XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 521
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 224 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 224-bis (Obblighi del condannato). - 1. Nel
pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione
per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del
presente codice, il giudice può subordinare la concessione
della sospensione condizionale della pena, oltre che
all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 165 del
codice penale, alla prestazione di una attività non retribuita
in favore della collettività consistente nella assistenza e
nell'aiuto alle vittime di incidenti stradali".