XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 506
Onorevoli Colleghi! - Il sistema di formazione
professionale ed educativo nel nostro Paese necessita di
profondi interventi di modifica, in grado di rivedere un
impianto basato sulla tradizionale distinzione tra
formazione-lavoro-pensione, visti come le fasi attraverso cui
si esplica l'arco di vita di una persona.
Questa impostazione è in realtà assolutamente obsoleta e
non incontra le esigenze del mondo produttivo e del nostro
sistema sociale. L'aggiornamento professionale continuo e lo
sviluppo di un nuovo concetto di educazione, in grado di
connettere istruzione e formazione, richiedono una revisione
di questo approccio, puntando sull'aggiornamento continuo, da
un lato, e sul recupero delle opportunità scolastiche,
dall'altro.
Il ruolo degli strumenti disposti tradizionalmente per
realizzare questo fine (scuole serali, 150 ore, eccetera) è
oggi, purtroppo, assolutamente residuale e incompleto. La
costruzione di un sistema compiuto di educazione permanente è
ancora agli albori, nonostante i propositi contenuti nei
recenti accordi tra le parti sociali e il venir meno di una
concezione dell'educazione basata sull'esaustività della
cosiddetta formazione di base, ovvero la formazione scolastica
giovanile.
Per contribuire alla definizione di un nuovo sistema
formativo basato sull'aggiornamento continuo e
sull'ampliamento delle conoscenze è necessario dare nuove
opportunità educative agli anziani ed agli adulti. Nel nostro
Paese sono attive circa 300 organizzazioni che vanno sotto il
nome di università della terza età o dell'età libera. In
alcuni casi queste organizzazioni realizzano esclusivamente
cicli di conferenze, mentre in molte occasioni si tratta di
esperienze complesse, interessanti, e particolarmente
significative.
Favorire l'educazione permanente degli adulti implica una
azione di coordinamento e di promozione delle università della
terza età. Le finalità della presente proposta di legge
consistono, quindi, nella definizione di agevolazioni per le
attività rivolte all'educazione permanente degli adulti, per
la loro organizzazione e per la valorizzazione delle
esperienze.
L'obiettivo è quello della realizzazione di un sistema di
agevolazioni che coinvolga i soggetti organizzati del "terzo
settore", stimolando lo sviluppo di opportunità formative
sempre più qualificate.
Con la presente proposta di legge, nell'articolo 1, sono
definite le finalità del provvedimento che, in ottemperanza
con i princìpi costituzionali, promuove l'istituzione e le
attività delle università della terza età, comunque
denominate, per favorire una più ampia diffusione delle
culture ed un maggiore inserimento delle persone anziane.
Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica (articolo 2) interviene mediante contributi e
promuove una campagna informativa rivolta ai comuni e ai
cittadini per il biennio 2001-2002. All'articolo 3 sono
definiti i requisiti dei destinatari dei contributi nazionali,
che devono avere un regolare atto costitutivo o statuto,
operare senza fini di lucro e svolgere attività da almeno un
anno.
L'accesso ai corsi è libero (articolo 4), fatto salvo il
pagamento della retta individuale relativa alla iscrizione o
alla frequenza.
L'articolo 5 stabilisce le caratteristiche dell'attività
didattica:
a) per accedere ai contributi nazionali i corsi
promossi dalle università della terza età devono prevedere
cicli di almeno otto lezioni ciascuno;
b) i docenti delle materie scientifiche, storiche
e letterarie devono essere in possesso di una laurea attinente
gli argomenti dei rispettivi corsi;
c) al termine dell'anno accademico l'università
può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni
caso, non può assumere valore legale.
La proposta di legge stabilisce, inoltre, le modalità per
l'accesso ai contributi nazionali (articolo 6), i relativi
tempi e le modalità di erogazione (articolo 7), nonché la
destinazione dei contributi (articolo 8).
L'articolo 9 stabilisce che alle università della terza
età e alle associazioni o federazioni delle stesse sono
riconosciute ed estese tutte le agevolazioni fiscali previste
per le organizzazioni di volontariato dalla legge n. 266 del
1991 e per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
dal decreto legislativo n. 460 del 1997.
Infine, l'articolo 10 prevede uno stanziamento specifico
nell'ambito della legge finanziaria, definito annualmente; la
ripartizione dello stanziamento tra le singole regioni
destinatarie è effettuata con decisione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.