e di particolare urgenza.
        Sebbene si sia resa necessaria fin dal secolo precedente la necessità di fare fronte ad esigenze di risanamento dei centri storici sotto singoli profili (il più importante dei quali è certamente quello igienico-sanitario) affrontati di volta in volta con leggi speciali volte a reperire idonee soluzioni, i primi sintomi della sensibilità del mondo culturale italiano al problema del recupero dei centri storici in sé e per sé considerato come obiettivo di carattere generale, devono farsi risalire agli anni '50-'60.
        Una tappa significativa nell'ambito della presa di coscienza del problema del risanamento di tali parti della città da parte dei settori politici, culturali ed amministrativi è costituita dalla "Carta di Gubbio" elaborata nel 1966 che per lungo tempo costituì il punto di riferimento per tutte le elaborazioni sul medesimo tema.
        Si precisò infatti allora che occorreva considerare oggetto di tutela e di salvaguardia non singoli immobili ma tutta la città antica, considerata complessivamente, nell'insieme della sua struttura urbanistica, così come essa si è venuta componendo nei secoli, ed individuata come bene di ordine storico o artistico.
        Ulteriore elemento che connota la Carta di Gubbio consiste nell'avere evidenziato la necessità di procedere ad un intervento che non fosse solo di salvaguardia passiva, bensì di vero e proprio risanamento ambientale, per il raggiungimento del quale vennero fornite apposite direttive che costituirono per lungo tempo la base di tutti gli interventi succedutisi in argomento.
        Significativo fu anche il contributo offerto dall'Associazione nazionale centri storico-artistici, che sottolineò, tra l'altro, la necessità di coordinare il problema della tutela dei centri storici con le esigenze della pianificazione urbanistica generale della città.
        L'approvazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, modificando la legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdusse per la prima volta nella legislazione italiana una specifica disciplina concernente i centri storici, volta però, più che altro, a garantire la conservazione delle strutture immobiliari esistenti attraverso l'introduzione di una normativa vincolistica.
        Particolare importanza assume, ai fini che interessano, la disposizione della legge n. 1150 del 1942, nel testo modificato, che prevede la delimitazione con decreto del Ministro dei lavori pubblici, delle zone territoriali omogenee all'interno del territorio comunale, in applicazione della quale venne emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile l968 che, occupandosi di disciplinare gli standard da rispettare al momento della formazione dei nuovi strumenti urbanistici, prende esplicitamente in considerazione all'articolo 2, lettera A), "le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".
        E' questa la prima espressione del riconoscimento, in sede legislativa, della possibilità di intervenire attivamente nei centri storici, conferendo ai pubblici poteri la facoltà di incidere, con lo strumento espropriativo, sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli immobili e delle aree in essi ricompresi.
        Alla normativa indicata si accompagnò il proliferare di numerose leggi speciali, tese al recupero dei centri storici di singole città e dettate dalla esigenza di intervenire di volta in volta a risolvere problemi di carattere contingente; soluzione che, fino ad oggi, ha costituito il principale modello sistematico di intervento sul tema.
        Nel contesto delineato si inserisce la proposta di legge in esame che riproduce l'analoga proposta di legge presentata nella XIII legislatura (atto Camera n. 1335) e si prefigge di affrontare il problema del risanamento dei centri storici da un punto di vista più generale, attraverso l'individuazione di princìpi e di modalità destinati ad informare le attività di recupero nel loro complesso.
        Al tempo stesso la proposta di legge, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza che connotano il risanamento dei centri storici di Bari, Genova, Napoli e Palermo, prevede un apposito gruppo di norme dedicato agli interventi da eseguire in tali città, volto all'individuazione degli specifici strumenti finanziari e fiscali idonei a consentire il raggiungimento di tale scopo.
        Più precisamente la proposta di legge in esame si prefigge di individuare gli strumenti per il risanamento dei centri storici degradati, caratterizzati dalla presenza di significativi valori paesistici, storici, monumentali, archeologici e artistici, il cui recupero costituisce, come precisato all'articolo 1, "problema di preminente interesse nazionale".
        Ha presieduto quindi alla scelta legislativa l'intento di elaborare un apposito strumento per il recupero non dei centri storici in generale, bensì dei centri storici in stato di degrado, come definiti all'articolo 1 della legge, ovvero che presentano uno o più dei fattori di seguito elencati nella descrizione specifica dell'articolato.
