XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 501




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il quattordicesimo comma dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

        "Le disposizioni di cui ai commi dal settimo al quattordicesimo non si applicano nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato aventi per oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, per i quali, fermi restando i termini processuali abbreviati per il giudizio di merito, l'eventuale accoglimento del ricorso comporterà unicamente il diritto ad un congruo indennizzo, la cui entità dovrà essere determinata dallo stesso giudice amministrativo adito".


Art. 2.

        1. Sono abrogate le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.



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