XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 502
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modalità di calcolo degli interessi).
1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
"2. Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per
la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle
operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività
bancaria, in modo tale che sia rispettato il dettato del
codice civile in materia e, in ogni caso, che sia assicurata
nelle operazioni di conto corrente, nei confronti della
clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi
sia debitori sia creditori.
2-bis. La delibera del CICR di cui al comma 2
stabilisce, altresì, le modalità e i tempi di rimborso, anche
forfettizzato, dei maggiori interessi corrisposti dalla
clientela in ragione della capitalizzazione trimestrale per i
periodi precedenti, fino ad un massimo di dieci anni, previa
intesa con le associazioni rappresentative dei clienti e dei
consumatori".
Art. 2.
(Termini per l'adeguamento).
1. Gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare
automaticamente tutti i contratti esistenti alle disposizioni
stabilite dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 120 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della
presente legge, entro il termine di due mesi dalla delibera
del CICR di cui al citato comma 2.
Art. 3.
(Divieto di garanzie collaterali).
1. Agli istituti di credito è fatto divieto di richiedere
garanzie, cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di
credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta
alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in
particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e
imprenditoriali.
2. I contratti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, assistiti da garanzie cosiddette
"collaterali", entro due mesi devono essere normalizzati e le
garanzie supplementari restituite ai clienti.
Art. 4.
(Sanzioni amministrative e pecuniarie).
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e dei dipendenti degli istituti
di credito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a
lire 50 milioni per l'inosservanza delle norme contenute nella
presente legge.
2. Gli istituti di credito ai quali appartengono i
responsabili delle violazioni rispondono in solido del
pagamento della sanzione di cui al comma 1.
3. In caso di ripetute violazioni alla presente legge, si
applica altresì la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo
128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni.