XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 516
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. 1. I genitori esercenti la potestà sul
minore o il tutore legale rappresentante del medesimo debbono
richiedere al sindaco del comune ove il minore abbia la
residenza o, in subordine, il domicilio, il rilascio del
documento di identità personale del minore di anni quindici.
Tale documento, da rinnovare ogni tre anni, deve
obbligatoriamente recare:
a) le generalità del minore e la sua
fotografia;
b) le generalità delle persone che esercitano sul
minore la potestà genitoriale o la rappresentanza tutoria.
2. Il documento di identità personale del minore
deve essere custodito obbligatoriamente dai genitori o dal
tutore fino al compimento degli anni dieci; dopo tale data è
tenuto dal minore stesso".
Art. 2.
1. Chiunque eserciti la potestà genitoriale o la
rappresentanza tutoria su di un minore di anni quindici e non
richieda al comune di appartenenza il documento di identità
personale del minore medesimo è punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3
milioni.
2. L'omessa custodia del documento di identità personale
del minore è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria
da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 3.
1. Il modello di documento di identità personale del
minore di anni quindici di cui all'articolo 1 deve essere
approvato con decreto del Ministro dell'interno entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.