        In sintesi, le motivazioni della scelta descritta risiedono nella considerazione del fatto che il recupero dei centri storici non caratterizzati da fattori di degrado, maggiormente integrati nella realtà urbana, può essere effettuato in sede di pianificazione urbanistica generale, attraverso la individuazione, all'interno dei piani regolatori, in fase di zonizzazione, delle caratteristiche e degli standard da osservare nelle zone in questione che ne consentano la piena fruizione e ne prevengano il decadimento.
        In altre parole, sarà possibile stabilire apposite prescrizioni per le zone dei centri storici in relazione alle loro caratteristiche ed in funzione della loro salvaguardia, idonee di per sé a garantire un ordinato assetto del territorio anche con riferimento alle zone di cui trattasi.
        Viceversa, per i centri storici degradati, il recupero non può avvenire attraverso gli ordinari mezzi offerti dalla programmazione urbanistica, sia per l'urgenza sia per la complessità dell'intervento globalmente richiesto rendendosi così necessaria, per questa seconda ipotesi, la previsione di specifiche disposizioni normative che ne prevedano e ne facilitino l'attuazione.
        Il concetto di degrado individuato non si identifica esclusivamente con il deperimento edilizio dei manufatti esistenti, ma investe anche le condizioni socio-economiche e le modalità di utilizzazione del relativo contesto dei centri storici; correlativamente, scopo della presente proposta di legge è quello di intervenire attraverso un progetto di risanamento integrato che presti la propria attenzione anche a questi profili. Essa cioè non si pone soltanto nella prospettiva di individuare strumenti per consentire interventi di recupero di tipo urbanistico ed edilizio, ma intende farsi carico anche delle diverse esigenze connesse alla sopravvivenza del centro storico quale realtà urbana; esigenze relative alla permanenza nel centro storico di chi attualmente vi risiede, alla rivitalizzazione delle attività commerciali ed artigianali, alla creazione di adeguate strutture di interesse pubblico che rispondano effettivamente, prescindendo dai rapporti previsti per gli standard urbanistici della legislazione nazionale, alle effettive esigenze di quella parte della città.
        In quest'ottica si collocano le disposizioni volte ad incentivare gli interventi di risanamento anche da parte di privati, singoli o riuniti in consorzio, nonché quelle volte a consentire ai residenti di tornare in possesso delle loro abitazioni dopo l'eventuale periodo di occupazione temporanea degli immobili, disposta per consentire gli interventi di recupero. Nella stessa prospettiva sono state inserite nella proposta di legge in esame diverse norme volte a favorire la rivitalizzazione delle attività economiche; si consideri, a titolo esemplificativo, l'apposita norma (articolo 13) che prevede che l'amministrazione comunale agevoli la localizzazione nel centro storico di attività commerciali e artigianali attraverso il rilascio di licenze commerciali in deroga rispetto agli obblighi di legge relativi alla dimensione minima dei locali, nonché alle previsioni di tipo commerciale. Per il medesimo fine il comune potrà altresì concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone e delle relative imposte.
        Un altro tratto caratteristico della proposta di legge in esame consiste nel particolare ruolo riservato alle regioni, alla cui legislazione viene affidato il compito - coerentemente con il riparto delle competenze disposto dall'articolo 117 della Costituzione - di definire gli strumenti di intervento nei centri storici in piena libertà rispetto alla legislazione nazionale in materia di urbanistica.
        Si ritiene infatti indispensabile che le regioni, nel rispetto dei princìpi e criteri generali dettati dalla presente proposta di legge, siano demandate a porre in essere la normativa più specifica di settore, cosicché vengano vagliate più opportunamente le esigenze delle diverse realtà urbane, talvolta molto diverse da una parte all'altra del territorio nazionale.
        Il riparto di competenze è completato dal ruolo dei comuni, incaricati di elaborare, sulla base delle modalità stabilite con legge regionale, appositi strumenti di programmazione che coordinino i diversi interventi.
        La competenza regionale è definita, in particolare, all'articolo 3 della proposta di legge, che prevede che le regioni "nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge", e con possibilità di derogare alle disposizioni statali diverse da quest'ultima, possano legiferare in relazione a profili quali, in sintesi: la delimitazione dei centri storici; la disciplina per l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno strumento di programmazione a svariati ed articolati profili, come sarà in seguito elencato.
        All'esigenza di garantire l'armonizzazione tra princìpi generali, dettati con la legge statale, e disciplina locale, posta in essere con leggi regionali e strumenti di programmazione dai comuni, si affianca l'esigenza di coniugare semplicità e snellezza delle procedure amministrative con la presenza delle competenze necessarie per intervenire in situazioni urbanisticamente ed architettonicamente delicate; esigenza alla quale risponde l'introduzione della possibilità di approvazione dei progetti in unico grado e con l'uso della conferenza di servizi, che consente la partecipazione ad una procedura unica di tutte le autorità a diverso titolo competenti.
        Come già anticipato, elemento peculiare della proposta di legge in esame, che la differenzia dalle precedenti sullo stesso tema della scorsa legislatura, consiste nell'aver affrontato il problema del risanamento dei centri storici da un punto di vista più generale, offrendo un quadro di più ampio respiro; si tratta infatti di un programma che non si riferisce più al centro storico di singole città - il che avrebbe conferito una visione inevitabilmente più settoriale e limitata del problema - ma individua princìpi e criteri di carattere generale in grado di offrire idonee soluzioni al problema del recupero.
        La scelta legislativa cui si è accennato, di considerare preminente, e correlativamente di dotare di apposite disposizioni, il risanamento dei centri storici di Bari, Genova, Napoli e Palermo risulta determinata dalla considerazione che i centri storici di tali città, in avanzato stato di degrado, presentano, oltre alla comune necessità di intervenire con urgenza, onde prevenire drammatiche conseguenze anche sul piano sociale, analogie sotto molteplici profili operativi, cosicché pare possibile ed opportuno elaborare per essi delle strategie generali comuni per il risanamento.
        Nell'ottica descritta, la proposta di legge si compone pertanto di due capi: il primo volto all'individuazione di princìpi e criteri generali per il risanamento dei centri storici, il secondo dedicato in maniera più specifica al risanamento delle quattro città più volte menzionate.
        Venendo a considerare in maniera più dettagliata le disposizioni contenute nella proposta di legge, si osserva in primo luogo che l'articolo 1 definisce l'obiettivo della legge, ovvero il recupero dei centri storici degradati, che viene dichiarato problema di preminente interesse nazionale; in tale prospettiva vengono altresì forniti dalla medesima disposizione i criteri per l'individuazione dei centri storici che possono essere qualificati come degradati e che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della normativa in esame.
        Essi si identificano con quelle parti del tessuto urbano comunale che corrispondono, per caratteristiche ambientali, urbanistiche, architettoniche ed edilizie, alle zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile l968, nelle quali si individuino avanzati fenomeni di deterioramento sia fisico che socio-economico, secondo i parametri elencati al comma 3. In particolare, costituiscono fattori di degrado le condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; la carenza e inefficienza delle infrastrutture a rete; l'insufficienza o l'obsolescenza dei servizi comuni; il decadimento qualitativo della situazione socio-economica; l'improprio o inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; la perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale; il deterioramento degli aspetti estetici, l'inserimento improprio di arredi e l'incuria delle parti comuni.
        La proposta di legge enuncia, all'articolo 2, quali devono essere i princìpi fondamentali da osservare nel processo di risanamento, individuando in particolare: il rafforzamento dell'identità storico-culturale della città esistente, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale; la rivitalizzazione ed il riconoscimento di un ruolo attuale del centro storico tramite nuove politiche di intervento inerenti l'articolazione delle destinazioni d'uso, la riqualificazione dello spazio pubblico, la dotazione dei servizi, la valorizzazione del tessuto sociale; l'adeguamento funzionale alle esigenze contemporanee di comfort, nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti.
        In applicazione di quanto precisato circa il proposito della presente proposta di legge di agire come "progetto-integrato" del recupero del centro storico, si precisa poi, al comma 2 dell'articolo 2, che le operazioni di recupero devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente urbano unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali e artigianali.
        Infine è espressa la possibilità di procedere a demolizioni di edifici in condizioni statiche ed igienico-sanitarie precarie, qualora non sia possibile eliminare in altro modo tali condizioni e di procedere alla ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici dell'ambiente preesistente.
        Quindi, all'articolo 3, nell'osservanza dei princìpi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, è affrontato il tema del rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale; in particolare, la disposizione in questione individua gli oggetti sui quali le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente proposta di legge, e con facoltà di derogare ad ogni altra disposizione legislativa statale, potranno emanare la disciplina normativa specifica; come già anticipato nelle premesse, i temi riguardano, sinteticamente, la delimitazione dei centri storici; la disciplina per l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno strumento di programmazione che coordini gli interventi da realizzare; la disciplina delle modalità di approvazione, con procedura in unico grado, utilizzando allo scopo apposite conferenze di servizi, dei progetti di intervento, eventualmente da qualificare come comparti operativi, ai fini di consentirne l'attuazione in forma coattiva; la previsione di standard urbanistici ed edilizi in deroga ai parametri fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 febbraio l968; la regolamentazione della formazione di comparti operativi, la cui esatta definizione è contenuta nell'articolo 4; la determinazione dei criteri per i contributi di concessione edilizia; la previsione di possibili deroghe alle norme di edilizia e di igiene edilizia, nonché alle disposizioni che impongono standard di parcheggi pubblici o privati, qualora si rendano necessarie per consentire il riuso degli edifici; la istituzione di appositi sistemi informativi ed inventariali.
