XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 502




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è stata ispirata dalla esigenza di fissare certezze giuridiche nei rapporti tra istituti di credito e consumatori dei servizi bancari, in almeno due grandi questioni oggetto spesso di interminabili contenziosi e, comunque, di forti contrasti e cioè, da un lato, l'eliminazione della ingiustificata prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nei conti correnti e, dall'altro lato, il divieto di ricorrere a garanzie supplementari, in titoli di credito o denaro, cosiddette "collaterali" nell'ambito di contratti di mutuo già coperti da garanzie reali.
        In particolare, per quanto riguarda la prima questione, relativa al divieto della capitalizzazione trimestrale degli interessi, a smuovere le quiete acque di una prassi ultraquarantennale che, in qualche modo, aveva convinto l'ignara clientela dell'esistenza di un diritto acquisito da parte degli istituti di credito di capitalizzare, in difformità rispetto al dettato del codice civile, gli interessi debitori trimestralmente e gli interessi creditori annualmente, è intervenuta la sentenza n. 2374 del 16 marzo 1999 della I sezione civile della Corte di cassazione che ha negato alle banche tale presunto diritto.
        Una sentenza, quella citata della Cassazione, veramente rivoluzionaria, che giustamente ricolloca le problematiche del calcolo e della corresponsione degli interessi nel suo ambito naturale, che è quello del codice civile, restituendo all'istituto dell'anatocismo la sua corretta portata. Infatti, la prassi invalsa da parte delle banche di procedere nei conti correnti al calcolo degli interessi sugli interessi debitori con cadenza trimestrale, mentre lo stesso trattamento veniva negato a favore dei clienti, che si vedevano contabilizzati gli interessi creditori con cadenza annuale, è sempre stata una procedura priva di qualsiasi legittimazione, che veniva imposta da un sistema creditizio che esercitava tutta la sua forza contrattuale nei confronti di interlocutori del tutto impossibilitati a fare valere i propri diritti.
        La Corte di cassazione ha quindi ripristinato condizioni minime di legalità che, per loro natura, non possono certo avere limiti di decorrenza, come da più parti si vorrebbe forzatamente imporre, ma presuppongono, inevitabilmente, il recupero dei periodi precedenti, quantomeno nell'arco temporale di prescrizione decennale per la ripetizione dell'indebito pagamento. Per quanto attiene alla seconda fondamentale questione, relativa ad una maggiore trasparenza e correttezza della gestione della garanzia a fronte di prestiti e mutui bancari, appare evidente come la mancata puntuale disciplina giuridica della materia abbia dato luogo a palesi distorsioni pratiche e a paradossali situazioni. E' infatti da lungo tempo invalsa una perniciosa prassi che ha visto alcuni istituti di credito imporre, a fronte di mutui regolarmente assistiti da garanzie reali, soprattutto ipoteche immobiliari, il deposito di garanzie aggiuntive, in titoli o perfino contanti, cosiddette "collaterali", pena la mancata concessione del credito.
        Un fatto scandaloso, specie quando il credito è concesso a fronte di una agevolazione legislativa, nazionale o regionale, con il concorso pubblico sul pagamento degli interessi che comporta appunto la trasformazione di una provvidenza per l'imprenditore agricolo e non, in un beneficio esclusivamente per l'istituto di credito che, oltre al guadagno sull'operazione in sé, riesce a piazzare coattivamente titoli di propria emissione, a tassi di interesse inferiori a quelli praticati normalmente da altri istituti e spesso neanche quotati in borsa.
        Una forma di speculazione ingiustificata e, francamente, intollerabile esercitata sulla pelle di chi è costretto a chiedere un prestito per la propria gestione aziendale e viene obbligato ad accollarsi un onere finanziario aggiuntivo, quasi pari all'entità del prestito stesso e che illegittimamente viene mantenuto integro fino all'avvenuta totale estinzione della somma mutuata.
        Per tali ragioni, con la presente proposta di legge, all'articolo 1, che modifica il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, si stabilisce che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) debba deliberare le modalità ed i criteri per la produzione degli interessi sugli interessi, relativi alle operazioni bancarie, in modo tale da rispettare sempre e comunque il divieto di anatocismo stabilito dal codice civile, assicurando in ogni caso alla clientela, specie nelle operazioni di conto corrente, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori.
        Con il comma 2-bis del citato articolo 120 è sancito il principio che la delibera del CICR dovrà stabilire altresì le modalità e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, per i periodi precedenti, fino ad un massimo di dieci anni, pari ai termini per la prescrizione della ripetizione dell'indebito pagamento, previa intesa con le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori.
        Con l'articolo 2 della proposta di legge gli istituti di credito sono obbligati ad adeguare, entro due mesi dall'emissione della delibera del CICR, i propri contratti alle nuove modalità di conteggio degli interessi.
        Con l'articolo 3 è fatto divieto agli istituti di credito di richiedere garanzie cosiddette "collaterali", specie se con titoli emessi dagli stessi istituti, in aggiunta alle normali garanzie reali, con l'obbligo di estinguere, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, tutti i contratti in essere che presentino tali condizioni, con relativa immediata restituzione delle garanzie supplementari ai clienti.
        Con l'articolo 4, infine, sono stabilite le sanzioni amministrative e pecuniarie derivanti dall'inosservanza delle nuove disposizioni, che si spingono fino alla possibilità, in caso di ripetute violazioni, che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi di banche.
        In considerazione della estrema delicatezza dei contenuti della proposta di legge e della indiscutibile positiva ricaduta per il tessuto economico e produttivo, in particolare delle aree depresse, si chiedono l'urgente esame e la conseguente approvazione.




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