XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 523




        Onorevoli Colleghi! - La precedente legislatura è stata caratterizzata da una serie di rilevanti interventi legislativi volti alla razionalizzazione ed alla modernizzazione del "sistema giustizia": dalla messa in funzione del giudice unico di primo grado alla depenalizzazione dei reati minori, dalla definizione del nuovo rito monocratico fino alla costituzionalizzazione dei princìpi del "giusto processo".
        Purtroppo, questo processo di riforma ha investito soltanto parzialmente il sistema penitenziario, concretizzandosi in alcune iniziative di riforma come il potenziamento delle opportunità di lavoro per i detenuti, la riqualificazione del Corpo di polizia penitenziaria e l'adozione di un nuovo regolamento penitenziario.
        A fronte di tali innovazioni, continuano tuttavia a prevalere gravissime carenze strutturali che fanno del sistema penitenziario italiano - per riprendere le recenti parole del Presidente del Consiglio dei ministri - "un precipitato di fatti di emarginazione".
        Da qui l'esigenza di un'iniziativa legislativa che ponga le basi per un recupero di efficienza e di funzionalità nel sistema penitenziario, operando un ridimensionamento numerico della popolazione carceraria. Non è un caso che proprio su questo punto si stia registrando una significativa convergenza di esponenti della magistratura, dell'avvocatura e delle strutture amministrative di custodia, accanto alle numerose prese di posizione delle organizzazioni di volontariato e di assistenza, che ravvisano realisticamente nel "sovraccarico" penitenziario uno dei principali fattori di degrado delle condizioni di vita e di lavoro delle strutture detentive. Secondo stime fornite dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, sarebbero circa 15 mila i detenuti in esubero rispetto alla capacità ricettiva delle case di pena stimata in circa 43 mila posti.
        Si tratta di un'emergenza cui le forze parlamentari non possono sottrarsi, soprattutto dopo che la stessa riforma costituzionale del 1992 ha meglio definito la piena legittimazione delle Camere a porsi quali fedeli interpreti della coscienza sociale e degli interessi generali nel delicato settore della repressione penale.
        In realtà, la definitiva affermazione della competenza parlamentare nel procedimento di concessione delle misure collettive di clemenza non si è tradotta, dopo il 1992, nell'adozione di alcun provvedimento legislativo, a fronte dei 34 intervenuti dal 1948 al 1990.
        Proprio a tale riguardo occorre osservare che l'adozione di un indulto pari a due anni, così come prospettato dai proponenti e come in media è avvenuto fino al 1990, consentirebbe di abbandonare il carcere a circa 14 mila detenuti, ai quali restano da scontare fino a due anni di pena residua. Si tratta di un contingente numerico non lontano da quello stimato in esubero dalle autorità competenti, nel quale sono ricompresi molti detenuti condannati per reati di minore gravità - sovente connessi a stati di tossicodipendenza - rispetto ai quali il meccanismo della pena detentiva ha evidenziato tutta la sua inefficacia, sia sotto il profilo della rieducazione del condannato e di un trattamento che favorisca la disintossicazione, sia sotto quello della tutela della collettività. E' noto infatti che i condannati per tali tipi di reati, una volta scontata la pena, e non avendo avuto la possibilità in carcere di avere un trattamento e un aiuto anche di carattere psicologico per uscire dalla loro condizione di tossicodipendenza, tornano spesso a delinquere, in quanto non riescono a sottrarsi a quel circolo vizioso che comporta altissimi costi sia economici che sociali non solo a loro ma all'intera collettività.
        Occorre peraltro porre in rilievo che il provvedimento di clemenza proposto non incide affatto sull'effettiva punizione dei reati che destano maggiore allarme sociale, che si collegano maggiormente alla cosiddetta "criminalità diffusa" e che attengono all'illecito finanziamento delle attività politiche. Sono infatti espressamente escluse dall'indulto le diverse figure di reato della concussione, corruzione, peculato, falso in bilancio e ricettazione.
        Per quanto attiene alla struttura della presente proposta di legge, essa ricalca in larga misura il provvedimento di clemenza del 1990. In particolare, l'articolo 1 definisce la misura del condono delle pene detentive (due anni) e pecuniarie (30 milioni di lire). L'indulto non potrà essere superiore ad un anno per la reclusione, e a lire 15 milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati di furto aggravato, rapina ed estorsione. L'indulto è invece elevato a tre anni per coloro che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che siano affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento.
        L'articolo 2 definisce l'ambito di esclusione soggettiva dall'indulto, disponendone la disapplicazione per i delinquenti abituali o professionali e per coloro i quali si trovino sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno.
        Le esclusioni oggettive sono invece fissate dall'articolo 3: la ratio che vi è sottesa si collega all'istanza, già accennata, di non alterare l'operatività dei dispositivi penali nei confronti dei reati che destano maggiore allarme sociale o che mirano a scardinare le basi stesse della convivenza democratica.
        Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la concessione dell'indulto per le pene accessorie e la figura dell'indulto condizionato, concesso al condannato a pene inflitte per i reati contro il patrimonio che provi la sua condizione di tossicodipendente al momento del fatto, di aver commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente e di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.
        L'articolo 6 prevede la revoca dell'indulto per coloro che, entro cinque anni dal provvedimento di clemenza, commettano un delitto non colposo con condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.
        In coerenza con quanto disposto dall'articolo 79 della Costituzione, l'articolo 7 dispone espressamente che il dies ad quem di efficacia sia costituito dalla data di presentazione della presente proposta di legge (così come avveniva per la proposta di legge di delegazione, nella vigenza dell'originaria previsione costituzionale).




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