XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 524
Onorevoli Colleghi! - Il problema dell'occupazione
rappresenta, nella fase di transizione e ristrutturazione che
sta attraversando l'economia nazionale, una questione di
fondo. La qualità e le caratteristiche del nostro mercato del
lavoro rendono quanto mai disomogeneo il dato occupazionale
presente nel nostro Paese: quasi la piena occupazione nel
centro-nord (valori frazionali, intorno al 4 o 5 per cento,
secondo i più attendibili osservatori economici), grave
emergenza al centro-sud e nelle aree in declino industriale
(25 per cento di disoccupazione giovanile, il 50 per cento tra
le donne).
La necessità di dotare il nostro sistema economico di
qualificazione e di maggiori elementi di innovazione deve,
quindi, collegarsi ad una strategia di intervento che tenga
conto delle specificità del nostro Paese e dell'emergenza
Mezzogiorno quale questione di fondo.
L'approccio che, con questa proposta, si intende dare al
problema occupazione tende a muoversi tenendo conto della fase
di transizione in corso; è necessario interpretare la
transizione in essere, verso interventi in grado di misurare
ed influire sulla qualità del nostro futuro.
Dato di fondo delle riflessioni e delle analisi dei
maggiori economisti è la consapevolezza di stimolare nuove
opportunità di impiego, partendo dalla capacità di dare
risposta ai bisogni derivanti da una migliore qualità della
vita. La lettura dei bisogni, l'incentivo ai nuovi settori e a
forme di imprenditoria innovativa, nella costruzione di un
intervento con connotati progettuali, questo è il fine a cui
bisogna tendere.
Obiettivo di questa proposta è, quindi, il divenire parte
di un più ampio intervento, che delinei un "futuro possibile",
avendo con chiarezza analizzato gli scenari della struttura
economica postindustriale e delle conseguenti opportunità
occupazionali.
Certamente lo scenario internazionale deve restare il
punto di riferimento per una strategia di portata complessiva.
Connettere l'evoluzione dei mercati e delle politiche
economiche nazionali alle specificità e alle diversità del
territorio è, in ogni caso, il metro di riferimento su cui
organizzare un progetto occupazionale che abbia un impatto
positivo e ricadute in termini occupazionali.
Scegliere il meglio, affrontando l'emergenza, uscendo
dalla logica dell'urgenza: questi paiono essere i riferimenti
più utili per affrontare le questioni dello sviluppo e
dell'occupazione nelle aree più deboli.
Asse prescelto per impostare quest'intervento è lo spazio
di mercato che meglio collega le attività produttive alle
riforme del sistema di welfare, il cosiddetto
workfare, le attività socialmente utili come riferimento
per stimolare potenzialità e formare esperienze nell'ambito
della produzione di "beni socialmente rilevanti". Il tentativo
è quello di favorire la crescita di quel mercato legato ai
servizi e alla gestione e valorizzazione del territorio,
dell'ambiente e dei beni culturali, mercato che nel nostro
Paese può rappresentare una interessante alternativa in
termini di opportunità ed occupazione. La proposta, inoltre,
affronta, con istituti di portata decisamente innovativa, le
tematiche della formazione e del sostegno al lavoro autonomo
ed in forma cooperativa.
Il miglioramento del sistema dei servizi, ed in misura più
generale, della qualità della vita è inoltre un fattore
essenziale per la crescita e la competitività del sistema
economico.
Il miglioramento dell'organizzazione sociale è, infatti,
uno dei maggiori fattori di sviluppo ed è decisivo per il
Mezzogiorno e per le aree deboli del Paese.
L'impianto della proposta si muove quindi su queste assi
di riferimento, come conseguenza di una analisi sui modi dello
sviluppo, nell'ambito di una strategia di intervento per la
crescita complessiva del nostro sistema economico e
sociale.
Con il primo articolo della proposta si introduce, nel
nostro ordinamento, per le aree di crisi o di declino
industriale di cui all'obiettivo 2 definito dal regolamento n.
