XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 523
Onorevoli Colleghi! - La precedente legislatura è stata
caratterizzata da una serie di rilevanti interventi
legislativi volti alla razionalizzazione ed alla
modernizzazione del "sistema giustizia": dalla messa in
funzione del giudice unico di primo grado alla
depenalizzazione dei reati minori, dalla definizione del nuovo
rito monocratico fino alla costituzionalizzazione dei princìpi
del "giusto processo".
Purtroppo, questo processo di riforma ha investito
soltanto parzialmente il sistema penitenziario,
concretizzandosi in alcune iniziative di riforma come il
potenziamento delle opportunità di lavoro per i detenuti, la
riqualificazione del Corpo di polizia penitenziaria e
l'adozione di un nuovo regolamento penitenziario.
A fronte di tali innovazioni, continuano tuttavia a
prevalere gravissime carenze strutturali che fanno del sistema
penitenziario italiano - per riprendere le recenti parole del
Presidente del Consiglio dei ministri - "un precipitato di
fatti di emarginazione".
Da qui l'esigenza di un'iniziativa legislativa che ponga
le basi per un recupero di efficienza e di funzionalità nel
sistema penitenziario, operando un ridimensionamento numerico
della popolazione carceraria. Non è un caso che proprio su
questo punto si stia registrando una significativa convergenza
di esponenti della magistratura, dell'avvocatura e delle
strutture amministrative di custodia, accanto alle numerose
prese di posizione delle organizzazioni di volontariato e di
assistenza, che ravvisano realisticamente nel "sovraccarico"
penitenziario uno dei principali fattori di degrado delle
condizioni di vita e di lavoro delle strutture detentive.
Secondo stime fornite dal direttore generale
dell'amministrazione penitenziaria, sarebbero circa 15 mila i
detenuti in esubero rispetto alla capacità ricettiva delle
case di pena stimata in circa 43 mila posti.
Si tratta di un'emergenza cui le forze parlamentari non
possono sottrarsi, soprattutto dopo che la stessa riforma
costituzionale del 1992 ha meglio definito la piena
legittimazione delle Camere a porsi quali fedeli interpreti
della coscienza sociale e degli interessi generali nel
delicato settore della repressione penale.
In realtà, la definitiva affermazione della competenza
parlamentare nel procedimento di concessione delle misure
collettive di clemenza non si è tradotta, dopo il 1992,
nell'adozione di alcun provvedimento legislativo, a fronte dei
34 intervenuti dal 1948 al 1990.
Proprio a tale riguardo occorre osservare che l'adozione
di un indulto pari a due anni, così come prospettato dai
proponenti e come in media è avvenuto fino al 1990,
consentirebbe di abbandonare il carcere a circa 14 mila
detenuti, ai quali restano da scontare fino a due anni di pena
residua. Si tratta di un contingente numerico non lontano da
quello stimato in esubero dalle autorità competenti, nel quale
sono ricompresi molti detenuti condannati per reati di minore
gravità - sovente connessi a stati di tossicodipendenza -
rispetto ai quali il meccanismo della pena detentiva ha
evidenziato tutta la sua inefficacia, sia sotto il profilo
della rieducazione del condannato e di un trattamento che
favorisca la disintossicazione, sia sotto quello della tutela
della collettività. E' noto infatti che i condannati per tali
tipi di reati, una volta scontata la pena, e non avendo avuto
la possibilità in carcere di avere un trattamento e un aiuto
anche di carattere psicologico per uscire dalla loro
condizione di tossicodipendenza, tornano spesso a delinquere,
in quanto non riescono a sottrarsi a quel circolo vizioso che
comporta altissimi costi sia economici che sociali non solo a
loro ma all'intera collettività.
Occorre peraltro porre in rilievo che il provvedimento di
clemenza proposto non incide affatto sull'effettiva punizione
dei reati che destano maggiore allarme sociale, che si
collegano maggiormente alla cosiddetta "criminalità diffusa" e
che attengono all'illecito finanziamento delle attività
politiche. Sono infatti espressamente escluse dall'indulto le
diverse figure di reato della concussione, corruzione,
peculato, falso in bilancio e ricettazione.
Per quanto attiene alla struttura della presente proposta
di legge, essa ricalca in larga misura il provvedimento di
clemenza del 1990. In particolare, l'articolo 1 definisce la
misura del condono delle pene detentive (due anni) e
pecuniarie (30 milioni di lire). L'indulto non potrà essere
superiore ad un anno per la reclusione, e a lire 15 milioni
per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati di
furto aggravato, rapina ed estorsione. L'indulto è invece
elevato a tre anni per coloro che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di età o che siano affetti da
invalidità permanente non inferiore al 71 per cento.
L'articolo 2 definisce l'ambito di esclusione soggettiva
dall'indulto, disponendone la disapplicazione per i
delinquenti abituali o professionali e per coloro i quali si
trovino sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o
dell'obbligo di soggiorno.
Le esclusioni oggettive sono invece fissate dall'articolo
3: la ratio che vi è sottesa si collega all'istanza, già
accennata, di non alterare l'operatività dei dispositivi
penali nei confronti dei reati che destano maggiore allarme
sociale o che mirano a scardinare le basi stesse della
convivenza democratica.
Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la
concessione dell'indulto per le pene accessorie e la figura
dell'indulto condizionato, concesso al condannato a pene
inflitte per i reati contro il patrimonio che provi la sua
condizione di tossicodipendente al momento del fatto, di aver
commesso il fatto a causa della sua condizione di
tossicodipendente e di non essere tossicodipendente al momento
della presentazione dell'istanza per l'applicazione
dell'indulto.
L'articolo 6 prevede la revoca dell'indulto per coloro
che, entro cinque anni dal provvedimento di clemenza,
commettano un delitto non colposo con condanna a pena
detentiva non inferiore ad un anno.
In coerenza con quanto disposto dall'articolo 79 della
Costituzione, l'articolo 7 dispone espressamente che il
dies ad quem di efficacia sia costituito dalla data di
presentazione della presente proposta di legge (così come
avveniva per la proposta di legge di delegazione, nella
vigenza dell'originaria previsione costituzionale).