XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 510




        Onorevoli Colleghi! - Il legislatore ha introdotto nell'ordinamento (con il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica") un profilo normativo che conduce ad una finalizzazione dei proventi derivanti dalle "nuove estrazioni del gioco del lotto".
        E' stata destinata, infatti, una quota degli utili derivanti da tali estrazioni pari ad una cifra non superiore a 300 miliardi di lire, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico.
        In seguito alle modifiche apportate al regolamento del concorso pronostico "Enalotto" (regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958) dal decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, si è, probabilmente inaspettatamente, dato vita ad un fenomeno collettivo di "corsa alla vincita". L'aumentare a dismisura dei montepremi può infatti ingenerare nella popolazione illusorie aspettative di un facile arricchimento. Tale fenomeno è stato comunque limitato con il decreto del Ministro delle finanze del 23 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1999, che ha stabilito un limite all'importo massimo che le vincite di prima e seconda categoria possono raggiungere, limite tale, del pari, da non comportare effetti negativi sui movimenti di gioco e, conseguentemente, sulle entrate erariali.
        Non è certo nostra intenzione stigmatizzare la legittima esigenza "ludica" che si trova alla base di qualunque concorso a premi, né tantomeno l'effetto di aggregazione sociale che da essi può scaturire. Riconosciamo, inoltre, che il fatto che lo Stato gestisca un concorso dotato delle potenzialità per contrastare efficacemente il problema del gioco clandestino (intorno al quale fioriscono interessi pericolosamente legati alla criminalità organizzata) sia in sé un fatto positivo. Riteniamo tuttavia necessario accrescere ulteriormente le risorse da finalizzare, anche allo scopo di qualificare in termini più evidenti questo considerevole aumento di gettito, rendendo ancora più esplicito il "ritorno" alla comunità di una parte di esso sotto forma di finanziamento di progetti destinati al sostegno delle politiche per la famiglia, per l'infanzia e per le persone anziane, nonché di quelle per l'occupazione giovanile in particolare nelle zone dove si riscontra un tasso di disoccupazione elevato. La proposta di legge prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze volto a destinare il 50 per cento delle somme che corrispondono alle vincite non riscosse di tutti i concorsi pronostici al finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".




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