XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 516




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis. 1. I genitori esercenti la potestà sul minore o il tutore legale rappresentante del medesimo debbono richiedere al sindaco del comune ove il minore abbia la residenza o, in subordine, il domicilio, il rilascio del documento di identità personale del minore di anni quindici. Tale documento, da rinnovare ogni tre anni, deve obbligatoriamente recare:

                a) le generalità del minore e la sua fotografia;

                b) le generalità delle persone che esercitano sul minore la potestà genitoriale o la rappresentanza tutoria.

        2. Il documento di identità personale del minore deve essere custodito obbligatoriamente dai genitori o dal tutore fino al compimento degli anni dieci; dopo tale data è tenuto dal minore stesso".


Art. 2.

        1. Chiunque eserciti la potestà genitoriale o la rappresentanza tutoria su di un minore di anni quindici e non richieda al comune di appartenenza il documento di identità personale del minore medesimo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.
        2. L'omessa custodia del documento di identità personale del minore è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.

Art. 3.

        1. Il modello di documento di identità personale del minore di anni quindici di cui all'articolo 1 deve essere approvato con decreto del Ministro dell'interno entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione