XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 526
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto).
1. Il recupero dei centri storici degradati,
caratterizzati dalla presenza di valori paesistici, storici,
monumentali, archeologici ed artistici, in quanto parte
integrante del processo di riqualificazione delle città, è
dichiarato problema di preminente interesse nazionale.
2. Sono dichiarate centri storici degradati le parti di
tessuto urbano comunale che corrispondono, per caratteristiche
ambientali, urbanistiche, architettoniche ed edilizie, alle
zone omogenee di cui all'articolo 2, lettera A), del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile
1968, nelle quali si individuano avanzati fenomeni di
deterioramento sia fisico sia socio-economico.
3. Costituiscono fattori di degrado, ai fini della
dichiarazione di cui al comma 2:
a) le condizioni di inadeguatezza statica,
igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
b) la carenza o inefficienza delle infrastrutture
a rete;
c) l'insufficienza o l'obsolescenza dei servizi
comuni;
d) il decadimento qualitativo della situazione
socio-economica;
e) l'improprio od inadatto uso degli immobili con
specifico riferimento a quelli di particolare pregio
architettonico;
f) la perdita, in tutto o in parte, di vitalità
dell'organismo urbano specie in relazione al trasferimento o
cessazione delle attività economiche nonchè alla sostituzione
del tessuto sociale;
g) il deterioramento degli aspetti estetici,
l'inserimento improprio di arredi e l'incuria delle parti
comuni.
Art. 2.
(Princìpi fondamentali in materia di
recupero dei centri storici degradati).
1. Gli interventi di recupero urbanistico, edilizio,
socio-economico ed ambientale dei centri storici degradati
sono diretti:
a) al rafforzamento dell'identità
storico-culturale della città esistente, attraverso la
salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico, architettonico, archeologico e ambientale;
b) alla rivitalizzazione ed al riconoscimento di
un ruolo attuale del centro storico tramite nuove politiche di
intervento inerenti l'articolazione delle destinazioni d'uso,
la riqualificazione dello spazio pubblico, la dotazione di
servizi, la valorizzazione del tessuto sociale;
c) all'adeguamento funzionale alle esigenze
contemporanee di comfort, nel rispetto delle
caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti.
2. Le operazioni di recupero edilizio ed urbanistico
devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente urbano,
unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento
delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed
artigianali.
3. Coerentemente con le finalità connesse al recupero del
tessuto urbano, sono consentite demolizioni di edifici o di
loro parti in condizioni statiche o igienico-sanitarie
precarie ovvero che non si adeguino al tessuto edilizio
circostante, qualora sia accertata l'impossibilità di
eliminare in altro modo tali condizioni. Eventuali
ricostruzioni devono rispettare i caratteri costruttivi e
tipologici dell'ambiente preesistente ovvero essere precedute
da una valutazione di impatto ambientale che ne misuri il
grado di interferenza con l'ambiente circostante e la
plausibilità estetico-ambientale, sia nel caso di progetto
conforme alla preesistente tipologia sia nel caso di ipotesi
dissonante.
4. Sono consentiti accorpamenti o frazionamenti di più
unità immobiliari, qualora lo richieda una più adeguata
utilizzazione funzionale, sempre che l'intervento non comporti
alterazioni sostanziali della struttura tipologica o
costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio, oltre che il
travisamento dei processi storici di riuso.
5. Gli interventi di recupero, pubblici o privati, devono
interessare porzioni limitate di tessuto urbano al fine di
evitare il deperimento dell'ambiente socio-economico
preesistente.
Art. 3.
(Princìpi fondamentali e potestà
legislativa regionale).
1. Le regioni, nel rispetto dei princìpi fondamentali di
cui alla presente legge, anche in deroga a leggi dello Stato,
provvedono, con apposita legge:
a) ad identificare e delimitare i centri storici
degradati da recuperare, perimetrando a tale fine le relative
zone urbane;
b) a disciplinare l'elaborazione, da parte dei
comuni interessati, di uno strumento di programmazione, che
indirizzi e coordini, entro un sistema coerente, gli
interventi da realizzare nelle aree critiche delle quali
prevede il recupero;
c) a disciplinare le modalità di approvazione, con
procedura in unico grado, dei progetti di intervento relativi
ad organismi storicamente stratificati, al fine di consentirne
l'attuazione in forma coattiva, atti a consentire, nella
salvaguardia dei lavori storici, culturali, artistici,
archeologici, monumentali ed architettonici propri degli
immobili e delle zone da recuperare, un sollecito ed efficace
avvio delle iniziative, utilizzando, allo scopo di coordinare
i diversi pronunciamenti necessari, apposite conferenze di
servizi, con la partecipazione necessaria di rappresentanti
delle competenti soprintendenze statali, e apposite
commissioni edilizie per la valutazione degli interventi
minori, da costituire, in via permanente, nei comuni ricadenti
nell'ambito di applicazione della presente legge, nonchè
prevedendo, nei limiti previsti dalla legislazione statale,
l'esecuzione di interventi subordinatamente alla denuncia di
inizio dell'attività;
d) a disciplinare appositi standard
urbanistici edilizi, di natura qualitativa, per gli
interventi da realizzare nei centri storici degradati, in
deroga ai rapporti previsti dal citato decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, prevedendo
la realizzazione, quali opere di urbanizzazione, anche di
attrezzature di interesse comune idonee a ridurre il disagio
sociale, ovvero a favorire l'assistenza degli strati sociali
più deboli;
e) a regolare la formazione dei comparti
operativi, allo scopo di consentire l'attuazione dei progetti
di intervento anche in forma coattiva;
f) a determinare appositi criteri di applicazione
ed importi dei contributi di concessione edilizia di cui
all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in rapporto
alle situazioni delle zone di intervento;
g) a prevedere deroghe alle norme di edilizia e di
igiene edilizia, a quelle dirette all'eliminazione delle
barriere architettoniche, nonché alle disposizioni che
impongono standard di parcheggi pubblici o privati, nel
caso in cui tali deroghe siano necessarie per consentire il
riuso di edifici dei centri storici senza alterazione dei loro
valori architettonici e storici;
h) ad istituire appositi sistemi informativi ed
inventariali con dati necessari a configurare l'identità
storica delle singole unità edilizie ed i suoi caratteri di
conservazione e di trasformabilità.
Art. 4.
(Comparti operativi).
1. I comparti operativi sono formati da complessi di
immobili, esattamente perimetrati, costituenti organismi
unitari ai fini della sistemazione urbanistica, della
progettazione edilizia e architettonica e dell'attuazione
anche in forma coattiva degli interventi di recupero edilizio
ed urbanistico.
2. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi, i
progetti di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 3, possono individuare i comparti operativi nei
quali si intende intervenire, precisando, con adeguata
motivazione:
a) quelli in cui il comune, per ragioni di
preminente interesse pubblico, intende intervenire
direttamente acquisendo le aree e gli edifici mediante
espropriazione o occupazione temporanea;
b) quelli in cui è previsto l'intervento da parte
dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, i cui
aderenti siano titolari, almeno, della proprietà del 51 per
cento dei beni compresi nel comparto, calcolato sulla base
della rendita catastale.
3. La definizione del comparto, nell'ambito del progetto,
è formata dal comune nei casi di intervento diretto di cui al
comma 2, lettera a), e dai proprietari, singoli ovvero
riuniti in consorzio, nei casi previsti dal medesimo comma 2,
lettera b).
Art. 5.
(Interventi di recupero e loro attuazione).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
effettuati:
a) dal comune direttamente ovvero dalle società di
cui all'articolo 8 per la realizzazione di standard ed
opere di urbanizzazione, nonchè per l'attuazione degli
interventi nei comparti di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera a);
b) dai proprietari singoli con riferimento
all'immobile di pertinenza, nonchè singoli o riuniti in
consorzio, per l'attuazione del comparto, qualora gli stessi
dispongano dell'intera proprietà o disponibilità degli
immobili inclusi nel comparto stesso, eventualmente anche in
seguito all'esperimento delle procedure di espropriazione e di
occupazione temporanea per l'acquisizione della disponibilità
delle proprietà non aderenti, ai sensi di quanto previsto agli
articoli 6 e 7.
Art. 6.
(Espropriazioni ed occupazioni temporanee).
1. L'approvazione dei progetti di intervento, disciplinata
dalle leggi regionali ai sensi dell'articolo 3, equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a servizi
pubblici, nonchè alle aree ed immobili compresi nei comparti
la cui attuazione è rimessa alle società di cui all'articolo
8, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5, comma 1,
lettera a).
2. Con riferimento agli immobili compresi nei comparti di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'approvazione
del progetto di intervento equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento
agli immobili in proprietà di soggetti non aderenti al
relativo consorzio, purché si tratti di aree e di immobili sui
quali insistano rovine, macerie, edifici inabitabili in
condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed
alloggi continuativamente non abitati per cinque anni
anteriormente alla data di approvazione del relativo
progetto.
3. La dimostrazione che l'immobile o l'alloggio è stato
abitato nel quinquennio antecedente l'approvazione di cui al
comma 2, al fine di escludere, in relazione ad esso, la
dichiarazione di pubblica utilità, deve essere fornita dal
proprietario producendo appositi certificati storici di
resistenza ovvero copia del contratto di locazione
registrato.
4. Le espropriazioni per pubblica utilità e le occupazioni
temporanee degli immobili di cui all'articolo 7, necessarie
all'attuazione dei progetti, sono disposte dal sindaco, anche
su richiesta delle società di cui all'articolo 8 e dei
consorzi dei proprietari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), della presente legge ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.
5. I proprietari dei beni da espropriare o da occupare
sono resi edotti della relativa procedura a mezzo di
notificazione, nonchè tramite avvisi da pubblicare su un
quotidiano a diffusione regionale.
6. Con riferimento alle ipotesi di cui al comma 2, la
notificazione relativa alla procedura di espropriazione può
essere effettuata nei confronti del soggetto intestatario del
bene, sulla base delle risultanze catastali in atto alla data
di approvazione del progetto.
7. Il comune ha, altresì, la facoltà di acquisire, in via
bonaria, anche mediante permuta, la proprietà immobiliare dei
soggetti che non intendano dare corso agli interventi.
Art. 7.
(Occupazione degli immobili).
1. Qualora, con riferimento agli immobili compresi nei
comparti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), di
cui non venga assicurata l'adesione al comparto da parte del
relativo proprietario, non ricorrano le condizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 6, il soggetto attuatore del comparto
può conseguire la disponibilità degli immobili mediante
occupazione temporanea.
2. L'occupazione temporanea può essere richiesta dal
soggetto attuatore del comparto al sindaco qualora uno o più
proprietari di beni inclusi nel comparto non dichiari
disponibile l'immobile o l'unità immobiliare entro il termine
non inferiore a due mesi, fissato nella relativa richiesta
formulata mediante trasmissione di lettera raccomandata.
3. L'occupazione temporanea è disposta dal sindaco e si
protrae per tutto il tempo necessario per portare a termine
gli interventi; essa non può avere comunque durata superiore a
cinque anni.
4. Qualora i privati attuatori, singoli o in consorzio,
non terminino gli interventi entro i termini stabiliti, il
comune subentra nella condizione degli stessi, rivalendosi nei
confronti del soggetto attuatore.
5. Dopo l'esecuzione degli interventi gli immobili sono
restituiti ai singoli proprietari, salvo il diritto di
rivalsa, nei loro confronti, dei costi sostenuti per il
relativo recupero, da garantire anche mediante iscrizione di
ipoteca.
6. Qualora il proprietario non intenda corrispondere il
costo dei lavori sostenuti, lo stesso può, a sua scelta,
rinunciare alla proprietà del bene, con conseguente diritto
alla corresponsione della indennità di esproprio, ovvero
cedere la nuda proprietà del bene, mantenendone l'usufrutto,
salvo conguaglio in suo favore per l'ipotesi in cui la
corrispondente indennità di esproprio superi il costo dei
lavori eseguiti.
Art. 8.
(Società operative).
1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla
presente legge, i comuni possono promuovere, ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione di una o
più società per azioni, con la partecipazione dello stesso
comune, di operatori privati e pubblici nonchè di enti
finanziari, anche raggruppati in forma di società
consortile.
