XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 516
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende dare concretezza al pieno adempimento all'articolo 7
della Convenzione sui diritti del fanciullo che, riconoscendo
al fanciullo il diritto a protezione e cure particolari da
parte della propria famiglia e dell'intera comunità, gli
conferisce altresì il diritto ad una tutela giuridica
appropriata. E' sancito infatti il suo diritto ad essere
registrato presso l'anagrafe del comune di nascita, ad avere
un nome, ad acquisire una cittadinanza e a crescere nella
propria famiglia d'origine. Si ritiene che un Paese civile
abbia il dovere di approntare tutti gli strumenti normativi
necessari al conseguimento di un'effettiva parificazione della
dignità di tutti i cittadini e che vadano perciò calibrate
misure adeguate a favore dei cittadini socialmente più deboli,
tra i quali sono senz'altro da annoverare i soggetti
minori.
Bisogna inoltre tenere presente che la mancanza di norme
certe tali da tutelare una corretta identificazione dei
cittadini in età minore costituisce un gravissimo ostacolo ad
un efficiente ed esaustivo monitoraggio dei soggetti presenti
sul territorio italiano, essendo infatti attualmente
inesistente un documento di riconoscimento per i minori degli
anni quindici. E' facilmente comprensibile come in presenza
del pesante fenomeno dell'immigrazione clandestina - che
colpisce il nostro Paese negli ultimi anni - si senta
l'esigenza pressante di chiarire ogni aspetto per
l'attribuzione di una identità anagrafica certa, proprio
perché da ciò scaturiscono responsabilità, diritti e doveri
reciproci.
Dalla attuale incertezza normativa ha origine, fra
l'altro, un fenomeno che è stato definito "anagrafe fittizia"
e che è dovuto al verificarsi della possibile mancata
coincidenza fra comune di residenza della partoriente e comune
in cui è ubicata la struttura in cui avviene il parto: ciò
impedisce alle amministrazioni comunali di predisporre sempre
una corretta anagrafe, cosa che in specifiche realtà del
meridione non permette di attivare tutti quegli strumenti per
contrastare emergenze sociali, quali l'abbandono scolastico,
che determina vaste aree di impoverimento culturale e gravi
situazioni di disagio giovanile.
Nel corso del seminario "Criminalità organizzata e
sfruttamento dei minori", patrocinato dall'Associazione
internazionale dei giudici per i minorenni e tenutosi nel mese
di aprile 1997 a Napoli, è emerso un quadro decisamente
allarmante dei diversificati abusi in cui incorrono i bambini
di tutto il mondo: oltre 200 milioni di bambini sono avviati
al lavoro, mentre oltre 400 milioni non frequentano la scuola;
vi è inoltre un costante incremento del numero di minori
coinvolti in agghiaccianti ed aberranti fenomeni come
pedofilia, turismo sessuale, e non si esclude il traffico
d'organi.
In Italia, i dati che attestano il disagio minorile non
sono certo molto più confortanti. I crimini perpetrati da
minorenni che hanno subìto un costante incremento sono gli
omicidi, lo spaccio, i furti d'appartamento ed i borseggi. In
questo contesto risulta estremamente preoccupante il fatto che
in sempre più vaste aree del Paese la criminalità organizzata
irretisca minorenni che vivono in gravi condizioni di povertà
e privazioni a più livelli, con il miraggio di facili guadagni
e avviandoli al crimine e alla prostituzione, impadronendosi
delle loro speranze e del loro destino.
Si è fermamente convinti che tali fenomeni di disagio
richiedano una seria politica di tutela dei minori: è
necessario, pertanto, approntare al più presto misure urgenti
di carattere preventivo che definiscano una strategia
impostata su un lavoro di rete tra le istituzioni quali
servizi sociali, medici pediatri di base, insegnanti e forze
dell'ordine.
Un passo verso l'attuazione di tale strategia può essere
senza dubbio rappresentato anche dalla predisposizione di
norme certe in materia di identità per i soggetti in età
minore, parificando la loro riconoscibilità a quella dei
cittadini adulti tramite un documento d'identità che indichi
espressamente le generalità del minore e di chi ne esercita la
potestà genitoriale.
I vantaggi derivanti dalla riconoscibilità dei minori sono
evidenti: ogni soggetto risulterà facilmente individuabile nel
proprio contesto familiare ed ambientale, incrementando così
le possibilità di intervento mirato in tempi brevi.
Le disposizioni più organiche relativamente ai documenti
di identità risalgono al testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che
dispone l'obbligo per il sindaco di "rilasciare alle persone
di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro
residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una
carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero
dell'interno" (articolo 3, primo comma).
La legge 20 dicembre 1954, n. 1228, recante "Norme
sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente",
che pure all'articolo 2 sancisce "l'obbligo ad ognuno di
chiedere per sé o per le persone sulle quali esercita la
patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del
comune di dimora abituale (...)", non prevede che i cittadini
minori di anni quindici debbano essere dotati di un documento
di identità.
Si è pertanto ritenuto opportuno istituire un documento di
identità obbligatorio anche per i soggetti minori, da
rinnovare ogni tre anni e che venga custodito dai genitori
fintanto che il minore non sia in grado di gestirlo
personalmente.
Ciò premesso, si ritiene che tutte le incongruenze
legislative che si frappongono ad un'effettiva e reale tutela
dei minori non siano più tollerabili in un Paese civile e
pertanto si chiede al Parlamento l'urgente approvazione della
presente proposta di legge volta a tutelare gli interessi dei
soggetti in età minore esaltandone la dignità e nell'intento
di instillare nei cittadini di domani coscienza civica e
consapevolezza della loro appartenenza ad una comunità.