XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 514
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende ampliare la gamma di strumenti a tutela del diritto al
lavoro dei soggetti disabili nel loro insieme, tenendo conto
delle esigenze diversificate che emergono da uno studio
accurato delle molteplici caratteristiche che li
contraddistinguono.
Quando parliamo, infatti, di disciplina del collocamento
dei disabili, riformata con la legge n. 68 del 1999, sappiamo
di poter incidere sulla qualità della vita di tutti quei
soggetti che possono contribuire fattivamente alla
produttività del nostro Paese, e sono tanti, la gran parte.
Esiste, però, una percentuale che poco o nulla può
avvantaggiarsi della legge n. 68. Si tratta, cioè, di quei
soggetti gravi o gravissimi che rappresentano per i propri
congiunti una profonda incertezza sia nel presente che nel
futuro. Il loro benessere, il loro processo d'integrazione
sociale accusano i primi segni di difficoltà già nella scuola
dell'obbligo, per poi aprire un divario che, con il passare
degli anni, si trasforma sempre di più in un baratro, come nel
caso di un adulto non autosufficiente.
Le potenzialità residue di questi soggetti non permettono
di inserirli nelle liste per il collocamento obbligatorio
poiché essi sono affetti da deficit tali sul piano
fisico o psichico che non appare ipotizzabile, per la logica
d'impresa e per le loro stesse esigenze, un assorbimento
lavorativo soddisfacente e positivo.
Ci teniamo, comunque, a sottolineare che le frontiere di
ciò che noi reputiamo "normale" e "possibile" vengono spesso
stravolte: a supporto di ciò si sottolinea l'esempio del
giovane fisico siciliano colpito da tetraplegia, che
rappresenta uno dei nostri attuali maggiori ricercatori nel
campo delle problematiche attinenti l'"energia pulita", che ha
trovato sue modalità di studio e di lavoro mediante
l'approccio informatico.
Esiste una parte di soggetti disabili che godono come
ciascuno di noi della titolarità dei diritti costituzionali,
ma che sembrano non potersene avvalere. A riguardo si cita
l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti della persona handicappata": "La Repubblica garantisce
il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e
di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena
integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società"; l'articolo 3, comma 3, della stessa legge, recita:
"Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo o globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni di gravità determinano priorità nei programmi e
negli interventi dei servizi pubblici (...)".
L'articolo 8 (Inserimento ed integrazione sociale), al
comma 1, lettera l), recita: "L'inserimento e
l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante (...) l'istituzione o adattamento di
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza
educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una
vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente
handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le
cui verificate potenzialità residue non consentano idonee
forme di integrazione lavorativa (...)".
Chiaramente, la legge n. 104 del 1992 è una legge quadro,
perciò di indirizzo, tanto che, infatti, l'articolo 10
(Interventi a favore di persone con handicap in
situazione di gravità), ai commi 1, 2, 3 e 4, recita più volte
un infinito che mal si coniuga con i bisogni pressanti dei
portatori di deficit. Così dispone, ad esempio, il comma
1: "I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le
loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali,
nell'ambito delle competenze in materia dei servizi sociali
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di
bilancio, assicurando comunque il diritto all'integrazione
sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi
di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità alloggio e
centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità".
Nel concreto, però, non sempre gli enti locali sono in
grado di predisporre stanziamenti per una valida offerta di
centri diurni socio-riabilitativi ed educativi, ove i soggetti
"gravi" vivano momenti di integrazione, di attività
occupazionale qualificante ed abilitante sia sul piano fisico
che su quello psicologico.
Quando, infatti, si parla di possibilità e non di
certezze, quando cioè i progetti devono fare i conti con le
risorse di bilancio, anche i diritti di principio si vedono
schiacciati dai conti pubblici. Proprio per impedire questa
incostituzionale prevaricazione abbiamo reputato opportuna la
stesura di una proposta di legge che istituisse il diritto ad
un piano di attività occupazionale individualizzato che,
determini il diritto all'accesso ad un centro diurno di tipo
socio-occupazionale o ad un laboratorio, assistito da
personale specializzato, che faccia sentire "vive" ed "utili"
a se stesse ed alla società tutte quelle persone affette da
handicap psichico o fisico in situazione di gravità tale
da non consentire un'attività redditizia entro certi
standard produttivi richiesti.
La presente proposta di legge equipara, quindi, la dignità
dei cittadini italiani ed è un atto dovuto del nostro
Parlamento, poiché allinea in modo uniforme i comuni, anche
consorziati tra loro e con le province, le comunità montane e
le aziende sanitarie locali, rispetto al dovere di provvedere
all'istituzione e al mantenimento dei centri diurni a favore
dei portatori di grave deficit, in relazione alle
peculiari necessità espresse dal territorio e rendendo
effettivi quei diritti sanciti dalla legge n. 104 del 1992,
una legge fra le più avanzate, che tante volte i disabili, le
loro famiglie e gli operatori del sociale hanno visto
disattendere.