XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 526
Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota l'importanza dei
centri storici delle città italiane, per il loro valore
storico-artistico, che si ricollega al ruolo fondamentale
svolto da sempre da questa parte della città.
Il centro storico ha in passato costituito il vero e
proprio fulcro della realtà urbana e dei traffici locali, il
luogo nel quale si svolgevano i momenti più significativi
della vita cittadina, il che ha comportato che in esso si
concentrasse la parte più rilevante del patrimonio artistico
della città, frutto di una stratificazione successiva di
culture diverse, ognuna delle quali ha fornito nei secoli il
proprio apporto.
Oggetto di tutela devono essere considerati i centri
storici nel loro complesso, in quanto beni appartenenti al
patrimonio artistico e culturale della nazione, non solo i
singoli edifici che vi sono collocati.
I centri storici, in quanto nuclei della città antica,
mantengono ancora oggi un ruolo di primo piano nella vita
della città, per essere caratterizzati dalla presenza di
attività, specie di tipo commerciale ed artigianale, non più
riscontrabili altrove che, come tali, devono essere
salvaguardate ed incentivate.
E' da sottolineare, in particolare, come i centri storici
degradati siano divenuti la parte della città in cui sono
presenti fasce sociali deboli in alcuni casi tradizionalmente
insediatevi, in altri di più recente presenza e composte da
stranieri. Si tratta di situazioni che devono frequentemente
essere recuperate a condizioni di vita civile; in ogni caso
l'intervento di recupero non deve tradursi in espulsione, ma
in una acquisizione di un nuovo status civile anche per
i soggetti meno privilegiati.
E' altresì noto che la tematica del risanamento dei centri
storici, complessivamente considerati, si è sviluppata in
Italia in epoca solo relativamente recente, specie se si ha
riguardo alle analoghe esperienze di altri Paesi stranieri; di
contro, la rilevanza sempre crescente delle implicazioni di
tale problema, non solo dal punto di vista urbanistico ma
anche sotto il profilo economico, sociale, culturale, ha fatto
sì che l'analisi e lo studio delle possibili soluzioni
divenisse, in questi ultimi anni, questione di grande rilievo
e di particolare urgenza.
Sebbene si sia resa necessaria fin dal secolo precedente
la necessità di fare fronte ad esigenze di risanamento dei
centri storici sotto singoli profili (il più importante dei
quali è certamente quello igienico-sanitario) affrontati di
volta in volta con leggi speciali volte a reperire idonee
soluzioni, i primi sintomi della sensibilità del mondo
culturale italiano al problema del recupero dei centri storici
in sé e per sé considerato come obiettivo di carattere
generale, devono farsi risalire agli anni '50-'60.
Una tappa significativa nell'ambito della presa di
coscienza del problema del risanamento di tali parti della
città da parte dei settori politici, culturali ed
amministrativi è costituita dalla "Carta di Gubbio" elaborata
nel 1966 che per lungo tempo costituì il punto di riferimento
per tutte le elaborazioni sul medesimo tema.
Si precisò infatti allora che occorreva considerare
oggetto di tutela e di salvaguardia non singoli immobili ma
tutta la città antica, considerata complessivamente,
nell'insieme della sua struttura urbanistica, così come essa
si è venuta componendo nei secoli, ed individuata come bene di
ordine storico o artistico.
Ulteriore elemento che connota la Carta di Gubbio consiste
nell'avere evidenziato la necessità di procedere ad un
intervento che non fosse solo di salvaguardia passiva, bensì
di vero e proprio risanamento ambientale, per il
raggiungimento del quale vennero fornite apposite direttive
che costituirono per lungo tempo la base di tutti gli
interventi succedutisi in argomento.
Significativo fu anche il contributo offerto
dall'Associazione nazionale centri storico-artistici, che
sottolineò, tra l'altro, la necessità di coordinare il
problema della tutela dei centri storici con le esigenze della
pianificazione urbanistica generale della città.
