XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 514
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Finalità della presente legge è il riconoscimento del
diritto all'inserimento in attività socio-educative ed
occupazionali per i disabili in situazione di gravità,
riconosciuti dalle aziende sanitarie locali in base agli
accertamenti effettuati dalle commissioni mediche ai sensi
dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e a
quelli effettuati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124.
Art. 2.
(Soggetti aventi diritto).
1. La presente legge si applica ai soggetti portatori di
deficit fisici, psichici e sensoriali le cui
potenzialità residue non consentano idonee forme di
integrazione lavorativa.
Art. 3.
(Obiettivi).
1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento
dei soggetti disabili di cui all'articolo 2, in centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo
scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone
temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
Art. 4.
(Monitoraggio delle esigenze territoriali).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni, anche
consociati tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le
aziende sanitarie locali inviano alla provincia
territorialmente competente una relazione recante:
a) l'indicazione del numero dei centri di cui
all'articolo 3, presenti nel territorio di competenza;
b) le caratteristiche di ciascun centro e la
programmazione degli interventi adottati per l'anno in
corso;
c) il numero dei posti occupati e dei posti
disponibili per ogni centro;
d) l'indicazione nominativa del personale addetto,
distinto per qualifica e per livello;
e) il numero delle domande pervenute nell'anno
precedente con relativa definizione delle assegnazioni.
Art. 5.
(Commissione di esperti).
1. Presso ciascuna azienda sanitaria locale è istituita
una commissione di esperti con il compito di redigere un piano
di attività occupazionale individualizzato per i soggetti di
cui all'articolo 2.
2. La commissione è nominata con decreto del presidente
della giunta provinciale competente ed è composta da:
a) un medico fisiatra o un medico psichiatra;
b) uno psicologo;
c) un educatore;
d) un esperto in formazione professionale.
3. Ai lavori della commissione partecipa anche un
componente della famiglia del disabile o un suo delegato
rappresentato dal medico di base o dal medico specialista che
cura il disabile.
4. La commissione espleta le seguenti funzioni:
a) esamina la documentazione clinica relativa al
disabile;
b) effettua tutte le prove e gli accertamenti
necessari alla valutazione delle potenzialità del disabile;
c) redige un piano di attività occupazionale
individualizzato, che tiene conto delle potenzialità, delle
aspettative e delle inclinazioni del soggetto, e che si
articola in quaranta ore settimanali di attività;
d) indica la struttura o il centro
socio-riabilitativo ed educativo diurno di cui all'articolo 3,
presente nel territorio di competenza, ritenuto idoneo, per
caratteristiche ed attività proposte, alla realizzazione del
piano di attività occupazionale individualizzato;
e) effettua, di propria iniziativa o su richiesta
degli operatori o dei familiari, verifiche sull'effettivo
espletamento dell'intervento indicato nel piano di attività
occupazionale individualizzato ed esplica una eventuale
ulteriore attività di consulenza per la sua attuazione;
f) apporta modifiche, di propria iniziativa, nel
corso dello svolgimento del piano di attività occupazionale
individualizzato ovvero definisce proposte alternative a
quella iniziale, su richiesta del soggetto disabile
interessato.
Art. 6.
(Interventi a favore delle persone disabili in situazione
di gravità).
1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie
locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi
sociali loro attribuite dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenuti a realizzare
il diritto ad attività occupazionali e educative dei soggetti
disabili in situazione di gravità, residenti nel territorio di
competenza.
2. In attuazione del principio della priorità dei
programmi e degli interventi dei servizi pubblici,
riconosciuto alle situazioni di gravità, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104, gli enti di cui al comma 1 del
presente articolo, sono tenuti ad inserire, nei rispettivi
bilanci, gli stanziamenti necessari alla ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione dei centri socio-riabilitativi
ed educativi diurni per soggetti disabili in situazione di
gravità ed all'assunzione del relativo personale.
Art. 7.
(Fondo per le attività occupazionali e educative a favore
dei soggetti disabili in situazione di gravità).
1. Nel bilancio di previsione di ogni provincia è
istituito il fondo per le attività occupazionali ed educative
a favore dei soggetti disabili in situazione di gravità, di
seguito denominato "fondo".
2. Il fondo è amministrato da un comitato composto da:
l'assessore provinciale competente per i servizi sociali o da
un suo delegato, un membro, designato dalle aziende sanitarie
locali competenti per territorio, facente parte del servizio
sociale, due membri delle associazioni di categoria
rappresentanti i disabili ed iscritte all'albo regionale. Il
comitato è presieduto dal presidente della giunta provinciale
e resta in carica due anni.
3. Il fondo eroga contributi ai comuni per la
ristrutturazione, la riqualificazione e la costruzione dei
centri socio-riabilitativi ed educativi diurni a favore dei
soggetti disabili in situazione di gravità nella misura del 50
per cento degli interventi previsti.
4. Al fondo sono destinate le risorse derivanti dal
contributo a carico del bilancio dello Stato determinato
annualmente con la legge finanziaria.
Art. 8.
(Disposizioni transitorie).
1. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i comuni, anche consorziati tra loro, le loro
unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali sono
tenuti ad inviare la relazione di cui all'articolo 4.
Art. 9.
(Regioni a statuto speciale).
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano, ai sensi dei rispettivi statuti,
la propria legislazione alle disposizioni della presente
legge, che costituiscono princìpi fondamentali
dell'ordinamento.