XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 526




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Oggetto).

        1. Il recupero dei centri storici degradati, caratterizzati dalla presenza di valori paesistici, storici, monumentali, archeologici ed artistici, in quanto parte integrante del processo di riqualificazione delle città, è dichiarato problema di preminente interesse nazionale.
        2. Sono dichiarate centri storici degradati le parti di tessuto urbano comunale che corrispondono, per caratteristiche ambientali, urbanistiche, architettoniche ed edilizie, alle zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, nelle quali si individuano avanzati fenomeni di deterioramento sia fisico sia socio-economico.
        3. Costituiscono fattori di degrado, ai fini della dichiarazione di cui al comma 2:

                a) le condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;

                b) la carenza o inefficienza delle infrastrutture a rete;

                c) l'insufficienza o l'obsolescenza dei servizi comuni;

                d) il decadimento qualitativo della situazione socio-economica;

                e) l'improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;

                f) la perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonchè alla sostituzione del tessuto sociale;

                g) il deterioramento degli aspetti estetici, l'inserimento improprio di arredi e l'incuria delle parti comuni.


Art. 2.

(Princìpi fondamentali in materia di
recupero dei centri storici degradati).

        1. Gli interventi di recupero urbanistico, edilizio, socio-economico ed ambientale dei centri storici degradati sono diretti:

            a) al rafforzamento dell'identità storico-culturale della città esistente, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale;

            b) alla rivitalizzazione ed al riconoscimento di un ruolo attuale del centro storico tramite nuove politiche di intervento inerenti l'articolazione delle destinazioni d'uso, la riqualificazione dello spazio pubblico, la dotazione di servizi, la valorizzazione del tessuto sociale;

            c) all'adeguamento funzionale alle esigenze contemporanee di comfort, nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti.

        2. Le operazioni di recupero edilizio ed urbanistico devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali.
        3. Coerentemente con le finalità connesse al recupero del tessuto urbano, sono consentite demolizioni di edifici o di loro parti in condizioni statiche o igienico-sanitarie precarie ovvero che non si adeguino al tessuto edilizio circostante, qualora sia accertata l'impossibilità di eliminare in altro modo tali condizioni. Eventuali ricostruzioni devono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici dell'ambiente preesistente ovvero essere precedute da una valutazione di impatto ambientale che ne misuri il grado di interferenza con l'ambiente circostante e la plausibilità estetico-ambientale, sia nel caso di progetto conforme alla preesistente tipologia sia nel caso di ipotesi dissonante.
        4. Sono consentiti accorpamenti o frazionamenti di più unità immobiliari, qualora lo richieda una più adeguata utilizzazione funzionale, sempre che l'intervento non comporti alterazioni sostanziali della struttura tipologica o costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio, oltre che il travisamento dei processi storici di riuso.
        5. Gli interventi di recupero, pubblici o privati, devono interessare porzioni limitate di tessuto urbano al fine di evitare il deperimento dell'ambiente socio-economico preesistente.


Art. 3.

(Princìpi fondamentali e potestà
legislativa regionale).

        1. Le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui alla presente legge, anche in deroga a leggi dello Stato, provvedono, con apposita legge:

            a) ad identificare e delimitare i centri storici degradati da recuperare, perimetrando a tale fine le relative zone urbane;

            b) a disciplinare l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno strumento di programmazione, che indirizzi e coordini, entro un sistema coerente, gli interventi da realizzare nelle aree critiche delle quali prevede il recupero;

            c) a disciplinare le modalità di approvazione, con procedura in unico grado, dei progetti di intervento relativi ad organismi storicamente stratificati, al fine di consentirne l'attuazione in forma coattiva, atti a consentire, nella salvaguardia dei lavori storici, culturali, artistici, archeologici, monumentali ed architettonici propri degli immobili e delle zone da recuperare, un sollecito ed efficace avvio delle iniziative, utilizzando, allo scopo di coordinare i diversi pronunciamenti necessari, apposite conferenze di servizi, con la partecipazione necessaria di rappresentanti delle competenti soprintendenze statali, e apposite commissioni edilizie per la valutazione degli interventi minori, da costituire, in via permanente, nei comuni ricadenti nell'ambito di applicazione della presente legge, nonchè prevedendo, nei limiti previsti dalla legislazione statale, l'esecuzione di interventi subordinatamente alla denuncia di inizio dell'attività;

