XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 501




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ora abrogato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, si era posto correttamente l'obiettivo di accelerare le procedure nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato in materia di provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione e di espropriazione delle aree ad esse destinate, per scongiurare il sostanziale blocco dei lavori pubblici in gran parte derivante proprio dalla lentezza e dalla farraginosità dei provvedimenti giudiziari amministrativi. Infatti, se la macchina giudiziaria in Italia è notoriamente in crisi, nella sua generalità, con conseguenze devastanti sul terreno della effettiva tutela dei diritti e della legalità, della tenuta dell'ordine pubblico e dalle garanzie di sicurezza dei cittadini, la condizione di precarietà e di generale inefficienza in cui versa la giustizia amministrativa provoca ulteriori effetti negativi nel sistema, specie in materia di sviluppo economico e di sostegno all'occupazione, contribuendo alla crescita della sfiducia dei cittadini nelle istituzioni.
        Le cifre dello sfascio della giustizia amministrativa sono riassumibili in alcuni dati significativi. Infatti, occorrono mediamente undici anni per un verdetto davanti al tribunale amministrativo regionale, più altri tre per l'appello al Consiglio di Stato, mentre, oltre all'impressionante arretrato, le cause pendenti, continuano a crescere ad un ritmo di circa 45 mila ogni anno.
        Particolarmente gravi, tali lentezze e ritardi, appaiono poi nel delicato settore delle opere pubbliche, dove si registra che una gran quantità delle opere appaltate in effetti non ha mai avuto concreta esecuzione. Infatti, come in un bollettino di guerra, alla fine del 1998 si registrava che di tutte le opere avviate nel 1994 oltre un terzo non erano ancora partite, lo stesso per il 46 per cento di quelle del 1995, il 65 per cento di quelle del 1996 e, addirittura, il 98 per cento di quelle del 1997.
        Nella stragrande maggioranza dei casi i motivi di tutti questi ritardi e mancati avvii di opere pubbliche, la maggior parte delle quali strategiche, risultano essere il ricorso al tribunale amministrativo regionale di uno dei concorrenti non aggiudicatari e la conseguente ottenuta sospensione della esecutività dell'appalto, che il più delle volte finisce per ritardare definitivamente la realizzabilità dell'opera.
        Per porre rimedio a questa scandalosa e non oltre sostenibile situazione, il legislatore approvò l'articolo 19 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, con cui, limitatamente al settore dei lavori pubblici, si introducevano norme di velocizzazione del procedimento che, nel puntare direttamente al giudizio di merito, tentavano di ridurre il ricorso alla concessione della sospensiva che, francamente, veniva, e, purtroppo, tuttora viene concessa con eccessiva generosità ed in maniera automatica nonché, quasi sempre, senza alcun apprezzamento né di merito né di opportunità.
        In tale senso emblematica è stata la vicenda dei lavori relativi alla ricostruzione della Cattedrale di Noto, bloccati dopo una serie di provvedimenti legislativi e amministrativi finalizzati ad accelerarne l'esecuzione, per l'impugnativa di un consorzio di imprese che non aveva ottenuto l'appalto, ma che invece, senza il benché minimo appiglio giuridico, ricorrendo ad un giudice non competente (tribunale amministrativo regionale del Lazio, in luogo del tribunale amministrativo regionale della Sicilia) ha ottenuto la sospensiva.
        La vicenda del Duomo di Noto non solo ha evidenziato come l'articolo 19 del decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, non era in alcun modo sufficiente a rimuovere le incrostazioni che impedivano la veloce esecuzione dei pubblici appalti nel nostro Paese, ma è stata altresì utile anche per comprendere la sostanziale incapacità della norma a fronteggiare l'altro delicato aspetto della problematica e cioè la possibilità del ricorso ad un giudice incompetente che, pur impossibilitato in linea di diritto a esprimersi nel merito del giudizio, per una prassi consolidata è però in grado di pronunciarsi in ordine alla sospensiva. Tuttavia, non c'è purtroppo solo il "caso Noto". Nel mese di febbraio 1999 il Ministro dei lavori pubblici, Micheli, pronunciò una dura requisitoria contro la giustizia amministrativa "blocca-cantieri", citando i casi altrettanto emblematici dei lavori sospesi per la ricostruzione dei teatri "La Fenice" di Venezia e "Arcimboldo" di Milano e dell'Auditorium della Capitale. Qualche mese dopo nella stessa lunghezza d'onda furono esternate le opinioni in materia del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Amato, che, in occasione della presentazione del Documento di programmazione economica e finanziaria, indicò, tra gli altri, l'obiettivo strategico di "strappare al Parlamento una norma che sottragga l'esecuzione dei progetti prioritari da inserire nel Documento di programmazione economica e finanziaria al blocco delle sospensive dinanzi ai tribunali amministrativi regionali", aggiungendo che questo "è uno dei guai principali della nostra inefficienza".
        Le conseguenze concrete di una simile situazione, lungi dal rappresentare quindi livelli accettabili di garanzia giuridica, danno piuttosto luogo ad effetti devastanti in ordine alla corretta esecutività dei lavori, per i quali, inoltre, ai legittimi assegnatari manca qualsiasi difesa e, perfino, la garanzia di una gestione del processo ispirata a condizioni minime di trasparenza. E' infatti scandaloso che chiunque possa scegliersi il giudice preferito che, pur intervenendo limitatamente alla sospensiva, nella maggior parte dei casi consente al ricorrente di perseguire i propri obiettivi, che non sempre sono degni di tutela giuridica.
        In tal senso nulla di nuovo è stato introdotto con la legge votata in conclusione della scorsa legislatura, relativa a disposizioni in materia di giustizia amministrativa che, lungi dal risolvere l'annosa questione, ha registrato la bocciatura di un emendamento che andava nella direzione di eliminare l'istituto della sospensiva, limitatamente ai procedimenti aventi per oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione, o procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, sostituendolo, come avviene in tutti i Paesi avanzati del mondo, con il diritto all'indennizzo. Una norma di civiltà che, da sola, avrebbe qualificato il provvedimento in questione. Purtroppo la ex maggioranza di sinistra non ebbe sufficiente coraggio ed impedì l'approvazione dell'emendamento che viene, con la presente proposta di legge, ripreso e riproposto all'attenzione del Parlamento.
        Con la proposta di legge in questione, quindi, si elimina l'istituto della sospensiva, unicamente per tutte le procedure connesse alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, riconoscendo il diritto all'indennizzo al ricorrente, nella misura che lo stesso giudice amministrativo adito riterrà di determinare.
        Per questi motivi e in considerazione dell'attesa che i cittadini, specie nelle aree economicamente più marginali, ripongono nell'esecuzione di tante opere pubbliche, allo stato bloccate, quali strumenti essenziali per lo sviluppo economico, civile e sociale, si raccomanda il celere esame e la conseguente rapida approvazione della presente proposta di legge.




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