XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 516




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende dare concretezza al pieno adempimento all'articolo 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo che, riconoscendo al fanciullo il diritto a protezione e cure particolari da parte della propria famiglia e dell'intera comunità, gli conferisce altresì il diritto ad una tutela giuridica appropriata. E' sancito infatti il suo diritto ad essere registrato presso l'anagrafe del comune di nascita, ad avere un nome, ad acquisire una cittadinanza e a crescere nella propria famiglia d'origine. Si ritiene che un Paese civile abbia il dovere di approntare tutti gli strumenti normativi necessari al conseguimento di un'effettiva parificazione della dignità di tutti i cittadini e che vadano perciò calibrate misure adeguate a favore dei cittadini socialmente più deboli, tra i quali sono senz'altro da annoverare i soggetti minori.
        Bisogna inoltre tenere presente che la mancanza di norme certe tali da tutelare una corretta identificazione dei cittadini in età minore costituisce un gravissimo ostacolo ad un efficiente ed esaustivo monitoraggio dei soggetti presenti sul territorio italiano, essendo infatti attualmente inesistente un documento di riconoscimento per i minori degli anni quindici. E' facilmente comprensibile come in presenza del pesante fenomeno dell'immigrazione clandestina - che colpisce il nostro Paese negli ultimi anni - si senta l'esigenza pressante di chiarire ogni aspetto per l'attribuzione di una identità anagrafica certa, proprio perché da ciò scaturiscono responsabilità, diritti e doveri reciproci.
        Dalla attuale incertezza normativa ha origine, fra l'altro, un fenomeno che è stato definito "anagrafe fittizia" e che è dovuto al verificarsi della possibile mancata coincidenza fra comune di residenza della partoriente e comune in cui è ubicata la struttura in cui avviene il parto: ciò impedisce alle amministrazioni comunali di predisporre sempre una corretta anagrafe, cosa che in specifiche realtà del meridione non permette di attivare tutti quegli strumenti per contrastare emergenze sociali, quali l'abbandono scolastico, che determina vaste aree di impoverimento culturale e gravi situazioni di disagio giovanile.
        Nel corso del seminario "Criminalità organizzata e sfruttamento dei minori", patrocinato dall'Associazione internazionale dei giudici per i minorenni e tenutosi nel mese di aprile 1997 a Napoli, è emerso un quadro decisamente allarmante dei diversificati abusi in cui incorrono i bambini di tutto il mondo: oltre 200 milioni di bambini sono avviati al lavoro, mentre oltre 400 milioni non frequentano la scuola; vi è inoltre un costante incremento del numero di minori coinvolti in agghiaccianti ed aberranti fenomeni come pedofilia, turismo sessuale, e non si esclude il traffico d'organi.
        In Italia, i dati che attestano il disagio minorile non sono certo molto più confortanti. I crimini perpetrati da minorenni che hanno subìto un costante incremento sono gli omicidi, lo spaccio, i furti d'appartamento ed i borseggi. In questo contesto risulta estremamente preoccupante il fatto che in sempre più vaste aree del Paese la criminalità organizzata irretisca minorenni che vivono in gravi condizioni di povertà e privazioni a più livelli, con il miraggio di facili guadagni e avviandoli al crimine e alla prostituzione, impadronendosi delle loro speranze e del loro destino.
        Si è fermamente convinti che tali fenomeni di disagio richiedano una seria politica di tutela dei minori: è necessario, pertanto, approntare al più presto misure urgenti di carattere preventivo che definiscano una strategia impostata su un lavoro di rete tra le istituzioni quali servizi sociali, medici pediatri di base, insegnanti e forze dell'ordine.
        Un passo verso l'attuazione di tale strategia può essere senza dubbio rappresentato anche dalla predisposizione di norme certe in materia di identità per i soggetti in età minore, parificando la loro riconoscibilità a quella dei cittadini adulti tramite un documento d'identità che indichi espressamente le generalità del minore e di chi ne esercita la potestà genitoriale.
        I vantaggi derivanti dalla riconoscibilità dei minori sono evidenti: ogni soggetto risulterà facilmente individuabile nel proprio contesto familiare ed ambientale, incrementando così le possibilità di intervento mirato in tempi brevi.
        Le disposizioni più organiche relativamente ai documenti di identità risalgono al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che dispone l'obbligo per il sindaco di "rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno" (articolo 3, primo comma).
        La legge 20 dicembre 1954, n. 1228, recante "Norme sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", che pure all'articolo 2 sancisce "l'obbligo ad ognuno di chiedere per sé o per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale (...)", non prevede che i cittadini minori di anni quindici debbano essere dotati di un documento di identità.
        Si è pertanto ritenuto opportuno istituire un documento di identità obbligatorio anche per i soggetti minori, da rinnovare ogni tre anni e che venga custodito dai genitori fintanto che il minore non sia in grado di gestirlo personalmente.
        Ciò premesso, si ritiene che tutte le incongruenze legislative che si frappongono ad un'effettiva e reale tutela dei minori non siano più tollerabili in un Paese civile e pertanto si chiede al Parlamento l'urgente approvazione della presente proposta di legge volta a tutelare gli interessi dei soggetti in età minore esaltandone la dignità e nell'intento di instillare nei cittadini di domani coscienza civica e consapevolezza della loro appartenenza ad una comunità.




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