1260 del 1999 dell'Unione europea, la lista di disponibilità,
quale elenco a cui si possono iscrivere i giovani in cerca di
prima occupazione o i disoccupati provenienti dalle liste di
collocamento. L'adesione alla lista di disponibilità permette
la partecipazione a progetti formativi nonché ai progetti di
lavori socialmente utili promossi dagli enti locali e dalla
pubblica amministrazione.
L'iscrizione alla lista di disponibilità dà luogo al
diritto alla fruizione di un assegno di disponibilità,
definito all'articolo 2, per l'ammontare di lire 360.000.
Gli iscritti alla lista di disponibilità vengono adibiti
alle attività socialmente utili definite dall'articolo 3 della
proposta di legge.
La mancata partecipazione ai corsi di formazione, sia ai
corsi di tipo propedeutico stabiliti per chi si iscriva alla
lista, sia ai corsi definiti nell'ambito dei progetti
socialmente utili, determina il venir meno di ogni beneficio e
la decadenza dall'iscrizione alla lista.
Spetta agli enti locali e alla pubblica amministrazione,
anche in forma consorziata od all'interno di accordi di
programma, la progettazione dei lavori socialmente utili, da
effettuare nell'ambito della produzione di beni socialmente
rilevanti quali: servizi socio-assistenziali alla persona,
manutenzione e valorizzazione dei beni ambientali e culturali,
gestione e recupero del territorio, eccetera.
I partecipanti ai lavori socialmente utili usufruiscono di
una indennità pari a quella definita dall'articolo 14 del
decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 451 del 1994.
L'articolo 4 stabilisce le disposizioni sulle
caratteristiche delle attività socialmente utili promosse
dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione, anche in
forma consorziata o attraverso accordi di programma, ed
approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. Le
regioni possono partecipare alla definizione dei progetti, che
in quest'ultimo caso saranno posti a carico del fondo
nazionale solo per una quota parte non superiore al 70 per
cento.
L'articolo 5 prevede una norma che stabilisce l'ambito di
attività dei lavori socialmente utili, da realizzare
nell'ambito delle attività di produzione dei beni socialmente
rilevanti, nei servizi, nel terziario, nella gestione del
patrimonio ambientale, culturale e turistico nonché
nell'attività di manutenzione e gestione del territorio.
L'articolo 6 introduce nel nostro ordinamento l'istituto
dell'assegno di formazione a modifica della norma sullo
stage di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993. In questo modo le aziende possono utilizzare l'attività
di giovani in cerca di occupazione, nell'ambito di progetti
formativi definiti con gli enti locali e le organizzazioni di
impresa e sindacali, per attività formative della durata
semestrale, prorogabili per un ulteriore semestre. Ai giovani
in formazione viene concesso un assegno pari a quello erogato
per le attività socialmente utili e si stabilisce una
copertura assicurativa ed assistenziale. I progetti formativi
sono stabiliti di intesa con i centri scolastici, con gli
istituti universitari, con le organizzazioni di impresa e
sindacali.
L'articolo 7 introduce nel nostro ordinamento una
particolare forma di incentivazione, con contributo a fondo
perduto modulato sul tipo di attività, per l'accesso al lavoro
autonomo. Si tratta di un contributo denominato "credito di
avviamento" al lavoro concesso a chi intenda avviare
un'attività autonoma, con particolare riferimento alle
attività nel campo dei servizi dell'economia sociale.
L'articolo 8 collega questo credito all'utilizzo della forma
cooperativa, anche attraverso l'istituzione di una vera e
propria cooperativa tra professionisti. In quest'ultimo caso
ci si può avvalere dei fondi mutualistici per il sostegno alla
cooperazione.
Con questa proposta di legge si opera intervenendo per
stimolare e rinnovare gli istituti legislativi, per la
crescita occupazionale nei più importanti assi di riferimento:
le attività socialmente utili, la formazione, il lavoro
autonomo e le attività di impresa, anche in forma
cooperativa.