XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 523
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indulto).
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a due
anni per le pene detentive e non superiore a lire 30 milioni
per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene
detentive.
2. L'indulto non può essere superiore ad un anno per la
reclusione e a lire 15 milioni per la multa in relazione alle
pene inflitte per i reati previsti dagli articoli 624,
aggravato ai sensi dei numeri 1) e 4) del primo comma
dell'articolo 625, 628, commi primo e secondo, e 629, primo
comma, del codice penale. L'indulto si applica nella stessa
misura alle pene temporanee inflitte per il reato previsto
dall'articolo 575 del codice penale, anche se aggravato,
quando comunque ricorra una delle attenuanti di cui
all'articolo 62, numeri 1) e 2), o all'articolo 89 del codice
penale, nonché per i reati di omicidio volontario previsti dal
secondo comma dell'articolo 186 e dal secondo comma
dell'articolo 195 del codice penale militare di pace, anche se
aggravati, quando comunque ricorra l'attenuante di cui
all'articolo 198 del codice penale militare di pace o quella
di cui all'articolo 62, numero 1), del codice penale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'indulto è ridotto
alla metà nei confronti di coloro i quali nei dieci anni
anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno riportato una o più condanne a pena detentiva
complessiva superiore a tre anni per delitti non colposi o, se
si tratta di persone di età superiore a sessantacinque anni, a
pena detentiva complessiva superiore a quattro anni per
delitti non colposi.
4. Nella valutazione dei precedenti penali di cui al comma
3 non si tiene conto delle condanne alle quali deve essere
applicato l'indulto ai sensi del presente articolo.
5. La misura dell'indulto è di tre anni per coloro che
alla data di entrata in vigore della presente legge hanno
compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che sono affetti
da invalidità permanente non inferiore al 71 per cento,
secondo la tabella approvata con decreto del Ministro della
sanità 25 luglio 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 14 ottobre 1980, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1980, n. 18.
6. Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei
delitti previsti dall'articolo 14 della legge 8 luglio 1998,
n. 230, agli effetti del comma 5 del citato articolo 14 la
pena condonata è equiparata a quella espiata.
Art. 2.
(Esclusioni soggettive dall'indulto).
1. L'indulto non si applica ai delinquenti abituali o
professionali, sempre che la dichiarazione di abitualità o
professionalità non sia estinta o revocata, ed a coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si
trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o
dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento
definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e
31 maggio 1965, n. 575, come modificate dalla legge 13
settembre 1982, n. 646.
Art. 3.
(Esclusioni oggettive dall'indulto).
1. L'indulto non si applica alle pene:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), commi primo e
secondo;
2) 270-bis (associazioni con finalità di
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico), primo
comma;
3) 276 (attentato contro il Presidente della
Repubblica);
4) 280 (attentato per finalità terroristiche o di
eversione);
5) 283 (attentato contro la costituzione dello
Stato);
6) 284 (insurrezione armata contro i poteri dello
Stato);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 286 (guerra civile);
9) 289 (attentato contro organi costituzionali e
contro le Assemblee regionali);
10) 289-bis (sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione), commi primo, secondo e terzo;
11) 306 (banda armata);
12) 314 (peculato);
13) 316 (peculato mediante profitto dell'errore
altrui);
14) 316-bis (malversazione a danno dello
Stato);
15) 317 (concussione);
16) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);
17) 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio) e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e
321;
18) 319-ter (corruzione in atti giudiziari);
19) 323 (abuso d'ufficio);
20) 385 (evasione), se l'evasione è aggravata dalla
violenza o minaccia commessa con armi o da più persone
riunite;
21) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
22) 419 (devastazione e saccheggio);
23) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);
24) 422 (strage);
25) 428 (naufragio, sommersione o disastro
aviatorio);
26) 429 (danneggiamento seguito da naufragio), secondo
comma;
27) 430 (disastro ferroviario);
28) 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da
danneggiamento);
29) 432 (attentati alla sicurezza dei trasporti);
30) 433 (attentati alla sicurezza degli impianti di
energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche
comunicazioni), terzo comma;
31) 434 (crollo di costruzioni o altri disastri
dolosi);
32) 438 (epidemia);
33) 439 (avvelenamento di acque o di sostanze
alimentari);
34) 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze
alimentari);
35) 441 (adulterazione o contraffazione di altre cose
in danno della pubblica salute);
36) 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte
o adulterate);
37) 575 (omicidio), salvo quanto disposto dal comma 2
dell'articolo 1 della presente legge;
38) 600 (riduzione in schiavitù);
39) 600-bis (prostituzione minorile);
40) 600-ter (pornografia minorile);
41) 600-quater (detenzione di materiale
pornografico);
42) 600-quinquies (iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile);
43) 601 (tratta e commercio di schiavi);
44) 602 (alienazione e acquisto di schiavi);
45) 609-bis (violenza sessuale);
46) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
47) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
48) 628 (rapina aggravata), terzo comma;
49) 629 (estorsione aggravata), secondo comma;
50) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
primo, secondo e terzo comma;
51) 648-bis (riciclaggio);
b) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale militare di pace:
1) 167 (distruzione o sabotaggio di opere militari),
primo comma;
2) 186 (insubordinazione con violenza), relativamente
ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario,
salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge;
3) 195 (violenza contro un inferiore), relativamente
ai casi in cui la violenza consiste nell'omicidio volontario,
salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 della
presente legge;
4) 215 (peculato militare);
5) 216 (malversazione a danno di militari);
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309:
1) 73 (produzione e traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope), commi 1, 2 e 3, ove applicate le
circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 80;
2) 74 (associazione finalizzata al traffico illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope);
d) per i delitti concernenti le armi da guerra, le
armi tipo guerra e le materie esplodenti, nonché gli ordigni
esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18
aprile 1975, n. 110.
2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81
del codice penale, ove necessario, il giudice, con
l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di
esecuzione, applica l'indulto ai sensi delle disposizioni
della presente legge, determinando la quantità di pena
condonata.
Art. 4.
(Indulto per le pene accessorie).
1. E' concesso indulto, per intero, per le pene accessorie
temporanee quando conseguano a condanne per le quali è
applicato, anche solo in parte, indulto.
Art. 5.
(Indulto condizionato).
1. Fuori dai casi previsti dagli articoli 1, 2 e 3, è
concesso indulto in misura non superiore a due anni per le
pene inflitte per i reati contro il patrimonio, o che comunque
offendono il patrimonio, esclusi il sequestro di persona a
scopo di estorsione, l'estorsione e la rapina aggravata
dall'uso di armi, a condizione che il condannato provi:
a) di essere stato tossicodipendente al momento
del fatto;
b) di avere commesso il fatto a causa della sua
condizione di tossicodipendente;
c) di non essere tossicodipendente al momento
della presentazione dell'istanza per l'applicazione
dell'indulto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il giudice applica
l'indulto con l'osservanza delle forme previste per gli
incidenti di esecuzione.
Art. 6.
(Revoca dell'indulto).
1. Il beneficio dell'indulto è revocato se chi ne ha
usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto non colposo per il
quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore ad un
anno.
Art. 7.
(Termine di efficacia dell'indulto).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a
tutto il 6 giugno 2002.