XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 524
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Lista di disponibilità).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i sindaci dei comuni siti nei territori di cui
all'obiettivo 2 come definito dal regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un tasso di
disoccupazione superiore alla media nazionale, istituiscono
una lista speciale di disponibilità, di seguito denominata
"lista".
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce con
proprio decreto le modalità ed i termini per l'emanazione dei
bandi e la presentazione delle domande d'iscrizione alla
lista.
3. Possono iscriversi nella lista tutti i cittadini
residenti nei comuni di cui al comma 1, di età compresa tra i
diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o
disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la
sezione circoscrizionale per l'impiego, che si dichiarino
disponibili a svolgere lavori socialmente utili per gli enti
locali e per la pubblica amministrazione. Fermo restando il
periodo di permanenza di cui al comma 4, in nessun caso gli
iscritti possono superare i trentacinque anni di età. All'atto
dell'iscrizione, il soggetto dichiara di conoscere ed
accettare le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3.
4. Il periodo di permanenza di ogni soggetto nella lista
ha la durata massima di tre anni e non comporta l'esclusione
dalle liste di collocamento ordinario.
5. Al fine di consentire l'attivazione dei lavori
socialmente utili, di cui alla presente legge, il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di lire 500 miliardi per l'anno 2001, di lire
1.000 miliardi per l'anno 2002 e di lire 1.300 miliardi per
l'anno 2003.
Art. 2.
(Assegno di disponibilità).
1. Agli iscritti nella lista è riconosciuto, dopo un
anno di iscrizione, un assegno di disponibilità, erogato
direttamente dall'ente locale, pari alla somma di lire 360.000
nette mensili.
2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui
al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui
all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e
definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto
all'indennità di cui al presente articolo.
3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare a
corsi di formazione professionale organizzati dagli enti
locali e dalla pubblica amministrazione, propedeutici alla
partecipazione alle attività socialmente utili.
4. Non hanno diritto all'indennità coloro che percepiscono
l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità o il
trattamento di cassa integrazione guadagni.
Art. 3.
(Assegno di partecipazione alle attività
socialmente utili).
1. Agli iscritti alla lista che partecipino alle
attività di cui all'articolo 4, è riconosciuta, per la durata
dell'attività, un'indennità di partecipazione erogata
direttamente dall'ente locale, pari al trattamento di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e successive modificazioni.
2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui
al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui
all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e
definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto
all'indennità di cui al presente articolo.
3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare ai
corsi di formazione professionale promossi ed organizzati
dagli enti locali.
4. L'assegno di partecipazione alle attività socialmente
utili non è cumulabile con l'assegno di disponibilità di cui
all'articolo 2, con l'indennità di disoccupazione ordinaria,
con l'indennità di mobilità o con il trattamento di cassa
integrazione guadagni.
5. La partecipazione alle attività di formazione o ai
lavori socialmente utili è di durata complessiva non superiore
a centoventi ore mensili. I progetti di formazione e di lavori
socialmente utili sono promossi dalla giunta comunale, anche
con l'intervento di altri enti della pubblica amministrazione,
delle associazioni culturali e sociali operanti sul
territorio, degli operatori economici e dei servizi scolastici
e formativi.
Art. 4.
(Attività per gli enti locali).
1. Gli enti locali e territoriali e la pubblica
amministrazione, anche in deroga alle vigenti norme sul
collocamento della manodopera, possono chiedere, indicando i
nominativi, l'impiego degli iscritti nella lista per:
a) lavori socialmente utili;
b) periodi lavorativi non superiori a tre mesi;
c) lavori saltuari gratuiti per periodi non
superiori a dieci giorni.
2. Gli enti locali possono promuovere progetti per le
attività di cui al comma 1 anche mediante accordi di
programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la costituzione di
consorzi, a norma dell'articolo 31 del medesimo decreto
legislativo.
3. La partecipazione alle attività di cui al presente
articolo, non comporta in nessun caso impegno all'assunzione
dei lavoratori.
4. I progetti di cui al comma 2 sono sottoposti alla
commissione regionale per l'impiego, che è tenuta ad esaminare
ed approvare il progetto entro venti giorni, decorsi
inutilmente i quali il medesimo si intende approvato.
5. Le regioni possono partecipare ad accordi di programma
con altri enti locali ed amministrazioni pubbliche, che
definiscano interventi per il sostegno allo sviluppo di aree
caratterizzate da particolare squilibrio economico-sociale,
anche avvalendosi delle strutture e dei servizi della società
Sviluppo Italia Spa. Nel caso di accordi di programma che
prevedono la partecipazione delle regioni, il contributo dello
Stato per le spese connesse all'attivazione dei progetti è
erogato fino ad un limite del 70 per cento.
Art. 5.
(Lavori socialmente utili).
1. Per le finalità di cui alla presente legge, per
lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori
innovativi, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate alla
promozione di progetti di lavori socialmente utili possono
avvalersi del supporto tecnico-professionale dei servizi
regionali per l'impiego.
3. I comuni od i consorzi di comuni possono promuovere
progetti per lavori socialmente utili anche attraverso la
formazione di consorzi o società, con capitale misto, con la
partecipazione di imprese operanti anche in forma cooperativa
nell'ambito dell'economia sociale.
4. Le amministrazioni pubbliche possono promuovere con gli
enti locali progetti di lavori socialmente utili nell'ambito
dei rispettivi settori di riferimento per l'impiego di
soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Le
amministrazioni pubbliche nella definizione degli interventi
promossi in collaborazione con gli enti locali assolvono alla
funzione di tutoraggio e di formazione dei soggetti impegnati
nell'attività.
Art. 6.
(Tirocinio formativo).
1. Al fine di agevolare le scelte professionali
mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni
di cui all'articolo 1, comma 1, sono promosse iniziative di
tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già
assolto l'obbligo scolastico.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed
attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:
a) università;
b) uffici scolastici regionali;
c) istituzioni scolastiche pubbliche;
d) centri pubblici di formazione o orientamento,
ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di
convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre
1978, n. 845;
e) servizi regionali per l'impiego;
f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;
g) organizzazioni di impresa e ordini
professionali.
3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i
soggetti di cui al comma 1, previa verifica di idoneità alla
mansione, per un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e
privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del
lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi
locali delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative. I rapporti di tirocinio pratico e di
esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.
4. I soggetti promotori di cui al comma 2 sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
mediante convenzione con l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la
responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un
tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle
attività.
5. Il tirocinio è svolto sulla base di apposite
convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i
datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:
a) fare esplicito riferimento ad un progetto
formativo o di orientamento;
b) indicare il nominativo del tutore aziendale e
di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il
tirocinio;
c) indicare il periodo di svolgimento e la durata
del tirocinio;
d) indicare gli estremi identificativi delle
assicurazioni di cui al comma 4.
6. I soggetti di cui al comma 1, di età compresa tra i
diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o
disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la
sezione circoscrizionale per l'impiego, in attesa di
occupazione e che non usufruiscano di indennità di
disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di
redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di
studio, percepiscono un assegno di formazione il cui ammontare
è pari all'assegno di partecipazione alle attività socialmente
utili di cui all'articolo 3 per la durata del tirocinio
formativo, che non può essere superiore a sei mesi, ripetibili
per ulteriori sei mesi nell'ambito di un ulteriore progetto
formativo.
7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al
rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro
usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali,
aggiuntivo rispetto alle forme di fiscalizzazione e di sgravio
esistenti, nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto
a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso
di rapporto a tempo indeterminato.
8. I soggetti che abbiano effettuato esperienze di
tirocinio formativo ai sensi del presente articolo possono
essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione
e lavoro.
Art. 7.
(Credito di avviamento al lavoro).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale istituisce con proprio decreto il credito di
avviamento al lavoro. Nel decreto sono indicate le modalità di
richiesta, di erogazione, e di restituzione del credito.
2. Possono usufruire del credito di avviamento al lavoro i
cittadini di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni,
residenti nei comuni siti nei territori di cui all'obiettivo 2
del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno
1999, che avviano per la prima volta attività di lavoro
autonomo, anche in forma di ditta individuale, nei settori
della manutenzione, della distribuzione, del turismo,
dell'artigianato, dei servizi, dello sport nonché
nell'ambito del terziario, della valorizzazione del patrimonio
culturale ed artistico, della salvaguardia e manutenzione dei
beni ambientali e nelle attività socio-assistenziali di
servizio alla persona. Non hanno diritto al beneficio di cui
al presente articolo coloro che percepiscono l'assegno di cui
all'articolo 2 o che si trovino in tirocinio formativo ai
sensi dell'articolo 6.
3. Per le finalità di cui al presente articolo sono
concesse, quale credito di avviamento, le seguenti
agevolazioni:
a) fino a 30 milioni di lire a fondo perduto per
l'acquisto, documentato, di attrezzatura;
b) fino a 20 milioni di lire di prestito,
restituibile in cinque anni con garanzie sull'investimento;
c) fino a 10 milioni di lire a fondo perduto per
le spese di esercizio sostenute nel primo biennio di
attività.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, stabilisce una
convenzione con uno o più istituti di credito al fine
dell'erogazione del credito di avviamento.
Art. 8.
(Misure straordinarie per la promozione del lavoro nelle
regioni del Mezzogiorno).
1. Al fine di favorire la diffusione di forme di lavoro
in cooperativa, i fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, di
seguito denominati "fondi", possono erogare crediti di
avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 7 della presente
legge.
2. I fondi partecipano alle nuove cooperative,
destinatarie del credito di avviamento al lavoro, in qualità
di socio sovventore.
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per gli anni 2002 e 2003. Le
predette somme possono essere utilizzate quale copertura dei
programmi cofinanziati dall'Unione europea.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.