XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 502




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modalità di calcolo degli interessi).

        1. Il comma 2 dell'articolo 120 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

        "2. Il CICR stabilisce le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, in modo tale che sia rispettato il dettato del codice civile in materia e, in ogni caso, che sia assicurata nelle operazioni di conto corrente, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.

            2-bis. La delibera del CICR di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le modalità e i tempi di rimborso, anche forfettizzato, dei maggiori interessi corrisposti dalla clientela in ragione della capitalizzazione trimestrale per i periodi precedenti, fino ad un massimo di dieci anni, previa intesa con le associazioni rappresentative dei clienti e dei consumatori".


Art. 2.

(Termini per l'adeguamento).

        1. Gli istituti di credito sono tenuti ad adeguare automaticamente tutti i contratti esistenti alle disposizioni stabilite dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, entro il termine di due mesi dalla delibera del CICR di cui al citato comma 2.

Art. 3.

(Divieto di garanzie collaterali).

        1. Agli istituti di credito è fatto divieto di richiedere garanzie, cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta alle normali modalità di garanzia di mutui e prestiti, in particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e imprenditoriali.
        2. I contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, assistiti da garanzie cosiddette "collaterali", entro due mesi devono essere normalizzati e le garanzie supplementari restituite ai clienti.


Art. 4.

(Sanzioni amministrative e pecuniarie).

        1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti degli istituti di credito si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 50 milioni per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge.
        2. Gli istituti di credito ai quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione di cui al comma 1.
        3. In caso di ripetute violazioni alla presente legge, si applica altresì la sanzione di cui al comma 5 dell'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.



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