L'approvazione della legge 6 agosto 1967, n. 765,
modificando la legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdusse per
la prima volta nella legislazione italiana una specifica
disciplina concernente i centri storici, volta però, più che
altro, a garantire la conservazione delle strutture
immobiliari esistenti attraverso l'introduzione di una
normativa vincolistica.
Particolare importanza assume, ai fini che interessano, la
disposizione della legge n. 1150 del 1942, nel testo
modificato, che prevede la delimitazione con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, delle zone territoriali omogenee
all'interno del territorio comunale, in applicazione della
quale venne emanato il decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile l968 che, occupandosi di disciplinare gli
standard da rispettare al momento della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici, prende esplicitamente in
considerazione all'articolo 2, lettera A), "le parti del
territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree
circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".
E' questa la prima espressione del riconoscimento, in sede
legislativa, della possibilità di intervenire attivamente nei
centri storici, conferendo ai pubblici poteri la facoltà di
incidere, con lo strumento espropriativo, sulla disponibilità
e sulla utilizzazione degli immobili e delle aree in essi
ricompresi.
Alla normativa indicata si accompagnò il proliferare di
numerose leggi speciali, tese al recupero dei centri storici
di singole città e dettate dalla esigenza di intervenire di
volta in volta a risolvere problemi di carattere contingente;
soluzione che, fino ad oggi, ha costituito il principale
modello sistematico di intervento sul tema.
Nel contesto delineato si inserisce la proposta di legge
in esame che riproduce l'analoga proposta di legge presentata
nella XIII legislatura (atto Camera n. 1335) e si prefigge di
affrontare il problema del risanamento dei centri storici da
un punto di vista più generale, attraverso l'individuazione di
princìpi e di modalità destinati ad informare le attività di
recupero nel loro complesso.
Al tempo stesso la proposta di legge, in considerazione
delle particolari ragioni di urgenza che connotano il
risanamento dei centri storici di Bari, Genova, Napoli e
Palermo, prevede un apposito gruppo di norme dedicato agli
interventi da eseguire in tali città, volto all'individuazione
degli specifici strumenti finanziari e fiscali idonei a
consentire il raggiungimento di tale scopo.
Più precisamente la proposta di legge in esame si prefigge
di individuare gli strumenti per il risanamento dei centri
storici degradati, caratterizzati dalla presenza di
significativi valori paesistici, storici, monumentali,
archeologici e artistici, il cui recupero costituisce, come
precisato all'articolo 1, "problema di preminente interesse
nazionale".
Ha presieduto quindi alla scelta legislativa l'intento di
elaborare un apposito strumento per il recupero non dei centri
storici in generale, bensì dei centri storici in stato di
degrado, come definiti all'articolo 1 della legge, ovvero che
presentano uno o più dei fattori di seguito elencati nella
descrizione specifica dell'articolato.
In sintesi, le motivazioni della scelta descritta
risiedono nella considerazione del fatto che il recupero dei
centri storici non caratterizzati da fattori di degrado,
maggiormente integrati nella realtà urbana, può essere
effettuato in sede di pianificazione urbanistica generale,
attraverso la individuazione, all'interno dei piani
regolatori, in fase di zonizzazione, delle caratteristiche e
degli standard da osservare nelle zone in questione che
ne consentano la piena fruizione e ne prevengano il
decadimento.
In altre parole, sarà possibile stabilire apposite
prescrizioni per le zone dei centri storici in relazione alle
loro caratteristiche ed in funzione della loro salvaguardia,
idonee di per sé a garantire un ordinato assetto del
territorio anche con riferimento alle zone di cui trattasi.
Viceversa, per i centri storici degradati, il recupero non
può avvenire attraverso gli ordinari mezzi offerti dalla
programmazione urbanistica, sia per l'urgenza sia per la
complessità dell'intervento globalmente richiesto rendendosi
così necessaria, per questa seconda ipotesi, la previsione di
specifiche disposizioni normative che ne prevedano e ne
facilitino l'attuazione.
