XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 510
Onorevoli Colleghi! - Il legislatore ha introdotto
nell'ordinamento (con il comma 83 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica") un profilo normativo che conduce ad
una finalizzazione dei proventi derivanti dalle "nuove
estrazioni del gioco del lotto".
E' stata destinata, infatti, una quota degli utili
derivanti da tali estrazioni pari ad una cifra non superiore a
300 miliardi di lire, in favore del Ministero per i beni e le
attività culturali per il recupero e la conservazione dei beni
culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e
librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico.
In seguito alle modifiche apportate al regolamento del
concorso pronostico "Enalotto" (regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958) dal
decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, si
è, probabilmente inaspettatamente, dato vita ad un fenomeno
collettivo di "corsa alla vincita". L'aumentare a dismisura
dei montepremi può infatti ingenerare nella popolazione
illusorie aspettative di un facile arricchimento. Tale
fenomeno è stato comunque limitato con il decreto del Ministro
delle finanze del 23 settembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999, che ha
stabilito un limite all'importo massimo che le vincite di
prima e seconda categoria possono raggiungere, limite tale,
del pari, da non comportare effetti negativi sui movimenti di
gioco e, conseguentemente, sulle entrate erariali.
Non è certo nostra intenzione stigmatizzare la legittima
esigenza "ludica" che si trova alla base di qualunque concorso
a premi, né tantomeno l'effetto di aggregazione sociale che da
essi può scaturire. Riconosciamo, inoltre, che il fatto che lo
Stato gestisca un concorso dotato delle potenzialità per
contrastare efficacemente il problema del gioco clandestino
(intorno al quale fioriscono interessi pericolosamente legati
alla criminalità organizzata) sia in sé un fatto positivo.
Riteniamo tuttavia necessario accrescere ulteriormente le
risorse da finalizzare, anche allo scopo di qualificare in
termini più evidenti questo considerevole aumento di gettito,
rendendo ancora più esplicito il "ritorno" alla comunità di
una parte di esso sotto forma di finanziamento di progetti
destinati al sostegno delle politiche per la famiglia, per
l'infanzia e per le persone anziane, nonché di quelle per
l'occupazione giovanile in particolare nelle zone dove si
riscontra un tasso di disoccupazione elevato. La proposta di
legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle
finanze volto a destinare il 50 per cento delle somme che
corrispondono alle vincite non riscosse di tutti i concorsi
pronostici al finanziamento di progetti promossi dai comuni e
realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle
organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza
scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del
1997, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti
non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale".