XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 508
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Soggetti interessati).
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone
anziane e di sostenerne i redditi, le regioni, le province ed
i comuni, nonché le associazioni sociali, le organizzazioni di
volontariato e le cooperative di solidarietà sociale possono
impiegare tali persone nelle attività di cui all'articolo
3.
2. Si considerano persone anziane, ai fini della presente
legge, quelle che hanno compiuto sessanta anni e che sono
titolari di pensione ovvero risultano casalinghe.
Art. 2.
(Modalità).
1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3
avviene mediante contratto di diritto privato. Il contratto
deve contemplare l'articolazione delle prestazioni secondo
moduli temporali; la facoltà per l'anziano di non prestare
l'attività in relazione ad uno o più di tali moduli; il
compenso previsto per l'attività effettivamente resa; la
facoltà per l'anziano di recedere dal contratto senza
preavviso.
2. Le prestazioni rese ai sensi del contratto di cui al
comma 1 non comportano l'instaurazione di un rapporto di
lavoro subordinato.
3. I soggetti che impiegano gli anziani nelle attività
rese ai sensi del contratto di cui al comma 1, devono
stipulare a favore degli anziani stessi una polizza
assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il
rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a
colpa nello svolgimento della prestazione medesima.
Art. 3.
(Ambito operativo).
1. I lavori socialmente utili sono espletati nelle
attività e negli ambiti aventi le seguenti caratteristiche:
a) insegnamento nei corsi professionali e
tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la
scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione con le
iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di
impresa;
b) sorveglianza presso le scuole durante il
movimento degli studenti, presso le mense, le biblioteche
scolastiche, durante le mostre e manifestazioni giovanili, e
sugli scuolabus;
c) compiti di piccola manutenzione del verde e
degli uffici pubblici;
d) animazione, gestione, custodia e vigilanza di
musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di
quartiere, palestre e piccoli impianti sportivi, aree sportive
attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e
culturali;
e) conduzione di appezzamenti di terreno annessi
ad edifici pubblici;
f) iniziative volte a far conoscere e perpetuare
le tradizioni di artigianato locale;
g) assistenza, anche domiciliare, a minori,
anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre
categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale
dei servizi socio-sanitari ed attraverso la partecipazione e
la formazione di cooperative sociali e di assistenza;
assistenza culturale e sociale negli ospedali e nelle carceri,
in modo particolare in quelle minorili; attività per la
prevenzione del disagio giovanile e della
tossicodipendenza;
h) interventi di carattere ecologico, stagionali o
straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone
boschive;
i) specifici compiti ausiliari di vigilanza
urbana;
l) campagne e progetti di solidarietà promossi dai
soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. L'espletamento dei lavori di cui al comma 1 deve essere
compatibile con le iniziative volte a favorire l'occupazione
giovanile o l'impiego di categorie protette ai sensi della
legislazione vigente.
Art. 4.
(Gestione delle attività).
1. L'affidamento delle attività di cui all'articolo 3 da
parte delle pubbliche amministrazioni avviene in applicazione
di criteri preventivamente stabiliti dalle medesime e resi
noti mediante avvisi pubblici a cura del comune nel quale
l'attività viene richiesta.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono al
finanziamento delle prestazioni di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3, con le disponibilità esistenti
negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun ulteriore
aggravio per l'erario.
Art. 5.
(Compensi).
1. I compensi corrisposti alle persone anziane impiegate
nelle attività di cui all'articolo 3 della presente legge,
stabiliti fino ad una cifra massima corrispondente all'importo
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335, costituiscono, ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
2. I compensi corrisposti a favore delle persone anziane,
impiegate nelle attività di cui all'articolo 3 della presente
legge, titolari di pensione sociale o che abbiano i requisiti
di reddito previsti per la concessione di quest'ultima, nonché
a favore dei pensionati con pensione integrata al minimo che
non dispongono di altri redditi, fino all'importo di lire 7
milioni annue sono equiparati ai sussidi corrisposti dallo
Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale, ai
sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive
modificazioni, e non concorrono alla determinazione dei
redditi ai fini delle prestazioni previdenziali e
assistenziali. Tale limite è modificato e aggiornato con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro delle finanze.
Art. 6.
(Programmazione annuale).
1. Ai fini della presente legge, le regioni, entro il mese
di novembre di ciascun anno, convocano una conferenza
programmatica e di valutazione per discutere con le parti
sociali e gli enti interessati le esperienze realizzate nel
corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno
successivo.
2. Delle attività di cui al comma 1 è redatto specifico
rendiconto da inserire nella relazione sulla condizione degli
anziani che, ogni anno, il Ministro per la solidarietà sociale
presenta al Parlamento.
Art. 7.
(Contributo statale).
1. A carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la
concessione di un contributo agli enti promotori, nel primo
triennio di applicazione della presente legge, per lo sviluppo
delle iniziative e dei progetti di lavori socialmente utili
per gli anziani.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 25 miliardi per l'anno 2001, lire 15
miliardi per l'anno 2002 e lire 10 miliardi per l'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.