Il concetto di degrado individuato non si identifica
esclusivamente con il deperimento edilizio dei manufatti
esistenti, ma investe anche le condizioni socio-economiche e
le modalità di utilizzazione del relativo contesto dei centri
storici; correlativamente, scopo della presente proposta di
legge è quello di intervenire attraverso un progetto di
risanamento integrato che presti la propria attenzione anche a
questi profili. Essa cioè non si pone soltanto nella
prospettiva di individuare strumenti per consentire interventi
di recupero di tipo urbanistico ed edilizio, ma intende farsi
carico anche delle diverse esigenze connesse alla
sopravvivenza del centro storico quale realtà urbana; esigenze
relative alla permanenza nel centro storico di chi attualmente
vi risiede, alla rivitalizzazione delle attività commerciali
ed artigianali, alla creazione di adeguate strutture di
interesse pubblico che rispondano effettivamente, prescindendo
dai rapporti previsti per gli standard urbanistici della
legislazione nazionale, alle effettive esigenze di quella
parte della città.
In quest'ottica si collocano le disposizioni volte ad
incentivare gli interventi di risanamento anche da parte di
privati, singoli o riuniti in consorzio, nonché quelle volte a
consentire ai residenti di tornare in possesso delle loro
abitazioni dopo l'eventuale periodo di occupazione temporanea
degli immobili, disposta per consentire gli interventi di
recupero. Nella stessa prospettiva sono state inserite nella
proposta di legge in esame diverse norme volte a favorire la
rivitalizzazione delle attività economiche; si consideri, a
titolo esemplificativo, l'apposita norma (articolo 13) che
prevede che l'amministrazione comunale agevoli la
localizzazione nel centro storico di attività commerciali e
artigianali attraverso il rilascio di licenze commerciali in
deroga rispetto agli obblighi di legge relativi alla
dimensione minima dei locali, nonché alle previsioni di tipo
commerciale. Per il medesimo fine il comune potrà altresì
concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento
del corrispondente canone e delle relative imposte.
Un altro tratto caratteristico della proposta di legge in
esame consiste nel particolare ruolo riservato alle regioni,
alla cui legislazione viene affidato il compito -
coerentemente con il riparto delle competenze disposto
dall'articolo 117 della Costituzione - di definire gli
strumenti di intervento nei centri storici in piena libertà
rispetto alla legislazione nazionale in materia di
urbanistica.
Si ritiene infatti indispensabile che le regioni, nel
rispetto dei princìpi e criteri generali dettati dalla
presente proposta di legge, siano demandate a porre in essere
la normativa più specifica di settore, cosicché vengano
vagliate più opportunamente le esigenze delle diverse realtà
urbane, talvolta molto diverse da una parte all'altra del
territorio nazionale.
Il riparto di competenze è completato dal ruolo dei
comuni, incaricati di elaborare, sulla base delle modalità
stabilite con legge regionale, appositi strumenti di
programmazione che coordinino i diversi interventi.
La competenza regionale è definita, in particolare,
all'articolo 3 della proposta di legge, che prevede che le
regioni "nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla
presente legge", e con possibilità di derogare alle
disposizioni statali diverse da quest'ultima, possano
legiferare in relazione a profili quali, in sintesi: la
delimitazione dei centri storici; la disciplina per
l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno
strumento di programmazione a svariati ed articolati profili,
come sarà in seguito elencato.
All'esigenza di garantire l'armonizzazione tra princìpi
generali, dettati con la legge statale, e disciplina locale,
posta in essere con leggi regionali e strumenti di
programmazione dai comuni, si affianca l'esigenza di coniugare
semplicità e snellezza delle procedure amministrative con la
presenza delle competenze necessarie per intervenire in
situazioni urbanisticamente ed architettonicamente delicate;
esigenza alla quale risponde l'introduzione della possibilità
di approvazione dei progetti in unico grado e con l'uso della
conferenza di servizi, che consente la partecipazione ad una
procedura unica di tutte le autorità a diverso titolo
competenti.
