XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 521




        Onorevoli Colleghi! - La gran parte dei casi di omicidio colposo vede coinvolte persone prive di precedenti penali, per le quali è obbligatoria la concessione della sospensione condizionale della pena, cui si perviene di regola con il patteggiamento. Questo crea sconcerto nei parenti delle vittime, che vedono concludersi la vicenda giudiziaria in camera di consiglio, senza un processo, senza un reale accertamento di responsabilità, con una sanzione puramente simbolica e non effettiva, e spesso senza che il responsabile abbia percepito la gravità del suo comportamento.
        Il sistema penale italiano soffre certamente ancora di una eccessiva rigidità dal punto di vista sanzionatorio, in quanto le uniche pene previste dal sistema sono state fino a pochissimo tempo fa quella detentiva (ergastolo, reclusione e arresto) e quella pecuniaria (multa ed ammenda). Da tempo, però, è andata crescendo la consapevolezza della necessità di una maggiore "flessibilità" dal punto di vista sanzionatorio, che consenta di valorizzare aspetti risarcitori e riparatori rispetto al carattere meramente afflittivo della sanzione, tanto più se quella detentiva non è effettiva.
        Finora la scelta è stata nel senso di lasciare inalterato il sistema delle pene, intervenendo invece "a valle" della pena, con meccanismi di tipo diverso:

            a) un primo meccanismo (previsto dall'articolo 165 del codice penale), consiste nel dare al giudice la possibilità di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato;

            b) un altro meccanismo consiste nel prevedere la possibilità di sostituire la pena principale con una sanzione sostitutiva (articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre l981, n. 689, come modificati dal decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto l993, n. 296). Le sanzioni sostitutive sono:

                1) la pena pecuniaria che può sostituire la pena detentiva non superiore a tre mesi;

                2) la libertà controllata che può sostituire la pena detentiva non superiore a sei mesi;

                3) la semidetenzione che può sostituire la pena detentiva non superiore ad un anno; va detto, però, che le sanzioni sostitutive, salvo quella di cui al numero 1) della lettera b), in realtà hanno avuto scarsissima applicazione, soprattutto perché le condizioni soggettive per la sostituzione sono tali da consentire l'accesso a meccanismi, quali la sospensione condizionale della pena, di gran lunga più favorevoli;

            c) un terzo strumento è quello di intervenire sulla esecuzione della pena applicando in sostituzione della pena detentiva le misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta "legge Gozzini", e legge 10 ottobre 1986, n. 663), quali l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e altre.

        In realtà questi strumenti, salvo quello di cui alla lettera a), hanno come finalità principale quella di attenuare i rigori del regime sanzionatorio del "codice Rocco" e solo indirettamente possono assumere funzione di sanzioni alternative più adeguate al fatto commesso.
        Una novità di rilievo, che tocca parzialmente anche la materia che ci interessa, è quella contenuta nella legge 24 novembre 1999, n. 468. L'articolo 15 della citata legge elenca i reati che si intendono trasferire alla competenza del giudice di pace e tra questi è incluso il delitto di "lesioni personali colpose" (articolo 590 del codice penale). L'articolo 16 della citata legge n. 468 del 1999 stabilisce i princìpi e criteri direttivi per la modifica dell'apparato sanzionatorio dei delitti attribuiti al giudice di pace: pena pecuniaria e nei casi di maggiore gravità e di recidiva sanzioni alternative alla detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, o di altre forme di lavoro sostitutivo per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo di permanenza in casa per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, ovvero misure prescrittive specifiche.
        L'esercizio della delega ha prodotto il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, nel quale il titolo II è dedicato alle "Sanzioni applicabili dal giudice di pace". Il comma 2 dell'articolo 52 elenca le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, diversi da quelli per i quali è prevista la sola pena della multa o della ammenda. Per tali reati è prevista la possibilità di applicare la (sola) pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo che varia, in relazione all'entità della pena edittale, da dieci giorni a tre mesi, da venti giorni a sei mesi, da un mese a sei mesi. L'articolo 54 del medesimo decreto legislativo chiarisce che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità (in alternativa alla pena pecuniaria o alla permanenza domiciliare), solo su richiesta dell'imputato. Inoltre il lavoro di pubblica utilità, che non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi, non può comportare la prestazione di più di sei ore di lavoro settimanale, da svolgere con modalità e con tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Sempre e solo se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. Infine, tale lavoro, che consiste in "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività", può svolgersi indifferentemente presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, oppure presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. Nella concezione del decreto legislativo, dunque, il lavoro di pubblica utilità è una scelta che il condannato compie a proprio favore, alla quale farà ricorso quando gli risulti più lieve della pena pecuniaria o della permanenza domiciliare.
        Non può quindi affermarsi che il risultato auspicato nella presente proposta di legge possa essere ottenuto con il metodo adottato dalle nuove norme almeno per i delitti di lesione colposa commessi con violazione delle norme relative alla circolazione stradale. Certo nessun risultato del genere si ha per il caso, purtroppo frequente, di omicidio colposo per violazione di quelle norme, che non rientra nella competenza del giudice di pace.
        D'altra parte una modifica del codice penale solo con riferimento ad un delitto non appare corretta sul piano sistematico. In attesa di revisioni più complessive del codice penale, si propone di utilizzare uno degli strumenti già esistenti nel nostro ordinamento, opportunamente adeguato. Lo strumento meglio utilizzabile sembra quello dell'articolo 165 del codice penale. Dal punto di vista sistematico sembra consigliabile inserire la norma all'interno del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) nella parte relativa agli illeciti penali (titolo VI, capo II, articoli 220 e seguenti).




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