        L'articolo 4 delinea le caratteristiche dei comparti operativi di intervento, specificando che i progetti di intervento da attuare in forma coattiva, mediante procedura in unico grado in sede di conferenza di servizi, definiti all'articolo 3, possono individuare i comparti operativi nei quali si intende intervenire, specificando in quali di essi il comune intende intervenire direttamente, acquisendo le aree e gli edifici mediante procedura espropriativa o di occupazione temporanea, nonché in quali di essi è previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, i cui aderenti siano titolari del 51 per cento dei beni compresi nel comparto.
        All'articolo 5 vengono individuati i soggetti che possono effettuare gli interventi: si può trattare del comune in via diretta, di società di tipo misto, la cui composizione è definita all'articolo 8 e prevede la partecipazione del comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile, oppure dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, qualora questi dispongano dell'intera proprietà o disponibilità degli immobili, eventualmente anche a seguito delle procedure di espropriazione od occupazione temporanea con le modalità previste agli articoli 6 e 7.
        La presente proposta di legge individua, come illustrato, gli strumenti per consentire il risanamento dei centri storici, affrontando due temi centrali quali la opportunità di disporre procedure coattive al fine di consentire gli interventi laddove le proprietà siano altamente frazionate e risulti conseguentemente impossibile ottenere il consenso di tutti gli interessati, e l'esigenza di tutelare la popolazione residente, affinché l'avvio di procedure coattive non costituisca un meccanismo che tenda ad espellere gli attuali residenti dal centro storico, con conseguenze sociali e umane gravi e dolorose.
        In tale prospettiva, l'attuazione dei comparti si concreta nella possibilità di esperire procedure espropriative con riferimento ad immobili non utilizzati o non utilizzabili, mentre prevede, per gli immobili abitati, la soluzione dell'occupazione temporanea degli stessi, con la possibilità per i residenti di rientrare nell'immobile a conclusione del recupero.
        Più in particolare, gli articoli 6 e 7 della proposta di legge disciplinano le modalità per l'espropriazione degli immobili da risanare, nonché per le occupazioni temporanee ad essi relative.
        L'articolo 6 prevede che l'approvazione dei progetti di intervento da eseguire in forma coattiva, equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a pubblici servizi, nonché alle aree ed immobili compresi nei comparti la cui attuazione è rimessa alle società di tipo misto di cui all'articolo 8.
        Anche con riferimento agli interventi da eseguire da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'approvazione del progetto può costituire dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a condizione che si tratti di aree e di immobili sui quali insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio, o edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque anni anteriormente alla data di approvazione del relativo progetto.
        Il comma 3 individua le modalità con cui il proprietario potrà fornire la dimostrazione che l'immobile è stato abitato nel quinquennio anteriore, al fine di evitare la dichiarazione di pubblica utilità.
        Sempre al medesimo articolo si precisano competenze e procedure per le espropriazioni e le occupazioni: competente a provvedere è il sindaco, anche su richiesta dei soggetti attuatori (società miste e consorzi di proprietari), ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai proprietari verrà notificata la sottoposizione alla procedura con apposita notificazione.
        E' infine attribuita al comune la possibilità di acquisire, in via bonaria, le proprietà dei soggetti che non intendono dare corso agli interventi.
        Le occupazioni temporanee, disciplinate dall'articolo 7, possono invece riguardare gli immobili di cui non venga assicurata l'adesione al comparto da parte del proprietario, per le ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6, ovvero allorquando non si tratti di aree ed immobili sui quali insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque anni anteriormente alla data di approvazione del relativo progetto.
        Il soggetto attuatore potrà chiedere al sindaco l'adozione dei provvedimenti necessari a disporre l'occupazione temporanea, allorquando uno o più proprietari di beni inclusi nel comparto non dichiarino l'immobile disponibile entro il termine non inferiore a due mesi fissato nella relativa richiesta formulata con lettera raccomandata.
        Vengono anche qui disciplinati termini e modalità del procedimento: in particolare, si prevede che l'occupazione si protragga per tutto il tempo necessario per portare a termine gli interventi e che la stessa non possa avere, comunque, durata superiore ai cinque anni.