            d) a disciplinare appositi standard urbanistici edilizi, di natura qualitativa, per gli interventi da realizzare nei centri storici degradati, in deroga ai rapporti previsti dal citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, prevedendo la realizzazione, quali opere di urbanizzazione, anche di attrezzature di interesse comune idonee a ridurre il disagio sociale, ovvero a favorire l'assistenza degli strati sociali più deboli;

            e) a regolare la formazione dei comparti operativi, allo scopo di consentire l'attuazione dei progetti di intervento anche in forma coattiva;

            f) a determinare appositi criteri di applicazione ed importi dei contributi di concessione edilizia di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in rapporto alle situazioni delle zone di intervento;

            g) a prevedere deroghe alle norme di edilizia e di igiene edilizia, a quelle dirette all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché alle disposizioni che impongono standard di parcheggi pubblici o privati, nel caso in cui tali deroghe siano necessarie per consentire il riuso di edifici dei centri storici senza alterazione dei loro valori architettonici e storici;

            h) ad istituire appositi sistemi informativi ed inventariali con dati necessari a configurare l'identità storica delle singole unità edilizie ed i suoi caratteri di conservazione e di trasformabilità.

Art. 4.

(Comparti operativi).

        1. I comparti operativi sono formati da complessi di immobili, esattamente perimetrati, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica, della progettazione edilizia e architettonica e dell'attuazione anche in forma coattiva degli interventi di recupero edilizio ed urbanistico.
        2. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi, i progetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, possono individuare i comparti operativi nei quali si intende intervenire, precisando, con adeguata motivazione:

            a) quelli in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente acquisendo le aree e gli edifici mediante espropriazione o occupazione temporanea;

            b) quelli in cui è previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, i cui aderenti siano titolari, almeno, della proprietà del 51 per cento dei beni compresi nel comparto, calcolato sulla base della rendita catastale.

        3. La definizione del comparto, nell'ambito del progetto, è formata dal comune nei casi di intervento diretto di cui al comma 2, lettera a), e dai proprietari, singoli ovvero riuniti in consorzio, nei casi previsti dal medesimo comma 2, lettera b).


Art. 5.

(Interventi di recupero e loro attuazione).

        1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati:

            a) dal comune direttamente ovvero dalle società di cui all'articolo 8 per la realizzazione di standard ed opere di urbanizzazione, nonchè per l'attuazione degli interventi nei comparti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
            b) dai proprietari singoli con riferimento all'immobile di pertinenza, nonchè singoli o riuniti in consorzio, per l'attuazione del comparto, qualora gli stessi dispongano dell'intera proprietà o disponibilità degli immobili inclusi nel comparto stesso, eventualmente anche in seguito all'esperimento delle procedure di espropriazione e di occupazione temporanea per l'acquisizione della disponibilità delle proprietà non aderenti, ai sensi di quanto previsto agli articoli 6 e 7.


Art. 6.

(Espropriazioni ed occupazioni temporanee).

        1. L'approvazione dei progetti di intervento, disciplinata dalle leggi regionali ai sensi dell'articolo 3, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a servizi pubblici, nonchè alle aree ed immobili compresi nei comparti la cui attuazione è rimessa alle società di cui all'articolo 8, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a).
        2. Con riferimento agli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'approvazione del progetto di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento agli immobili in proprietà di soggetti non aderenti al relativo consorzio, purché si tratti di aree e di immobili sui quali insistano rovine, macerie, edifici inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque anni anteriormente alla data di approvazione del relativo progetto.
        3. La dimostrazione che l'immobile o l'alloggio è stato abitato nel quinquennio antecedente l'approvazione di cui al comma 2, al fine di escludere, in relazione ad esso, la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere fornita dal proprietario producendo appositi certificati storici di resistenza ovvero copia del contratto di locazione registrato.
        4. Le espropriazioni per pubblica utilità e le occupazioni temporanee degli immobili di cui all'articolo 7, necessarie all'attuazione dei progetti, sono disposte dal sindaco, anche su richiesta delle società di cui all'articolo 8 e dei consorzi dei proprietari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
        5. I proprietari dei beni da espropriare o da occupare sono resi edotti della relativa procedura a mezzo di notificazione, nonchè tramite avvisi da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale.
        6. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2, la notificazione relativa alla procedura di espropriazione può essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene, sulla base delle risultanze catastali in atto alla data di approvazione del progetto.
        7. Il comune ha, altresì, la facoltà di acquisire, in via bonaria, anche mediante permuta, la proprietà immobiliare dei soggetti che non intendano dare corso agli interventi.


Art. 7.

(Occupazione degli immobili).

        1. Qualora, con riferimento agli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), di cui non venga assicurata l'adesione al comparto da parte del relativo proprietario, non ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6, il soggetto attuatore del comparto può conseguire la disponibilità degli immobili mediante occupazione temporanea.
        2. L'occupazione temporanea può essere richiesta dal soggetto attuatore del comparto al sindaco qualora uno o più proprietari di beni inclusi nel comparto non dichiari disponibile l'immobile o l'unità immobiliare entro il termine non inferiore a due mesi, fissato nella relativa richiesta formulata mediante trasmissione di lettera raccomandata.
        3. L'occupazione temporanea è disposta dal sindaco e si protrae per tutto il tempo necessario per portare a termine gli interventi; essa non può avere comunque durata superiore a cinque anni.
        4. Qualora i privati attuatori, singoli o in consorzio, non terminino gli interventi entro i termini stabiliti, il comune subentra nella condizione degli stessi, rivalendosi nei confronti del soggetto attuatore.
        5. Dopo l'esecuzione degli interventi gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari, salvo il diritto di rivalsa, nei loro confronti, dei costi sostenuti per il relativo recupero, da garantire anche mediante iscrizione di ipoteca.
        6. Qualora il proprietario non intenda corrispondere il costo dei lavori sostenuti, lo stesso può, a sua scelta, rinunciare alla proprietà del bene, con conseguente diritto alla corresponsione della indennità di esproprio, ovvero cedere la nuda proprietà del bene, mantenendone l'usufrutto, salvo conguaglio in suo favore per l'ipotesi in cui la corrispondente indennità di esproprio superi il costo dei lavori eseguiti.


Art. 8.

(Società operative).

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, i comuni possono promuovere, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione di una o più società per azioni, con la partecipazione dello stesso comune, di operatori privati e pubblici nonchè di enti finanziari, anche raggruppati in forma di società consortile.
        2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto l'espletamento delle seguenti attività:

            a) attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);

            b) coordinamento e gestione degli interventi;

            c) indirizzi progettuali e supervisione progettuale esecutiva;
            d) gestione finanziaria e immobiliare;

            e) predisposizione delle pratiche relative alle procedure di esproprio, occupazione d'urgenza e occupazione temporanea;

            f) progettazione delle opere infrastrutturali primarie;
            g) rapporti con il comune e con altri enti;

            h) direzione dei lavori;

            i) definizione dei fabbisogni, realizzazione e gestione di case-parcheggio.

        3. E', inoltre, facoltà del comune delegare in tutto o in parte l'esercizio delle sue competenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1992, n.179.


Art. 9.

(Rialloggiamento temporaneo degli abitanti e delle
attività economiche).

        1. Ai soggetti occupanti gli immobili interessati dagli interventi di recupero di cui alla presente legge, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7, e che, nella qualità di proprietari o conduttori dell'immobile, sono tenuti a consentire l'effettuazione dei lavori di recupero e che intendano, a conclusione degli stessi, rientrare nell'unità precedentemente occupata, la società di cui all'articolo 8 garantisce la possibilità di alloggiamento temporaneo, possibilmente nell'ambito di una zona contigua del centro storico, tramite contratto di locazione della durata necessaria per l'esecuzione dei lavori.
        2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì garantito un contributo per le spese di trasloco, in base a criteri definiti dal comune.


Art. 10.

(Deducibilità dal reddito ai fini della determinazione
delle imposte sul reddito).

        1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito.


Art. 11.

(Interventi su singoli edifici).

        1. Gli interventi relativi a singole unità immobiliari o a singoli edifici sono attuati dai proprietari ovvero dai soggetti aventi titolo, in base alla normativa vigente.
        2. In deroga alle disposizioni del codice civile, gli interventi di recupero e di riqualificazione relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che rappresentino almeno il 51 per cento del valore dell'edificio.
        3. Qualora si renda necessaria, al fine di consentire l'adeguamento tecnologico del fabbricato, l'acquisizione di limitate porzioni immobiliari relative ad uno o più alloggi, la maggioranza dei condomini di cui al comma 2 può chiedere al comune di disporre la relativa procedura espropriativa, approvando il progetto con effetti di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.


Art. 12.

(Assegnazioni).

        1. Il comune può cedere la proprietà o il diritto di superficie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale ovvero acquisiti a seguito delle espropriazioni disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ai soggetti che ne facciano richiesta, i quali si obblighino alla realizzazione, negli immobili considerati, degli interventi di recupero previsti.
        2. I criteri e le procedure di assegnazione sono stabiliti con deliberazione della giunta comunale, prevedendosi condizioni di preferenza per favorire la localizzazione nel centro storico di attività artigianali o commerciali compatibili, in favore delle quali l'amministrazione comunale può disporre anche forme di defiscalizzazione dalle imposte comunali per un periodo di cinque anni dall'avvio dell'attività.
        3. La cessione in proprietà all'assegnatario è perfezionata dopo l'ultimazione dei lavori di recupero previsti, ove gli stessi siano eseguiti dall'assegnatario stesso.
        4. Il corrispettivo della cessione è commisurato all'indennità di espropriazione corrisposta, nonché al costo dei lavori eventualmente eseguiti dalla società di cui all'articolo 8 per il recupero dell'immobile.


Art. 13.

(Disposizioni per le attività commerciali).

        1. Al fine di favorire l'avvio di attività commerciali nei centri storici degradati, i comuni possono rilasciare licenze commerciali in deroga agli obblighi di legge relativi alla dimensione minima dei locali nonché alle previsioni del piano commerciale.
        2. Al fine di favorire le attività di cui al comma 1, il comune può concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone e delle relative imposte.


Capo II

RECUPERO DEI CENTRI STORICI
DEGRADATI DELLE CITTA' DI BARI,
GENOVA, NAPOLI E PALERMO


Art. 14.

(Modalità del recupero).

        1. Il recupero dei centri storici degradati delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo, definiti con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere attuato mediante l'applicazione delle norme previste al capo I della presente legge.
        2. Per il recupero dei centri storici delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), nell'anno 2001 è stabilito, per ognuna delle amministrazioni comunali, un contributo straordinario di lire 150 miliardi.
        3. Le amministrazioni comunali delle città di cui al comma 1 destinano il contributo di cui al comma 2:

                a) alla concessione di contributi in conto interessi sull'accensione di mutui previsti o a consorzi per il recupero funzionale e statico degli immobili;

                b) nella misura minima del 40 per cento, all'esecuzione di interventi pubblici, ivi compresi quelli di urbanizzazione ed interventi sullo spazio pubblico e di rifacimento di facciate di edifici, anche di proprietà privata;

                c) all'istituzione di un apposito sportello per informazioni e consulenza in merito alle modalità di attuazione degli interventi volti al recupero del centro storico.


Art. 15.

(Regime fiscale agevolato).

        1. Ai proprietari di unità immobiliari ubicate nei centri storici di cui all'articolo 14 della presente legge, si applicano le norme di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13-bis, comma 1, lettera g), all'articolo 65, comma 2, lettera c-‰á1ter), e all'articolo 134, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa ai trasferimenti e alle permute di immobili e di porzioni di immobili situati nei centri storici delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), sottoposti agli interventi di recupero di cui alla presente legge.
        3. I trasferimenti e le permute di cui al comma 2, nonché le cessioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili.


Art. 16.

(Regime IVA).

        1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IVA è dovuta nella misura del 4 per cento:

                a) per le opere interne di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;

                b) per le opere di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

                c) per le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati effettuate dalle società di cui all'articolo 8, che hanno curato l'intervento di recupero;

                d) per gli oneri di progettazione delle opere di cui alle lettere a) e b).

        2. L'agevolazione di cui al comma 1 è limitata alle opere realizzate su immobili e porzioni di immobili situati nei centri storici delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).


Art. 17.

(Contributi in conto interessi).

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce l'ammontare del contributo in conto interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.


Art. 18.

(Obblighi per i beneficiari degli interventi).

        1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, a favore dei proprietari degli immobili, è subordinata alla stipula di una convenzione tra essi ed il comune, da trascrivere nei registri immobiliari, in base alla quale il proprietario si impegna a non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori. Il presente comma non si applica alle cessioni di immobili a favore delle società di cui all'articolo 8.
        2. Con l'alienazione degli immobili di cui alla presente legge, si trasferiscono all'acquirente le agevolazioni e i contributi previsti dagli articoli 10 e 15.
        3. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni immobili sottoposti agli interventi di recupero di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito imponibile delle società di cui all'articolo 8, se il periodo intercorrente tra la data di acquisto e di vendita dell'immobile è superiore a due anni.


Art. 19.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II, stimati in lire 100 miliardi per l'anno 2001, lire 900 miliardi per l'anno 2002 e lire 1.100 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, pari a lire 600 miliardi per l'anno 2001, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, istituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.
        3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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