XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 506
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato, in conformità ai princìpi costituzionali ed
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuove
l'istituzione e le attività delle università della terza età,
comunque denominate, con le seguenti finalità:
a) la più ampia diffusione della cultura, per il
pieno sviluppo della personalità dei cittadini;
b) l'inserimento delle persone anziane nella vita
socio-culturale delle comunità in cui risiedono;
c) l'accesso ad opportunità educative e formative
lungo l'intero arco della vita;
d) lo sviluppo e la formazione dell'autonomia
progettuale ed intellettuale dei soggetti, con particolare
riguardo ai lavoratori ed agli anziani, per accrescere la
consapevolezza dell'esercizio dei loro diritti e
responsabilità e favorire una politica di solidarietà.
Art. 2.
(Soggetti).
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1, il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica interviene mediante contributi alle
università della terza età istituite o gestite da
associazioni, istituzioni e fondazioni culturali, società
cooperative, enti locali ed università.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica promuove, per il biennio 2001-2002,
una campagna informativa rivolta ai comuni ed ai cittadini,
per diffondere la conoscenza dei corsi delle università della
terza età e le loro finalità.
Art. 3.
(Requisiti dei destinatari dei
contributi nazionali).
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, per accedere
ai contributi nazionali di cui al medesimo comma devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere sede nel territorio nazionale;
b) possedere regolare atto costitutivo o
statuto;
c) operare senza fine di lucro;
d) svolgere l'attività didattica da almeno un
anno.
Art. 4.
(Condizioni per l'accesso).
1. L'accesso ai corsi delle università della terza età è
libero, fermo restando l'obbligo al pagamento della retta
individuale relativa all'iscrizione ed alla frequenza.
Art. 5
(Attività didattica).
1. Per accedere ai contributi nazionali di cui
all'articolo 2, i corsi promossi dalle università della terza
età devono prevedere cicli didattici costituiti da almeno otto
lezioni ciascuno.
2. I docenti delle materie scientifiche, storiche e
letterarie devono essere in possesso di un diploma di laurea
attinente alle materie dei rispettivi corsi.
3. Al termine dell'anno accademico l'università della
terza età può rilasciare un attestato di frequenza ai corsi
che, in ogni caso, non può assumere valore legale.
Art. 6.
(Domande di ammissione ai
contributi nazionali).
1. Le domande di ammissione ai contributi nazionali di cui
all'articolo 2 devono essere presentate al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità
stabilite dallo stesso Ministero.
2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere:
a) una descrizione del programma da realizzare nel
corso dell'anno accademico, contenente la previsione delle
risorse finanziarie ritenute necessarie per lo svolgimento
dell'attività didattica, ivi comprese le rette individuali dei
frequentanti, nonché l'indicazione delle strutture
organizzative disponibili;
b) la documentazione attestante la presenza dei
requisiti richiesti all'articolo 3;
c) una relazione descrittiva delle entrate e delle
spese dell'anno precedente, corredata dalla copia dei
programmi, delle dispense e dei sussidi didattici
eventualmente prodotti e contenente la documentazione relativa
ai corsi svolti ed alla frequenza di ciascun corso.
Art. 7.
(Tempi e modalità di erogazione
dei contributi nazionali).
1. I contributi nazionali sono erogati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello
di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, nelle
seguenti misure massime:
a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse
alle materie dei corsi;
b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta
ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense
e di altro materiale didattico.
Art. 8.
(Destinazione dei contributi nazionali).
1. I contributi di cui alla presente legge sono vincolati
alla realizzazione dei programmi per cui sono stati erogati ai
sensi dell'articolo 7, non possono essere utilizzati per altre
finalità e sono destinati alla copertura parziale dei costi
preventivati.
2. In caso di mancata o parziale attuazione dei programmi
finanziati, o di destinazione dei fondi diversa da quella per
cui è stato assegnato il contributo, il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
provvede al recupero totale o parziale del contributo
stesso.
Art. 9.
(Agevolazioni fiscali).
1. Alle università della terza età ed alle associazioni o
federazioni che le gestiscono ai sensi dell'articolo 2 della
presente legge, sono riconosciute ed estese tutte le
agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di
volontariato dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e per le
organizzazioni di utilità sociale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
Art. 10.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica.
2. Dall'anno 2002, le risorse destinate alle finalità di
cui alla presente legge sono determinate annualmente dalla
legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvede alla determinazione dei criteri per la erogazione
alle regioni dei contributi di cui alla presente legge.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.