XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 524




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Lista di disponibilità).

            1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i sindaci dei comuni siti nei territori di cui all'obiettivo 2 come definito dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, istituiscono una lista speciale di disponibilità, di seguito denominata "lista".
        2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, definisce con proprio decreto le modalità ed i termini per l'emanazione dei bandi e la presentazione delle domande d'iscrizione alla lista.
        3. Possono iscriversi nella lista tutti i cittadini residenti nei comuni di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, che si dichiarino disponibili a svolgere lavori socialmente utili per gli enti locali e per la pubblica amministrazione. Fermo restando il periodo di permanenza di cui al comma 4, in nessun caso gli iscritti possono superare i trentacinque anni di età. All'atto dell'iscrizione, il soggetto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3.
        4. Il periodo di permanenza di ogni soggetto nella lista ha la durata massima di tre anni e non comporta l'esclusione dalle liste di collocamento ordinario.
        5. Al fine di consentire l'attivazione dei lavori socialmente utili, di cui alla presente legge, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 500 miliardi per l'anno 2001, di lire 1.000 miliardi per l'anno 2002 e di lire 1.300 miliardi per l'anno 2003.


Art. 2.

(Assegno di disponibilità).

            1. Agli iscritti nella lista è riconosciuto, dopo un anno di iscrizione, un assegno di disponibilità, erogato direttamente dall'ente locale, pari alla somma di lire 360.000 nette mensili.
        2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto all'indennità di cui al presente articolo.
        3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare a corsi di formazione professionale organizzati dagli enti locali e dalla pubblica amministrazione, propedeutici alla partecipazione alle attività socialmente utili.
        4. Non hanno diritto all'indennità coloro che percepiscono l'indennità di disoccupazione, l'indennità di mobilità o il trattamento di cassa integrazione guadagni.


Art. 3.

(Assegno di partecipazione alle attività
socialmente utili).

            1. Agli iscritti alla lista che partecipino alle attività di cui all'articolo 4, è riconosciuta, per la durata dell'attività, un'indennità di partecipazione erogata direttamente dall'ente locale, pari al trattamento di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni.
        2. La mancata adesione, comunque motivata, ai corsi di cui al comma 3, nonché alla chiamata lavorativa di cui all'articolo 4, comma 1, comporta l'esclusione immediata e definitiva dalla lista e la decadenza dal diritto all'indennità di cui al presente articolo.
        3. Gli iscritti alla lista sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione professionale promossi ed organizzati dagli enti locali.
        4. L'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili non è cumulabile con l'assegno di disponibilità di cui all'articolo 2, con l'indennità di disoccupazione ordinaria, con l'indennità di mobilità o con il trattamento di cassa integrazione guadagni.
        5. La partecipazione alle attività di formazione o ai lavori socialmente utili è di durata complessiva non superiore a centoventi ore mensili. I progetti di formazione e di lavori socialmente utili sono promossi dalla giunta comunale, anche con l'intervento di altri enti della pubblica amministrazione, delle associazioni culturali e sociali operanti sul territorio, degli operatori economici e dei servizi scolastici e formativi.


Art. 4.

(Attività per gli enti locali).

            1. Gli enti locali e territoriali e la pubblica amministrazione, anche in deroga alle vigenti norme sul collocamento della manodopera, possono chiedere, indicando i nominativi, l'impiego degli iscritti nella lista per:

                a) lavori socialmente utili;

                b) periodi lavorativi non superiori a tre mesi;

                c) lavori saltuari gratuiti per periodi non superiori a dieci giorni.

        2. Gli enti locali possono promuovere progetti per le attività di cui al comma 1 anche mediante accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la costituzione di consorzi, a norma dell'articolo 31 del medesimo decreto legislativo.
        3. La partecipazione alle attività di cui al presente articolo, non comporta in nessun caso impegno all'assunzione dei lavoratori.
        4. I progetti di cui al comma 2 sono sottoposti alla commissione regionale per l'impiego, che è tenuta ad esaminare ed approvare il progetto entro venti giorni, decorsi inutilmente i quali il medesimo si intende approvato.
        5. Le regioni possono partecipare ad accordi di programma con altri enti locali ed amministrazioni pubbliche, che definiscano interventi per il sostegno allo sviluppo di aree caratterizzate da particolare squilibrio economico-sociale, anche avvalendosi delle strutture e dei servizi della società Sviluppo Italia Spa. Nel caso di accordi di programma che prevedono la partecipazione delle regioni, il contributo dello Stato per le spese connesse all'attivazione dei progetti è erogato fino ad un limite del 70 per cento.


Art. 5.

(Lavori socialmente utili).

            1. Per le finalità di cui alla presente legge, per lavori socialmente utili si intendono quelli rivolti a settori innovativi, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
        2. Le amministrazioni pubbliche interessate alla promozione di progetti di lavori socialmente utili possono avvalersi del supporto tecnico-professionale dei servizi regionali per l'impiego.
        3. I comuni od i consorzi di comuni possono promuovere progetti per lavori socialmente utili anche attraverso la formazione di consorzi o società, con capitale misto, con la partecipazione di imprese operanti anche in forma cooperativa nell'ambito dell'economia sociale.
        4. Le amministrazioni pubbliche possono promuovere con gli enti locali progetti di lavori socialmente utili nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento per l'impiego di soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge. Le amministrazioni pubbliche nella definizione degli interventi promossi in collaborazione con gli enti locali assolvono alla funzione di tutoraggio e di formazione dei soggetti impegnati nell'attività.


Art. 6.

(Tirocinio formativo).

            1. Al fine di agevolare le scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono promosse iniziative di tirocinio pratico e di esperienza per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.
        2. Le iniziative di cui al comma 1 sono progettate ed attuate, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali, da soggetti promotori, quali:

                a) università;

                b) uffici scolastici regionali;

                c) istituzioni scolastiche pubbliche;

                d) centri pubblici di formazione o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

                e) servizi regionali per l'impiego;

                f) comunità terapeutiche e cooperative sociali;

                g) organizzazioni di impresa e ordini professionali.

        3. I soggetti promotori di cui al comma 2 avviano i soggetti di cui al comma 1, previa verifica di idoneità alla mansione, per un tirocinio presso datori di lavoro pubblici e privati, dandone preventiva comunicazione all'ispettorato del lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative. I rapporti di tirocinio pratico e di esperienza non costituiscono rapporti di lavoro.
        4. I soggetti promotori di cui al comma 2 sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro mediante convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile. Essi garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico ed organizzativo delle attività.
        5. Il tirocinio è svolto sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui al comma 1 e i datori di lavoro, pubblici e privati. Esse devono:

                a) fare esplicito riferimento ad un progetto formativo o di orientamento;

                b) indicare il nominativo del tutore aziendale e di quello incaricato dall'ente promotore di monitorare il tirocinio;

                c) indicare il periodo di svolgimento e la durata del tirocinio;

                d) indicare gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui al comma 4.

        6. I soggetti di cui al comma 1, di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, in cerca di prima occupazione o disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento presso la sezione circoscrizionale per l'impiego, in attesa di occupazione e che non usufruiscano di indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione, di redditi derivanti da prestazioni lavorative o da borse di studio, percepiscono un assegno di formazione il cui ammontare è pari all'assegno di partecipazione alle attività socialmente utili di cui all'articolo 3 per la durata del tirocinio formativo, che non può essere superiore a sei mesi, ripetibili per ulteriori sei mesi nell'ambito di un ulteriore progetto formativo.
        7. Nel caso di passaggio dal tirocinio formativo al rapporto di lavoro di tipo subordinato il datore di lavoro usufruisce di uno sgravio contributivo degli oneri sociali, aggiuntivo rispetto alle forme di fiscalizzazione e di sgravio esistenti, nella misura del 10 per cento nel caso di rapporto a tempo determinato e nella misura del 30 per cento nel caso di rapporto a tempo indeterminato.
        8. I soggetti che abbiano effettuato esperienze di tirocinio formativo ai sensi del presente articolo possono essere assunti con contratto di apprendistato e di formazione e lavoro.


Art. 7.

(Credito di avviamento al lavoro).

            1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale istituisce con proprio decreto il credito di avviamento al lavoro. Nel decreto sono indicate le modalità di richiesta, di erogazione, e di restituzione del credito.
        2. Possono usufruire del credito di avviamento al lavoro i cittadini di età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, residenti nei comuni siti nei territori di cui all'obiettivo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, che avviano per la prima volta attività di lavoro autonomo, anche in forma di ditta individuale, nei settori della manutenzione, della distribuzione, del turismo, dell'artigianato, dei servizi, dello sport nonché nell'ambito del terziario, della valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, della salvaguardia e manutenzione dei beni ambientali e nelle attività socio-assistenziali di servizio alla persona. Non hanno diritto al beneficio di cui al presente articolo coloro che percepiscono l'assegno di cui all'articolo 2 o che si trovino in tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 6.
        3. Per le finalità di cui al presente articolo sono concesse, quale credito di avviamento, le seguenti agevolazioni:

                a) fino a 30 milioni di lire a fondo perduto per l'acquisto, documentato, di attrezzatura;

                b) fino a 20 milioni di lire di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie sull'investimento;
                c) fino a 10 milioni di lire a fondo perduto per le spese di esercizio sostenute nel primo biennio di attività.

        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, stabilisce una convenzione con uno o più istituti di credito al fine dell'erogazione del credito di avviamento.


Art. 8.

(Misure straordinarie per la promozione del lavoro nelle
regioni del Mezzogiorno).

            1. Al fine di favorire la diffusione di forme di lavoro in cooperativa, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, di seguito denominati "fondi", possono erogare crediti di avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.
        2. I fondi partecipano alle nuove cooperative, destinatarie del credito di avviamento al lavoro, in qualità di socio sovventore.
        3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per gli anni 2002 e 2003. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

            1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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