XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 510




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

            "83. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per i beni e le attività culturali e per la solidarietà sociale, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la conservazione dei beni culturali, archeologici, storici, artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di restauro paesaggistico, e una quota non superiore a 150 miliardi di lire in favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il finanziamento di progetti promossi dai comuni nel campo delle politiche di sostegno all'occupazione giovanile, in particolare nelle aree territoriali con alto indice di disoccupazione; è riservata, inoltre, sulla base degli utili erariali derivanti dal concorso pronostico "Super Enalotto" disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, una quota pari a 150 miliardi di lire in favore del dipartimento per gli affari sociali per il finanziamento di progetti nel campo delle politiche per la famiglia, per l'infanzia e per le persone anziane".


Art. 2.

        1. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.



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