2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto
l'espletamento delle seguenti attività:
a) attuazione degli interventi previsti nei
comparti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
b) coordinamento e gestione degli interventi;
c) indirizzi progettuali e supervisione
progettuale esecutiva;
d) gestione finanziaria e immobiliare;
e) predisposizione delle pratiche relative alle
procedure di esproprio, occupazione d'urgenza e occupazione
temporanea;
f) progettazione delle opere infrastrutturali
primarie;
g) rapporti con il comune e con altri enti;
h) direzione dei lavori;
i) definizione dei fabbisogni, realizzazione e
gestione di case-parcheggio.
3. E', inoltre, facoltà del comune delegare in tutto o in
parte l'esercizio delle sue competenze, ai sensi del comma 2
dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1992, n.179.
Art. 9.
(Rialloggiamento temporaneo degli abitanti e delle
attività economiche).
1. Ai soggetti occupanti gli immobili interessati dagli
interventi di recupero di cui alla presente legge, che si
trovino nelle condizioni di cui all'articolo 7, e che, nella
qualità di proprietari o conduttori dell'immobile, sono tenuti
a consentire l'effettuazione dei lavori di recupero e che
intendano, a conclusione degli stessi, rientrare nell'unità
precedentemente occupata, la società di cui all'articolo 8
garantisce la possibilità di alloggiamento temporaneo,
possibilmente nell'ambito di una zona contigua del centro
storico, tramite contratto di locazione della durata
necessaria per l'esecuzione dei lavori.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è altresì garantito un
contributo per le spese di trasloco, in base a criteri
definiti dal comune.
Art. 10.
(Deducibilità dal reddito ai fini della determinazione
delle imposte sul reddito).
1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari,
persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui
all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini
della determinazione delle imposte sul reddito.
Art. 11.
(Interventi su singoli edifici).
1. Gli interventi relativi a singole unità immobiliari o a
singoli edifici sono attuati dai proprietari ovvero dai
soggetti aventi titolo, in base alla normativa vigente.
2. In deroga alle disposizioni del codice civile, gli
interventi di recupero e di riqualificazione relativi ad un
unico immobile composto da più unità immobiliari possono
essere disposti dalla maggioranza dei condomini che
rappresentino almeno il 51 per cento del valore
dell'edificio.
3. Qualora si renda necessaria, al fine di consentire
l'adeguamento tecnologico del fabbricato, l'acquisizione di
limitate porzioni immobiliari relative ad uno o più alloggi,
la maggioranza dei condomini di cui al comma 2 può chiedere al
comune di disporre la relativa procedura espropriativa,
approvando il progetto con effetti di dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.
Art. 12.
(Assegnazioni).
1. Il comune può cedere la proprietà o il diritto di
superficie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale
ovvero acquisiti a seguito delle espropriazioni disposte ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, ai soggetti che ne facciano
richiesta, i quali si obblighino alla realizzazione, negli
immobili considerati, degli interventi di recupero
previsti.
2. I criteri e le procedure di assegnazione sono stabiliti
con deliberazione della giunta comunale, prevedendosi
condizioni di preferenza per favorire la localizzazione nel
centro storico di attività artigianali o commerciali
compatibili, in favore delle quali l'amministrazione comunale
può disporre anche forme di defiscalizzazione dalle imposte
comunali per un periodo di cinque anni dall'avvio
dell'attività.
3. La cessione in proprietà all'assegnatario è
perfezionata dopo l'ultimazione dei lavori di recupero
previsti, ove gli stessi siano eseguiti dall'assegnatario
stesso.
4. Il corrispettivo della cessione è commisurato
all'indennità di espropriazione corrisposta, nonché al costo
dei lavori eventualmente eseguiti dalla società di cui
all'articolo 8 per il recupero dell'immobile.
Art. 13.
(Disposizioni per le attività commerciali).
1. Al fine di favorire l'avvio di attività commerciali nei
centri storici degradati, i comuni possono rilasciare licenze
commerciali in deroga agli obblighi di legge relativi alla
dimensione minima dei locali nonché alle previsioni del piano
commerciale.
2. Al fine di favorire le attività di cui al comma 1, il
comune può concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il
pagamento del corrispondente canone e delle relative
imposte.
Capo II
RECUPERO DEI CENTRI STORICI
DEGRADATI DELLE CITTA' DI BARI,
GENOVA, NAPOLI E PALERMO
Art. 14.
(Modalità del recupero).
1. Il recupero dei centri storici degradati delle città di
Bari, Genova, Napoli e Palermo, definiti con le modalità di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere
attuato mediante l'applicazione delle norme previste al capo I
della presente legge.
2. Per il recupero dei centri storici delle città di Bari,
Genova, Napoli e Palermo delimitati ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), nell'anno 2001 è stabilito, per
ognuna delle amministrazioni comunali, un contributo
straordinario di lire 150 miliardi.
3. Le amministrazioni comunali delle città di cui al comma
1 destinano il contributo di cui al comma 2:
a) alla concessione di contributi in conto
interessi sull'accensione di mutui previsti o a consorzi per
il recupero funzionale e statico degli immobili;
b) nella misura minima del 40 per cento,
all'esecuzione di interventi pubblici, ivi compresi quelli di
urbanizzazione ed interventi sullo spazio pubblico e di
rifacimento di facciate di edifici, anche di proprietà
privata;
c) all'istituzione di un apposito sportello per
informazioni e consulenza in merito alle modalità di
attuazione degli interventi volti al recupero del centro
storico.
Art. 15.
(Regime fiscale agevolato).
1. Ai proprietari di unità immobiliari ubicate nei centri
storici di cui all'articolo 14 della presente legge, si
applicano le norme di cui all'articolo 5-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, nonché all'articolo 13-bis,
comma 1, lettera g), all'articolo 65, comma 2, lettera
c-‰á1ter), e all'articolo 134, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per un periodo di venti anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si
applicano in misura fissa ai trasferimenti e alle permute di
immobili e di porzioni di immobili situati nei centri storici
delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
sottoposti agli interventi di recupero di cui alla presente
legge.
3. I trasferimenti e le permute di cui al comma 2, nonché
le cessioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c),
sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli
immobili.
Art. 16.
(Regime IVA).
1. A decorrere dal terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'IVA è dovuta nella
misura del 4 per cento:
a) per le opere interne di cui all'articolo 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni;
b) per le opere di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457;
c) per le cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricati effettuate dalle società di cui all'articolo 8, che
hanno curato l'intervento di recupero;
d) per gli oneri di progettazione delle opere di
cui alle lettere a) e b).
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è limitata alle opere
realizzate su immobili e porzioni di immobili situati nei
centri storici delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a).
Art. 17.
(Contributi in conto interessi).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto, adottato di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce
l'ammontare del contributo in conto interessi sui mutui
contratti per la realizzazione degli interventi di cui alla
presente legge.
Art. 18.
(Obblighi per i beneficiari degli interventi).
1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei
lavori di cui alla presente legge, a favore dei proprietari
degli immobili, è subordinata alla stipula di una convenzione
tra essi ed il comune, da trascrivere nei registri
immobiliari, in base alla quale il proprietario si impegna a
non cedere per atto tra vivi a terzi l'immobile prima di
cinque anni dall'ultimazione dei lavori. Il presente comma non
si applica alle cessioni di immobili a favore delle società di
cui all'articolo 8.
2. Con l'alienazione degli immobili di cui alla presente
legge, si trasferiscono all'acquirente le agevolazioni e i
contributi previsti dagli articoli 10 e 15.
3. In deroga alle disposizioni del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso dei beni immobili sottoposti agli interventi di
recupero di cui alla presente legge non concorrono a formare
il reddito imponibile delle società di cui all'articolo 8, se
il periodo intercorrente tra la data di acquisto e di vendita
dell'immobile è superiore a due anni.
Art. 19.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del capo II,
stimati in lire 100 miliardi per l'anno 2001, lire 900
miliardi per l'anno 2002 e lire 1.100 miliardi per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12,
pari a lire 600 miliardi per l'anno 2001, si provvede a valere
sulle disponibilità finanziarie del Fondo speciale di cui
all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, istituito
presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.