        Una apposita disposizione prevede inoltre un rimedio per l'ipotesi in cui i soggetti attuatori non portino a termine gli interventi nei tempi previsti: sarà il comune in tale caso a subentrare nella conduzione degli stessi, ed a risarcire i proprietari degli immobili occupati per i danni subìti, con possibilità di rivalsa sui soggetti attuatori.
        L'articolo 8 definisce le caratteristiche delle società operative, individuate all'articolo 5 come possibili soggetti attuatori degli interventi: si tratta di società per azioni, cui prendono parte il comune, operatori privati e pubblici, enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile, che hanno per oggetto l'espletamento delle attività esattamente definite al comma 2 del medesimo articolo 8.
        Quanto alla salvaguardia degli interessi degli abitanti e dei commercianti delle zone interessate agli interventi di risanamento, sono previste all'articolo 9 apposite modalità per il rialloggiamento temporaneo degli stessi in locali che dovranno essere messi a disposizione dalle società di cui all'articolo 8, tramite la stipulazione di un apposito contratto di locazione, per tutta la durata di esecuzione dei lavori.
        L'articolo 10 si preoccupa di stabilire agevolazioni di tipo fiscale che contribuiscano ad incentivare le iniziative volte al recupero degli immobili siti nel centro storico, stabilendo la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini della dichiarazione dei redditi, degli oneri documentati sostenuti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, per gli interventi di risanamento di cui all'articolo 2.
        L'articolo 11 definisce le modalità per gli interventi da effettuare su singoli edifici, attuati dai proprietari o dagli aventi titolo, introducendo la possibilità che gli interventi su edifici composti da più unità abitative vengano disposti coattivamente da proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento del valore dell'edificio; scopo della norma è di evitare che l'opposizione di una minoranza possa bloccare l'intero intervento di risanamento del bene.
        Inoltre, sempre al fine di agevolare ed incentivare le iniziative volte al recupero, all'articolo 12 è prevista la possibilità, per il comune, di procedere alla cessione in proprietà o in diritto di superficie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale ovvero acquisiti a seguito di espropriazioni, ai soggetti che ne facciano richiesta, impegnandosi a realizzare, negli immobili considerati, gli interventi di recupero previsti.
        L'articolo 13 contiene una prescrizione che manifesta l'intento legislativo prima delineato di attuazione di un progetto integrato, che tenga conto cioè di tutte le esigenze connesse con il risanamento del centro storico, non limitandosi a prendere in considerazione ed a disciplinare il profilo urbanistico del problema.
        L'articolo in esame prevede, in particolare, prescrizioni volte ad incentivare la ripresa dell'attività economica nell'ambito del centro storico, disponendo la possibilità, per il comune, di rilasciare licenze per le attività commerciali ed artigianali in deroga rispetto agli obblighi di legge relativi alla dimensione minima dei locali nonché alle previsioni di tipo commerciale.
        Nella medesima prospettiva incentivante, ai comuni viene attribuito altresì il potere di concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone e delle relative imposte.
        Come anticipato, la presente proposta di legge per il risanamento dei centri storici, oltre alle disposizioni volte ad agevolare ed incentivare gli interventi di recupero degli edifici degradati, contiene un gruppo di disposizioni finalizzate ad individuare specifici mezzi finanziari per il sovvenzionamento delle attività da intraprendere nei centri storici di Bari, Genova, Napoli e Palermo.
        Nel capo II della proposta di legge, dedicato specificamente al recupero dei centri storici delle quattro città menzionate, è infatti previsto, in primo luogo, per l'anno 2001, un contributo straordinario di lire 150 miliardi per ognuna delle amministrazioni comunali (articolo 14, comma 2), da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sull'accensione di mutui a privati o a consorzi per il recupero funzionale degli immobili, all'esecuzione di interventi pubblici nella misura minima del 40 per cento nonché all'istituzione di un apposito sportello informativo.
        Sono inoltre previsti l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i proprietari di unità immobiliari ubicate nei centri storici delle città in esame (articolo 15) ed un apposito regime IVA per una serie di interventi collegati all'obiettivo risanamento (articolo 16).
        L'articolo 17 prevede invece la determinazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, dell'ammontare del contributo in conto interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi di recupero.
        All'articolo 18 è infine specificato che la concessione dei contributi previsti dalla presente proposta di legge, a favore dei proprietari degli immobili, è subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ed il comune, in base alla quale il proprietario si impegna a non cedere l'immobile a terzi prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori, e che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni sottoposti ad interventi di recupero, non concorrono a formare il reddito imponibile se tra la rata di acquisto e quella di vendita dell'immobile intercorre un periodo superiore a due anni.




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