XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 521




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, è inserito il seguente:

            "Art. 224-bis (Obblighi del condannato). - 1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena, oltre che all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 165 del codice penale, alla prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività consistente nella assistenza e nell'aiuto alle vittime di incidenti stradali".



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