XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 509




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2, č inserito il seguente:

            "2-bis. L'aliquota puņ essere deliberata dal comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di diritto reale".



Frontespizio Relazione