XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 521
Onorevoli Colleghi! - La gran parte dei casi di
omicidio colposo vede coinvolte persone prive di precedenti
penali, per le quali è obbligatoria la concessione della
sospensione condizionale della pena, cui si perviene di regola
con il patteggiamento. Questo crea sconcerto nei parenti delle
vittime, che vedono concludersi la vicenda giudiziaria in
camera di consiglio, senza un processo, senza un reale
accertamento di responsabilità, con una sanzione puramente
simbolica e non effettiva, e spesso senza che il responsabile
abbia percepito la gravità del suo comportamento.
Il sistema penale italiano soffre certamente ancora di una
eccessiva rigidità dal punto di vista sanzionatorio, in quanto
le uniche pene previste dal sistema sono state fino a
pochissimo tempo fa quella detentiva (ergastolo, reclusione e
arresto) e quella pecuniaria (multa ed ammenda). Da tempo,
però, è andata crescendo la consapevolezza della necessità di
una maggiore "flessibilità" dal punto di vista sanzionatorio,
che consenta di valorizzare aspetti risarcitori e riparatori
rispetto al carattere meramente afflittivo della sanzione,
tanto più se quella detentiva non è effettiva.
Finora la scelta è stata nel senso di lasciare inalterato
il sistema delle pene, intervenendo invece "a valle" della
pena, con meccanismi di tipo diverso:
a) un primo meccanismo (previsto dall'articolo 165
del codice penale), consiste nel dare al giudice la
possibilità di subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle
restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di
risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata
sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a
titolo di riparazione del danno; può altresì essere
subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti,
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato;
b) un altro meccanismo consiste nel prevedere la
possibilità di sostituire la pena principale con una sanzione
sostitutiva (articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre
l981, n. 689, come modificati dal decreto-legge 14 giugno
1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto l993, n. 296). Le sanzioni sostitutive sono:
1) la pena pecuniaria che può sostituire la pena
detentiva non superiore a tre mesi;
2) la libertà controllata che può sostituire la pena
detentiva non superiore a sei mesi;
3) la semidetenzione che può sostituire la pena
detentiva non superiore ad un anno; va detto, però, che le
sanzioni sostitutive, salvo quella di cui al numero 1) della
lettera b), in realtà hanno avuto scarsissima
applicazione, soprattutto perché le condizioni soggettive per
la sostituzione sono tali da consentire l'accesso a
meccanismi, quali la sospensione condizionale della pena, di
gran lunga più favorevoli;
c) un terzo strumento è quello di intervenire
sulla esecuzione della pena applicando in sostituzione della
pena detentiva le misure alternative previste dall'ordinamento
penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta "legge
Gozzini", e legge 10 ottobre 1986, n. 663), quali
l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione
domiciliare e altre.
In realtà questi strumenti, salvo quello di cui alla
lettera a), hanno come finalità principale quella di
attenuare i rigori del regime sanzionatorio del "codice Rocco"
e solo indirettamente possono assumere funzione di sanzioni
alternative più adeguate al fatto commesso.
Una novità di rilievo, che tocca parzialmente anche la
materia che ci interessa, è quella contenuta nella legge 24
novembre 1999, n. 468. L'articolo 15 della citata legge elenca
i reati che si intendono trasferire alla competenza del
giudice di pace e tra questi è incluso il delitto di "lesioni
personali colpose" (articolo 590 del codice penale).
L'articolo 16 della citata legge n. 468 del 1999 stabilisce i
princìpi e criteri direttivi per la modifica dell'apparato
sanzionatorio dei delitti attribuiti al giudice di pace: pena
pecuniaria e nei casi di maggiore gravità e di recidiva
sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività, o di
altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore
a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non
superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive
specifiche.
L'esercizio della delega ha prodotto il decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nel quale il titolo II è
dedicato alle "Sanzioni applicabili dal giudice di pace". Il
comma 2 dell'articolo 52 elenca le pene previste per i reati
di competenza del giudice di pace, diversi da quelli per i
quali è prevista la sola pena della multa o della ammenda. Per
tali reati è prevista la possibilità di applicare la (sola)
pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo che varia,
in relazione all'entità della pena edittale, da dieci giorni a
tre mesi, da venti giorni a sei mesi, da un mese a sei mesi.
L'articolo 54 del medesimo decreto legislativo chiarisce che
il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di
pubblica utilità (in alternativa alla pena pecuniaria o alla
permanenza domiciliare), solo su richiesta dell'imputato.
Inoltre il lavoro di pubblica utilità, che non può essere
inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, non può
comportare la prestazione di più di sei ore di lavoro
settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e
di salute del condannato. Sempre e solo se il condannato lo
richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di
pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore
settimanali. Infine, tale lavoro, che consiste in "prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività", può
svolgersi indifferentemente presso lo Stato, le regioni, le
province, i comuni, oppure presso enti od organizzazioni di
assistenza sociale e di volontariato. Nella concezione del
decreto legislativo, dunque, il lavoro di pubblica utilità è
una scelta che il condannato compie a proprio favore, alla
quale farà ricorso quando gli risulti più lieve della pena
pecuniaria o della permanenza domiciliare.
Non può quindi affermarsi che il risultato auspicato nella
presente proposta di legge possa essere ottenuto con il metodo
adottato dalle nuove norme almeno per i delitti di lesione
colposa commessi con violazione delle norme relative alla
circolazione stradale. Certo nessun risultato del genere si ha
per il caso, purtroppo frequente, di omicidio colposo per
violazione di quelle norme, che non rientra nella competenza
del giudice di pace.
D'altra parte una modifica del codice penale solo con
riferimento ad un delitto non appare corretta sul piano
sistematico. In attesa di revisioni più complessive del codice
penale, si propone di utilizzare uno degli strumenti già
esistenti nel nostro ordinamento, opportunamente adeguato. Lo
strumento meglio utilizzabile sembra quello dell'articolo 165
del codice penale. Dal punto di vista sistematico sembra
consigliabile inserire la norma all'interno del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
nella parte relativa agli illeciti penali (titolo VI, capo II,
articoli 220 e seguenti).