XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 506




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali ed al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove l'istituzione e le attività delle università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

            a) la più ampia diffusione della cultura, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini;

            b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono;

            c) l'accesso ad opportunità educative e formative lungo l'intero arco della vita;

            d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia progettuale ed intellettuale dei soggetti, con particolare riguardo ai lavoratori ed agli anziani, per accrescere la consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e responsabilità e favorire una politica di solidarietà.


Art. 2.

(Soggetti).

        1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica interviene mediante contributi alle università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società cooperative, enti locali ed università.
        2. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica promuove, per il biennio 2001-2002, una campagna informativa rivolta ai comuni ed ai cittadini, per diffondere la conoscenza dei corsi delle università della terza età e le loro finalità.


Art. 3.

(Requisiti dei destinatari dei
contributi nazionali).

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per accedere ai contributi nazionali di cui al medesimo comma devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a) avere sede nel territorio nazionale;

            b) possedere regolare atto costitutivo o statuto;

            c) operare senza fine di lucro;

            d) svolgere l'attività didattica da almeno un anno.


Art. 4.

(Condizioni per l'accesso).

        1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è libero, fermo restando l'obbligo al pagamento della retta individuale relativa all'iscrizione ed alla frequenza.


Art. 5

(Attività didattica).

        1. Per accedere ai contributi nazionali di cui all'articolo 2, i corsi promossi dalle università della terza età devono prevedere cicli didattici costituiti da almeno otto lezioni ciascuno.
        2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e letterarie devono essere in possesso di un diploma di laurea attinente alle materie dei rispettivi corsi.
        3. Al termine dell'anno accademico l'università della terza età può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi che, in ogni caso, non può assumere valore legale.

Art. 6.

(Domande di ammissione ai
contributi nazionali).

        1. Le domande di ammissione ai contributi nazionali di cui all'articolo 2 devono essere presentate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ministero.
        2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere:

            a) una descrizione del programma da realizzare nel corso dell'anno accademico, contenente la previsione delle risorse finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica, ivi comprese le rette individuali dei frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture organizzative disponibili;

            b) la documentazione attestante la presenza dei requisiti richiesti all'articolo 3;

            c) una relazione descrittiva delle entrate e delle spese dell'anno precedente, corredata dalla copia dei programmi, delle dispense e dei sussidi didattici eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.


Art. 7.

(Tempi e modalità di erogazione
dei contributi nazionali).

        1. I contributi nazionali sono erogati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, nelle seguenti misure massime:

            a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;
            b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico.


Art. 8.

(Destinazione dei contributi nazionali).

        1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla realizzazione dei programmi per cui sono stati erogati ai sensi dell'articolo 7, non possono essere utilizzati per altre finalità e sono destinati alla copertura parziale dei costi preventivati.
        2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per cui è stato assegnato il contributo, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al recupero totale o parziale del contributo stesso.


Art. 9.

(Agevolazioni fiscali).

        1. Alle università della terza età ed alle associazioni o federazioni che le gestiscono ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sono riconosciute ed estese tutte le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le organizzazioni di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.


Art. 10.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
        2. Dall'anno 2002, le risorse destinate alle finalità di cui alla presente legge sono determinate annualmente dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede alla determinazione dei criteri per la erogazione alle regioni dei contributi di cui alla presente legge.
        4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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