Come già anticipato, elemento peculiare della proposta di
legge in esame, che la differenzia dalle precedenti sullo
stesso tema della scorsa legislatura, consiste nell'aver
affrontato il problema del risanamento dei centri storici da
un punto di vista più generale, offrendo un quadro di più
ampio respiro; si tratta infatti di un programma che non si
riferisce più al centro storico di singole città - il che
avrebbe conferito una visione inevitabilmente più settoriale e
limitata del problema - ma individua princìpi e criteri di
carattere generale in grado di offrire idonee soluzioni al
problema del recupero.
La scelta legislativa cui si è accennato, di considerare
preminente, e correlativamente di dotare di apposite
disposizioni, il risanamento dei centri storici di Bari,
Genova, Napoli e Palermo risulta determinata dalla
considerazione che i centri storici di tali città, in avanzato
stato di degrado, presentano, oltre alla comune necessità di
intervenire con urgenza, onde prevenire drammatiche
conseguenze anche sul piano sociale, analogie sotto molteplici
profili operativi, cosicché pare possibile ed opportuno
elaborare per essi delle strategie generali comuni per il
risanamento.
Nell'ottica descritta, la proposta di legge si compone
pertanto di due capi: il primo volto all'individuazione di
princìpi e criteri generali per il risanamento dei centri
storici, il secondo dedicato in maniera più specifica al
risanamento delle quattro città più volte menzionate.
Venendo a considerare in maniera più dettagliata le
disposizioni contenute nella proposta di legge, si osserva in
primo luogo che l'articolo 1 definisce l'obiettivo della
legge, ovvero il recupero dei centri storici degradati, che
viene dichiarato problema di preminente interesse nazionale;
in tale prospettiva vengono altresì forniti dalla medesima
disposizione i criteri per l'individuazione dei centri storici
che possono essere qualificati come degradati e che, come
tali, rientrano nel campo di applicazione della normativa in
esame.
Essi si identificano con quelle parti del tessuto urbano
comunale che corrispondono, per caratteristiche ambientali,
urbanistiche, architettoniche ed edilizie, alle zone omogenee
di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 aprile l968, nelle quali si
individuino avanzati fenomeni di deterioramento sia fisico che
socio-economico, secondo i parametri elencati al comma 3. In
particolare, costituiscono fattori di degrado le condizioni di
inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva
degli edifici; la carenza e inefficienza delle infrastrutture
a rete; l'insufficienza o l'obsolescenza dei servizi comuni;
il decadimento qualitativo della situazione socio-economica;
l'improprio o inadatto uso degli immobili con specifico
riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; la
perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo
urbano specie in relazione al trasferimento o cessazione delle
attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto
sociale; il deterioramento degli aspetti estetici,
l'inserimento improprio di arredi e l'incuria delle parti
comuni.
La proposta di legge enuncia, all'articolo 2, quali devono
essere i princìpi fondamentali da osservare nel processo di
risanamento, individuando in particolare: il rafforzamento
dell'identità storico-culturale della città esistente,
attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico, archeologico ed ambientale; la
rivitalizzazione ed il riconoscimento di un ruolo attuale del
centro storico tramite nuove politiche di intervento inerenti
l'articolazione delle destinazioni d'uso, la riqualificazione
dello spazio pubblico, la dotazione dei servizi, la
valorizzazione del tessuto sociale; l'adeguamento funzionale
alle esigenze contemporanee di comfort, nel rispetto
delle caratteristiche storico-ambientali degli
insediamenti.
