XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 505
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato riconosce l'attività di ricerca etnologica e
linguistica sulla cultura tradizionale e popolare quale
strumento primario per lo studio, la valorizzazione e la
diffusione del patrimonio culturale regionale e nazionale.
2. Al fine di favorire il recupero delle testimonianze
documentali, in forma sonora, delle tradizioni popolari la
presente legge è finalizzata a:
a) promuovere indagini territoriali necessarie
all'identificazione e al rinvenimento di depositi pubblici e
privati di materiali e di supporti sonori aventi per oggetto
testimonianze orali sugli usi, i costumi e le consuetudini
locali legati alla cultura e alla tradizione popolare;
b) sostenere nuove iniziative di ricerca, ove sia
ancora possibile un'azione di investigazione sul campo;
c) favorire la catalogazione e l'utilizzo delle
tecnologie informatiche, secondo procedure definite con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in
base a protocolli tecnico-scientifici definiti in ambito
internazionale e in collaborazione con istituti universitari,
per il recupero e la conservazione delle testimonianze
raccolte in passato con supporti deperibili nel tempo;
d) attivare rapporti con istituzioni, strutture
scolastiche ed universitarie nonché con associazioni culturali
per la progettazione e la realizzazione di iniziative a
carattere formativo e divulgativo;
e) favorire la diffusione della consultazione, nel
rispetto della normativa vigente in materia di diritto
d'autore, anche attraverso la messa in rete, tramite
l'utilizzo di sistemi telematici, dei giacimenti documentali
individuati e recuperati a livello regionale.
Art. 2.
(Oggetto delle ricerche).
1. Le testimonianze sonore delle ricerche etnologiche, per
le quali sono previsti gli interventi di recupero disciplinati
dalla presente legge, hanno per oggetto in particolare le
tradizioni popolari legate al mondo del lavoro, alla fede
religiosa, alle credenze popolari, alle lotte politiche e
sindacali, ai rapporti familiari e sociali, alle festività e
ricorrenze stagionali.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla individuazione
delle tipologie di documentazioni sonore meritevoli degli
interventi previsti dalla presente legge, secondo le
rispettive tradizioni e peculiarità territoriali.
Art. 3.
(Interventi di recupero).
1. Lo Stato contribuisce con le risorse di cui
all'articolo 4 al cofinanziamento, in misura equivalente agli
importi stanziati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, delle iniziative assunte dalle medesime,
al fine di recuperare la documentazione sonora delle
tradizioni popolari secondo le finalità di cui all'articolo 1,
comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, con proprie leggi, alla definizione delle
modalità di selezione dei progetti di recupero documentale, e
di erogazione dei relativi contributi, elaborati da istituti
pubblici e privati operanti, senza fini di lucro, nel campo
della ricerca etnologica e dello studio delle tradizioni
culturali popolari e che rispondano a requisiti di
scientificità e continuità operativa nei suddetti ambiti di
attività.
3. La documentazione oggetto di recupero e di
catalogazione a seguito degli interventi previsti dalla
presente legge è messa a disposizione delle collettività e
degli studiosi, nel rispetto della normativa vigente in
materia di diritto d'autore, anche avvalendosi delle strutture
museali e culturali già esistenti a livello nazionale e
regionale, dedicate alle tradizioni culturali popolari secondo
protocolli di intesa corrispondenti ad un modello definito in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
attraverso la realizzazione dei sistemi telematici di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e).
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di intesa con il Ministro per i beni
e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto, alla
ripartizione delle somme di cui all'articolo 4 tra le regioni
e le province autonome.
Art. 4.
(Norme finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.