XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 501
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il quattordicesimo comma dell'articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, è
aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui ai commi dal settimo al
quattordicesimo non si applicano nei giudizi davanti ai
tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato
aventi per oggetto provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e attività
tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione
ed espropriazione delle aree ad esse destinate, per i quali,
fermi restando i termini processuali abbreviati per il
giudizio di merito, l'eventuale accoglimento del ricorso
comporterà unicamente il diritto ad un congruo indennizzo, la
cui entità dovrà essere determinata dallo stesso giudice
amministrativo adito".
Art. 2.
1. Sono abrogate le lettere a) e b) del comma
1 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, e successive modificazioni.