In applicazione di quanto precisato circa il proposito
della presente proposta di legge di agire come
"progetto-integrato" del recupero del centro storico, si
precisa poi, al comma 2 dell'articolo 2, che le operazioni di
recupero devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente
urbano unitariamente considerato, anche in ordine al
mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle
commerciali e artigianali.
Infine è espressa la possibilità di procedere a
demolizioni di edifici in condizioni statiche ed
igienico-sanitarie precarie, qualora non sia possibile
eliminare in altro modo tali condizioni e di procedere alla
ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici
dell'ambiente preesistente.
Quindi, all'articolo 3, nell'osservanza dei princìpi
contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, è affrontato
il tema del rapporto tra legislazione statale e legislazione
regionale; in particolare, la disposizione in questione
individua gli oggetti sui quali le regioni, nel rispetto dei
princìpi fondamentali di cui alla presente proposta di legge,
e con facoltà di derogare ad ogni altra disposizione
legislativa statale, potranno emanare la disciplina normativa
specifica; come già anticipato nelle premesse, i temi
riguardano, sinteticamente, la delimitazione dei centri
storici; la disciplina per l'elaborazione, da parte dei comuni
interessati, di uno strumento di programmazione che coordini
gli interventi da realizzare; la disciplina delle modalità di
approvazione, con procedura in unico grado, utilizzando allo
scopo apposite conferenze di servizi, dei progetti di
intervento, eventualmente da qualificare come comparti
operativi, ai fini di consentirne l'attuazione in forma
coattiva; la previsione di standard urbanistici ed
edilizi in deroga ai parametri fissati dal decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 febbraio l968; la
regolamentazione della formazione di comparti operativi, la
cui esatta definizione è contenuta nell'articolo 4; la
determinazione dei criteri per i contributi di concessione
edilizia; la previsione di possibili deroghe alle norme di
edilizia e di igiene edilizia, nonché alle disposizioni che
impongono standard di parcheggi pubblici o privati,
qualora si rendano necessarie per consentire il riuso degli
edifici; la istituzione di appositi sistemi informativi ed
inventariali.
L'articolo 4 delinea le caratteristiche dei comparti
operativi di intervento, specificando che i progetti di
intervento da attuare in forma coattiva, mediante procedura in
unico grado in sede di conferenza di servizi, definiti
all'articolo 3, possono individuare i comparti operativi nei
quali si intende intervenire, specificando in quali di essi il
comune intende intervenire direttamente, acquisendo le aree e
gli edifici mediante procedura espropriativa o di occupazione
temporanea, nonché in quali di essi è previsto l'intervento da
parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, i cui
aderenti siano titolari del 51 per cento dei beni compresi nel
comparto.
All'articolo 5 vengono individuati i soggetti che possono
effettuare gli interventi: si può trattare del comune in via
diretta, di società di tipo misto, la cui composizione è
definita all'articolo 8 e prevede la partecipazione del
comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti
finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile,
oppure dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio,
qualora questi dispongano dell'intera proprietà o
disponibilità degli immobili, eventualmente anche a seguito
delle procedure di espropriazione od occupazione temporanea
con le modalità previste agli articoli 6 e 7.
La presente proposta di legge individua, come illustrato,
gli strumenti per consentire il risanamento dei centri
storici, affrontando due temi centrali quali la opportunità di
disporre procedure coattive al fine di consentire gli
interventi laddove le proprietà siano altamente frazionate e
risulti conseguentemente impossibile ottenere il consenso di
tutti gli interessati, e l'esigenza di tutelare la popolazione
residente, affinché l'avvio di procedure coattive non
costituisca un meccanismo che tenda ad espellere gli attuali
residenti dal centro storico, con conseguenze sociali e umane
gravi e dolorose.
In tale prospettiva, l'attuazione dei comparti si concreta
nella possibilità di esperire procedure espropriative con
riferimento ad immobili non utilizzati o non utilizzabili,
mentre prevede, per gli immobili abitati, la soluzione
dell'occupazione temporanea degli stessi, con la possibilità
per i residenti di rientrare nell'immobile a conclusione del
recupero.
