XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 523




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Indulto).

        1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire 30 milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
        2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la reclusione e a lire 15 milioni per la multa in relazione alle pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624, aggravato ai sensi dei numeri 1) e 4) del primo comma dell'articolo 625, 628, commi primo e secondo, e 629, primo comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato, quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 1) e 2), o all'articolo 89 del codice penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella di cui all'articolo 62, numero 1), del codice penale.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto alla metà nei confronti di coloro i quali nei dieci anni anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riportato una o più condanne a pena detentiva complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per delitti non colposi.
        4. Nella valutazione dei precedenti penali di cui al comma 3 non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere applicato l'indulto ai sensi del presente articolo.
        5. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento, secondo la tabella approvata con decreto del Ministro della sanità 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 14 ottobre 1980, ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
        6. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, agli effetti del comma 5 del citato articolo 14 la pena condonata è equiparata a quella espiata.


Art. 2.

(Esclusioni soggettive dall'indulto).

        1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.


Art. 3.

(Esclusioni oggettive dall'indulto).

        1. L'indulto non si applica alle pene:

                a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

                1) 270 (associazioni sovversive), commi primo e secondo;

                2) 270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), primo comma;
                3) 276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

                4) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

                5) 283 (attentato contro la costituzione dello Stato);

                6) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

                7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

                8) 286 (guerra civile);

                9) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali);

                10) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione), commi primo, secondo e terzo;

                11) 306 (banda armata);

                12) 314 (peculato);

                13) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

                14) 316-bis (malversazione a danno dello Stato);

                15) 317 (concussione);

                16) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

                17) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321;

                18) 319-ter (corruzione in atti giudiziari);

                19) 323 (abuso d'ufficio);

                20) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;

                21) 416-bis (associazione di tipo mafioso);

                22) 419 (devastazione e saccheggio);

                23) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

                24) 422 (strage);
                25) 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);

                26) 429 (danneggiamento seguito da naufragio), secondo comma;

                27) 430 (disastro ferroviario);

                28) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);

                29) 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti);

                30) 433 (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni), terzo comma;

                31) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);

                32) 438 (epidemia);

                33) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);

                34) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari);

                35) 441 (adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute);

                36) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate);

                37) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

                38) 600 (riduzione in schiavitù);

                39) 600-bis (prostituzione minorile);

                40) 600-ter (pornografia minorile);

                41) 600-quater (detenzione di materiale pornografico);

                42) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

                43) 601 (tratta e commercio di schiavi);

                44) 602 (alienazione e acquisto di schiavi);

                45) 609-bis (violenza sessuale);
                46) 609-quater (atti sessuali con minorenne);

                47) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

                48) 628 (rapina aggravata), terzo comma;

                49) 629 (estorsione aggravata), secondo comma;

                50) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), primo, secondo e terzo comma;

                51) 648-bis (riciclaggio);

                b) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale militare di pace:

                1) 167 (distruzione o sabotaggio di opere militari), primo comma;

                2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

                3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario, salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge;

                4) 215 (peculato militare);

                5) 216 (malversazione a danno di militari);

                c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309:

                1) 73 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), commi 1, 2 e 3, ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;

                2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
                d) per i delitti concernenti le armi da guerra, le armi tipo guerra e le materie esplodenti, nonché gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

        2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto ai sensi delle disposizioni della presente legge, determinando la quantità di pena condonata.


Art. 4.

(Indulto per le pene accessorie).

        1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguano a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, indulto.


Art. 5.

(Indulto condizionato).

        1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 1, 2 e 3, è concesso indulto in misura non superiore a due anni per le pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:

                a) di essere stato tossicodipendente al momento del fatto;

                b) di avere commesso il fatto a causa della sua condizione di tossicodipendente;

                c) di non essere tossicodipendente al momento della presentazione dell'istanza per l'applicazione dell'indulto.

        2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.

Art. 6.

(Revoca dell'indulto).

        1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un anno.


Art. 7.

(Termine di efficacia dell'indulto).

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 6 giugno 2002.



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