XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 509
Onorevoli Colleghi! - Non costituisce, certamente,
oggetto di discussione il fatto che la proprietà della prima
casa assolva ad una funzione sociale che "riempie" di
significato lo stesso diritto di proprietà, così come è
sancito dall'articolo 42 della Costituzione. E' inoltre
incontestabile il fondamentale ruolo che la casa riveste per
la vita e per il futuro di ogni nucleo familiare. Dal 1949 ad
oggi, dalla cosiddetta "legge Tupini", molti sono stati gli
interventi normativi che si sono succeduti con l'intenzione di
introdurre delle agevolazioni creditizie e fiscali in materia
di acquisto della prima abitazione, ma mai nessuno di essi
contemplava la possibilità di prevedere una riduzione
dell'aliquota sulla prima casa per le famiglie con figli.
Una misura di questo genere si andrebbe, di diritto, ad
inserire nel più ampio contesto di una linea politica di
sostegno alla famiglia, linea che, per essere realmente
efficace, si deve muovere su tre fondamentali direttrici: un
più pregnante sostegno monetario; la creazione di un più
generale clima culturale favorevole alla famiglia (per mezzo,
ad esempio, di una produzione normativa di stampo più
prettamente civilistico che spazi dai diritti negati
dell'infanzia ai diritti delle donne che lavorano in casa);
una maggiore compatibilità tra lavoro di cura e responsabilità
familiari.
La presente proposta di legge consta di un unico articolo,
che modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, prevedendo la possibilità per i comuni, ferma
restando comunque la loro discrezionalità, di stabilire delle
riduzioni dell'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili,
fino ad arrivare ad un tetto minimo dell'1 per mille, per le
famiglie numerose.