Più in particolare, gli articoli 6 e 7 della proposta di
legge disciplinano le modalità per l'espropriazione degli
immobili da risanare, nonché per le occupazioni temporanee ad
essi relative.
L'articolo 6 prevede che l'approvazione dei progetti di
intervento da eseguire in forma coattiva, equivalga a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a
pubblici servizi, nonché alle aree ed immobili compresi nei
comparti la cui attuazione è rimessa alle società di tipo
misto di cui all'articolo 8.
Anche con riferimento agli interventi da eseguire da parte
dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'approvazione del
progetto può costituire dichiarazione di indifferibilità ed
urgenza a condizione che si tratti di aree e di immobili sui
quali insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi
inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio,
o edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque
anni anteriormente alla data di approvazione del relativo
progetto.
Il comma 3 individua le modalità con cui il proprietario
potrà fornire la dimostrazione che l'immobile è stato abitato
nel quinquennio anteriore, al fine di evitare la dichiarazione
di pubblica utilità.
Sempre al medesimo articolo si precisano competenze e
procedure per le espropriazioni e le occupazioni: competente a
provvedere è il sindaco, anche su richiesta dei soggetti
attuatori (società miste e consorzi di proprietari), ai sensi
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai proprietari verrà
notificata la sottoposizione alla procedura con apposita
notificazione.
E' infine attribuita al comune la possibilità di
acquisire, in via bonaria, le proprietà dei soggetti che non
intendono dare corso agli interventi.
Le occupazioni temporanee, disciplinate dall'articolo 7,
possono invece riguardare gli immobili di cui non venga
assicurata l'adesione al comparto da parte del proprietario,
per le ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6,
ovvero allorquando non si tratti di aree ed immobili sui quali
insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi inabitabili in
condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed
alloggi continuativamente non abitati per cinque anni
anteriormente alla data di approvazione del relativo
progetto.
Il soggetto attuatore potrà chiedere al sindaco l'adozione
dei provvedimenti necessari a disporre l'occupazione
temporanea, allorquando uno o più proprietari di beni inclusi
nel comparto non dichiarino l'immobile disponibile entro il
termine non inferiore a due mesi fissato nella relativa
richiesta formulata con lettera raccomandata.
Vengono anche qui disciplinati termini e modalità del
procedimento: in particolare, si prevede che l'occupazione si
protragga per tutto il tempo necessario per portare a termine
gli interventi e che la stessa non possa avere, comunque,
durata superiore ai cinque anni.
Una apposita disposizione prevede inoltre un rimedio per
l'ipotesi in cui i soggetti attuatori non portino a termine
gli interventi nei tempi previsti: sarà il comune in tale caso
a subentrare nella conduzione degli stessi, ed a risarcire i
proprietari degli immobili occupati per i danni subìti, con
possibilità di rivalsa sui soggetti attuatori.
L'articolo 8 definisce le caratteristiche delle società
operative, individuate all'articolo 5 come possibili soggetti
attuatori degli interventi: si tratta di società per azioni,
cui prendono parte il comune, operatori privati e pubblici,
enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria
consortile, che hanno per oggetto l'espletamento delle
attività esattamente definite al comma 2 del medesimo articolo
8.
Quanto alla salvaguardia degli interessi degli abitanti e
dei commercianti delle zone interessate agli interventi di
risanamento, sono previste all'articolo 9 apposite modalità
per il rialloggiamento temporaneo degli stessi in locali che
dovranno essere messi a disposizione dalle società di cui
all'articolo 8, tramite la stipulazione di un apposito
contratto di locazione, per tutta la durata di esecuzione dei
lavori.
