XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 505
Onorevoli Colleghi! - Il pionieristico lavoro di
indagine, raccolta, scrittura e studio di materiali orali
della tradizione legata al mondo contadino ha conosciuto
nell'Europa dell'ottocento l'espansione più importante.
Personaggi come il musicista Bela Bartok in Ungheria e
come il diplomatico Costantino Nigra in Italia, hanno
contribuito a tracciare le linee fondamentali della ricerca
etnologica ed a farne una vera e propria scienza.
Grazie al loro lavoro, alle loro intuizioni e a quelle di
pochi altri ricercatori inglesi e francesi, per tutto
l'ottocento e il novecento si sono realizzate importanti
campagne di ricerca, e quindi di recupero del materiale
tradizionale in diversi Paesi europei, garantendo alla cultura
di quei Paesi la sopravvivenza e la conseguente tutela degli
usi e delle consuetudini di un mondo troppo velocemente
soffocato dalla nascente cultura industriale.
Conoscere oggi i testi e le partiture di canti e danze, i
passi coreutici dei balli, le tecniche della liuteria
applicate agli strumenti popolari, le fiabe, i proverbi, gli
attrezzi ed i costumi di una società precedente, ci permette
di rileggere una parte importante della nostra storia, di
conoscere ed interpretare le evoluzioni che hanno portato alla
società attuale.
La presente proposta di legge riconosce il valore delle
attività di ricerca sul campo svolte da privati o da enti e da
strutture culturali, per il contributo che esse possono
fornire, attraverso il recupero del patrimonio etnologico,
etnografico e linguistico di ciascuna regione italiana, alla
crescita culturale e sociale della comunità sia regionale che
nazionale.
Il provvedimento nasce con l'obiettivo di raccogliere e
"centralizzare" in ciascuna regione le diverse, molteplici e
sparse ricerche sul campo che studiosi e amatori della
tradizione hanno svolto a decorrere dalla seconda metà del
novecento attraverso registratori e magnetofoni, utilizzando
nastri magnetici, al fine di evitare che esse restino
sconosciute, frammentate ed inerti, e per scongiurare il
gravissimo pericolo che, per il deterioramento dei supporti o
per il loro smarrimento ovvero per trascuratezza, vadano
definitivamente perdute.
Il recupero ed il raggruppamento delle ricerche in uno o
più contenitori, identificati da ciascuna regione tra le
associazioni e le strutture già esistenti sul territorio,
permetteranno e faciliteranno un prezioso e minuzioso lavoro
di catalogazione ed informatizzazione di tutti i materiali,
con il fine di consentirne la conoscenza, la consultazione ed
il riutilizzo da parte di studiosi e di soggetti comunque
interessati, quindi della collettività.
Tale considerazione, e la conseguente necessità di
intervento, partono dal presupposto che i supporti magnetici
sui quali sono state registrate le testimonianze orali di
tutte le investigazioni hanno una limitata durata temporale,
stimabile in trent'anni, superata la quale aumenta il rischio
di autodistruzione attraverso la smagnetizzazione dei
supporti.
Inoltre bisogna considerare che gli ultimi tenutari e
testimoni orali di una cultura per lo più contadina o montana
hanno oggi un'età media superiore ai settant'anni e che,
scomparsi loro, tutto il salvabile si troverà contenuto solo
nelle ricerche già realizzate, mentre tutto il resto di tale
patrimonio scientifico andrà irrimediabilmente perduto.
Ne consegue che risultano preziosi sia gli ultimi
testimoni ancora in vita che l'intero parco ricerche tuttora
in mano a pochi privati in gran parte sconosciuti, e a qualche
raro centro studi locale.
Un intervento di questo tipo rappresenta, perciò, un primo
passo verso una maggiore attenzione a quell'ampio settore
della cultura tradizionale che di ogni Paese costituisce lo
scrigno più prezioso ed essenziale per la conoscenza e lo
studio delle proprie radici, rispetto al quale l'Italia è
buona ultima in Europa.
Con l'articolo 1 la presente proposta di legge riconosce
l'attività di ricerca etnologica e linguistica sulla cultura
tradizionale e popolare quale strumento fondamentale e
primario per la valorizzazione e la diffusione del patrimonio
culturale regionale e nazionale, e promuove (comma 2)
strumenti ed iniziative volti a favorire il recupero delle
testimonianze documentali in forma sonora delle tradizioni
popolari.
L'articolo 2 interviene per definire l'oggetto delle
ricerche etnologiche e linguistiche di cui al comma 1
dell'articolo 1, individuandolo nelle tradizioni popolari
legate al mondo del lavoro, alle credenze popolari, alle lotte
politiche e sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle
festività e ricorrenze stagionali, e attribuendo, con il comma
2, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano la facoltà di legiferare per individuare le tipologie
di documentazione sonora meritevoli dell'intervento previsto
dalla presente legge.
L'articolo 3 prevede un meccanismo di cofinanziamento da
parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome
degli interventi di recupero della documentazione sonora delle
tradizioni popolari di cui all'articolo 2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
(comma 4), con proprio decreto provvede alla ripartizione dei
5 miliardi di lire annue previsti dall'articolo 4 per il
finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della
legge.