XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 508
Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno dell'invecchiamento
della popolazione del nostro Paese ha prodotto, negli ultimi
decenni, molteplici conseguenze sia sul piano culturale sia
per quanto riguarda gli aspetti economici e sociali.
L'accelerazione dei processi che determinano
l'invecchiamento della popolazione e l'intensità di queste
trasformazioni si sono, peraltro, connesse al declino della
natalità, che ha portato il nostro Paese al di sotto dei Paesi
tradizionalmente caratterizzati da bassi livelli di fecondità,
quali la Francia e la Svezia. Anche le proiezioni per i
prossimi decenni confermano questo andamento demografico,
nonchè un possibile ulteriore incremento del fenomeno.
L'impreparazione ad affrontare le questioni relative alla
crescita della popolazione anziana è innanzitutto culturale.
Questa impreparazione può essere colta proprio nella scarsa
consapevolezza di queste trasformazioni e nell'assenza di
strumenti che rispondano alla richiesta di soggettività, di
inclusione sociale e di protagonismo che proviene dagli
anziani. Una conferma del ritardo culturale che permea la
mentalità italiana, peraltro, proviene dalla sottostima del
segmento di mercato destinato agli anziani, pur nella
accresciuta disponibilità economica di questa quota. Il nostro
sistema formativo è un ulteriore esempio: gli operatori dei
servizi sanitari e sociali non hanno la possibilità di
utilizzare adeguati percorsi scolastici ed universitari.
Eppure la risorsa "anziani" resta una delle principali
ricchezze di ogni società evoluta, soprattutto per la vastità
di conoscenze e di capacità e la possibilità di utilizzare
tali conoscenze per educare e contribuire alla elevazione
cognitiva e professionale dei più giovani. Le attività
socialmente utili in cui è possibile impiegare la popolazione
anziana possono, infatti, variare dalle attività di tutoraggio
e di insegnamento nei corsi professionali, alle iniziative di
carattere culturale, dal recupero del territorio alla
salvaguardia dell'ambiente e all'assistenza ai soggetti
svantaggiati. Il contributo della risorsa "anziani" al
miglioramento dei servizi al cittadino ed al miglioramento
della qualità della vita può generare forti potenzialità.
L'obiettivo della proposta di legge è pertanto quello di
consentire agli enti locali, anche attraverso le associazioni
di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare
i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti
che sono proprie e funzionali alla terza età.
Il progetto in esame si può coordinare con le attività
destinate ai giovani nell'ambito della istituzione del
"servizio civile per i giovani" vista come opportunità di
impiegare e di formare le giovani generazioni in attività di
utilità sociale, attraverso la definizione di iniziative
insieme agli enti locali.
Si tratta di una proposta di legge quadro che semplifica
le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella
legislazione nazionale rispetto ad interventi che molti enti
locali già stanno da tempo proponendo e realizzando. Obiettivo
prioritario della presente proposta di legge, tuttavia, è
quello di stanziare un contributo, a titolo promozionale, a
carico del bilancio dello Stato, per compartecipare alla
progettazione, alla diffusione e allo sviluppo di queste
iniziative.
L'articolo 1 della proposta di legge definisce i soggetti
interessati, ovvero gli enti locali, nonché le associazioni
sociali, le organizzazioni di volontariato e le cooperative di
solidarietà sociale. Si considerano persone anziane quelle che
hanno compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione
ovvero risultano casalinghe.
L'affidamento delle attività, secondo l'articolo 2,
avviene mediante contratto di diritto privato. E' previsto un
compenso e la facoltà per l'anziano di recedere dal contratto
senza preavviso. Queste prestazioni non comportano
l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato mentre è
prevista la stipula di una polizza assicurativa in favore
degli anziani impegnati contro il rischio di infortuni e
contro il rischio di responsabilità civile verso terzi. Si
tratta, pertanto, di prestazioni lavorative che possono essere
definite dal punto di vista contrattuale nell'ambito della
cosiddetta "parasubordinazione", partendo come riferimento
dall'inquadramento previdenziale previsto dalla legge n. 335
del 1995 sulla riforma della previdenza.
Particolarmente qualificante è l'articolo 3, che definisce
l'ambito operativo della presente proposta di legge. I lavori
socialmente utili per gli anziani, infatti, realizzano un
intervento in settori sostanzialmente diversi rispetto ai
lavori socialmente utili individuati dalla normativa prevista
per i cassintegrati ed i giovani disoccupati. Elemento
decisivo è, infatti, la funzione di insegnamento nei corsi
professionali e di tutoraggio verso i più giovani. Altre
attività sono quelle di sorveglianza, di manutenzione e
recupero dell'ambiente, di animazione, gestione e custodia
presso i musei, le biblioteche, i centri sociali o sportivi,
eccetera. Particolarmente rilevante, nell'ambito operativo
delle attività, è inoltre la possibilità di realizzare
iniziative a sostegno dell'artigianato locale, nonché le
attività di assistenza, anche domiciliare, ai soggetti più
deboli. In questo caso gli anziani possono partecipare o
promuovere attività di volontariato e di cooperazione
sociale.
La gestione dell'attività viene stabilita dall'articolo 4.
L'affidamento delle attività avviene in applicazione di
criteri stabiliti dalle pubbliche amministrazioni promotrici,
che provvedono al finanziamento delle prestazioni attraverso
le disponibilità esistenti nei propri capitoli di bilancio.
L'articolo 5 stabilisce le caratteristiche dei compensi, da
considerare quali redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente o, per i titolari di pensione sociale o integrata
al minimo, quali sussidi a titolo assistenziale. La normativa
stabilisce inoltre la programmazione degli interventi da parte
delle regioni ed attribuisce, al conclusivo articolo 7, a
carico del bilancio dello Stato, un contributo, nell'ordine di
50 miliardi di lire nel triennio 2001-2003, per favorire il
sostegno alla promozione delle iniziative e dei progetti
promossi. La proposta di legge realizza, quindi, un intervento
che prevede un costo piuttosto limitato, le cui ripercussioni
positive in campo sociale ed economico sembrano riscontrabili
nell'immediato.