L'articolo 10 si preoccupa di stabilire agevolazioni di
tipo fiscale che contribuiscano ad incentivare le iniziative
volte al recupero degli immobili siti nel centro storico,
stabilendo la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini
della dichiarazione dei redditi, degli oneri documentati
sostenuti sia da persone fisiche sia da persone giuridiche,
per gli interventi di risanamento di cui all'articolo 2.
L'articolo 11 definisce le modalità per gli interventi da
effettuare su singoli edifici, attuati dai proprietari o dagli
aventi titolo, introducendo la possibilità che gli interventi
su edifici composti da più unità abitative vengano disposti
coattivamente da proprietari che rappresentino almeno il 51
per cento del valore dell'edificio; scopo della norma è di
evitare che l'opposizione di una minoranza possa bloccare
l'intero intervento di risanamento del bene.
Inoltre, sempre al fine di agevolare ed incentivare le
iniziative volte al recupero, all'articolo 12 è prevista la
possibilità, per il comune, di procedere alla cessione in
proprietà o in diritto di superficie degli immobili
appartenenti al patrimonio comunale ovvero acquisiti a seguito
di espropriazioni, ai soggetti che ne facciano richiesta,
impegnandosi a realizzare, negli immobili considerati, gli
interventi di recupero previsti.
L'articolo 13 contiene una prescrizione che manifesta
l'intento legislativo prima delineato di attuazione di un
progetto integrato, che tenga conto cioè di tutte le esigenze
connesse con il risanamento del centro storico, non
limitandosi a prendere in considerazione ed a disciplinare il
profilo urbanistico del problema.
L'articolo in esame prevede, in particolare, prescrizioni
volte ad incentivare la ripresa dell'attività economica
nell'ambito del centro storico, disponendo la possibilità, per
il comune, di rilasciare licenze per le attività commerciali
ed artigianali in deroga rispetto agli obblighi di legge
relativi alla dimensione minima dei locali nonché alle
previsioni di tipo commerciale.
Nella medesima prospettiva incentivante, ai comuni viene
attribuito altresì il potere di concedere l'uso del suolo
pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone
e delle relative imposte.
Come anticipato, la presente proposta di legge per il
risanamento dei centri storici, oltre alle disposizioni volte
ad agevolare ed incentivare gli interventi di recupero degli
edifici degradati, contiene un gruppo di disposizioni
finalizzate ad individuare specifici mezzi finanziari per il
sovvenzionamento delle attività da intraprendere nei centri
storici di Bari, Genova, Napoli e Palermo.
Nel capo II della proposta di legge, dedicato
specificamente al recupero dei centri storici delle quattro
città menzionate, è infatti previsto, in primo luogo, per
l'anno 2001, un contributo straordinario di lire 150 miliardi
per ognuna delle amministrazioni comunali (articolo 14, comma
2), da destinare alla concessione di contributi in conto
interessi sull'accensione di mutui a privati o a consorzi per
il recupero funzionale degli immobili, all'esecuzione di
interventi pubblici nella misura minima del 40 per cento
nonché all'istituzione di un apposito sportello
informativo.
Sono inoltre previsti l'applicazione di un regime fiscale
agevolato per i proprietari di unità immobiliari ubicate nei
centri storici delle città in esame (articolo 15) ed un
apposito regime IVA per una serie di interventi collegati
all'obiettivo risanamento (articolo 16).
L'articolo 17 prevede invece la determinazione, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, adottato di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, dell'ammontare del contributo in conto
interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli
interventi di recupero.
All'articolo 18 è infine specificato che la concessione
dei contributi previsti dalla presente proposta di legge, a
favore dei proprietari degli immobili, è subordinata alla
stipula di una convenzione tra questi ed il comune, in base
alla quale il proprietario si impegna a non cedere l'immobile
a terzi prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori, e
che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso dei beni sottoposti ad interventi di recupero, non
concorrono a formare il reddito imponibile se tra la rata di
acquisto e quella di vendita dell'immobile intercorre un
periodo superiore a due anni.