XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 510
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"83. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabiliti nuovi giochi ed estrazioni
infrasettimanali del gioco del lotto. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della
previdenza sociale, per i beni e le attività culturali e per
la solidarietà sociale, da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, sulla base degli utili erariali derivanti da tutte le
lotterie ed i concorsi pronostici, sono riservate, in favore
del Ministero per i beni e le attività culturali una quota non
superiore a 300 miliardi di lire, per il recupero e la
conservazione dei beni culturali, archeologici, storici,
artistici, archivistici e librari, nonché per interventi di
restauro paesaggistico, e una quota non superiore a 150
miliardi di lire in favore del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il finanziamento di progetti promossi
dai comuni nel campo delle politiche di sostegno
all'occupazione giovanile, in particolare nelle aree
territoriali con alto indice di disoccupazione; è riservata,
inoltre, sulla base degli utili erariali derivanti dal
concorso pronostico "Super Enalotto" disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29
ottobre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49
del 26 febbraio 1958, e modificato con decreto del Ministro
delle finanze 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1998, una quota pari a 150
miliardi di lire in favore del dipartimento per gli affari
sociali per il finanziamento di progetti nel campo delle
politiche per la famiglia, per l'infanzia e per le persone
anziane".
Art. 2.
1. Il Ministro delle finanze, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto,
definisce la disciplina riguardante le lotterie e i concorsi
pronostici in modo tale da prevedere l'utilizzazione di una
percentuale pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
delle vincite di tutti i concorsi pronostici non riscosse dai
vincitori per il finanziamento di progetti promossi dai comuni
e realizzati dall'associazionismo di promozione sociale, dalle
organizzazioni di volontariato, ovvero da altri soggetti senza
scopo di lucro nei settori previsti dalla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460.