XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 509
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, dopo il comma 2, č inserito il seguente:
"2-bis. L'aliquota puņ essere deliberata dal
comune in una misura inferiore al 4 per mille, fino al minimo
dell'1 per mille, con riferimento ad immobili adibiti a prima
abitazione, a favore del proprietario o del titolare di altro
diritto reale, in misura inversamente proporzionale alla
consistenza numerica del nucleo familiare. Tale consistenza
numerica deve essere calcolata, oltre che sulla base del
numero dei figli, anche su quello dei familiari conviventi a
carico del proprietario dell'immobile o di altro titolare di
diritto reale".