XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 807 - 1130-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
A.C. 807 e abb. recante la disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente;
rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo
unificato sono riconducibili in parte alla materia "tutela
della concorrenza", che l'articolo 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, e in parte alla materia
"professioni",che l'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente
tra lo Stato e le regioni;
rilevato che le disposizioni riconducibili alla materia
"professioni" si limitano a dettare dei principi fondamentali
per la regolamentazione dei requisiti che le imprese e i
singoli lavoratori debbono possedere per svolgere la
professione disciplinata dalle proposte di legge in esame;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminata la proposta di testo unificato delle proposte
di legge C 807 e C. 1130, recante "Disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus";
osservato che la proposta in esame detta una disciplina
organica dell'attività di noleggio di autobus con
conducente;
rilevato che l'articolo 10 prevede che gli agenti che
abbiano accertato una o più violazioni alle disposizioni di
cui agli articoli precedenti, una volta contestata la relativa
contravvenzione ed applicate le sanzioni pecuniarie previste,
sono tenuti a segnalare tali infrazioni alla regione che ha
rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
noleggio autobus con conducente in capo all'impresa
contravventrice per l'adozione degli eventuali ulteriori
provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni
regionali;
considerato che, al fine di eliminare possibili dubbi
interpretativi, andrebbe meglio chiarito l'ambito di
applicazione della disposizione in questione, apparendo
incongruo che sia comunicata alle Regioni, oltre che
l'applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle
disposizioni previste dal provvedimento in esame, anche
l'accertamento delle violazioni stesse, per cui appare
opportuno non assoggettare gli agenti accertatori all'obbligo
di comunicare tanto l'accertamento della violazione quanto, al
fine di non imporre a costoro anche l'obbligo di verificare
l'effettiva applicazione della relativa sanzione da parte di
un'altra autorità pubblica, l'applicazione della sanzioni;
sottolineato che l'omessa previsione di una disposizione
sanzionatoria a carico di chi svolge con autobus immatricolati
in Italia servizi di noleggio di autobus con conducente senza
essere autorizzato, come è invece previsto dall'articolo 11
per chi svolge tale attività con autobus immatricolati
all'estero, si giustifica solamente se si intende che la
disposizione sanzionatoria debba essere emanata dalle Regioni
ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 10, comma 1, le parole "gli agenti che
abbiano accertato una o più violazioni alle disposizioni di
cui agli articoli precedenti, una volta contestata la relativa
contravvenzione ed applicate le sanzioni pecuniarie previste,
sono tenuti a segnalare tali infrazioni" sono sostituite con
le seguenti: "In caso di violazione delle disposizioni di cui
agli articoli precedenti, l'autorità che procede
all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale
violazione".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione
ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
sul testo unificato elaborato dalla Commissione di
merito:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
807 Duca e C. 1130 Sanza, recante "Disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di meglio definire la natura giuridica del documento fiscale
di cui all'articolo 9 del testo, al fine di chiarire se esso
abbia una valenza esclusivamente probatoria della regolarità
fiscale del servizio svolto, ai fini esclusivi
dell'accertamento, ovvero abbia una portata più vasta in
relazione agli obblighi della regolare tenuta delle scritture
contabili previsti dalla disciplina vigente per l'impresa di
trasporto;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di specificare la qualificazione giuridica del provvedimento
del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unificato.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
807 Duca e C. 1130 Sanza, come risultante dagli emendamenti
approvati in Commissione, recante "Disciplina dell'attività di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente";
considerata positivamente la più puntuale
regolamentazione e maggiore qualificazione del settore che
costituisce uno strumento di integrazione del sistema
complesso del trasporto collettivo sempre più rilevante e
un'insostituibile supporto del turismo;
valutate idonee le disposizioni volte a garantire e
favorire la concorrenza e la parità di accesso tra le imprese
e la definizione dei requisiti necessari;
considerato che, nel quadro dell'attuale avanzato
processo di decentramento delle funzioni amministrative, pare
quantomeno singolare che la fase autorizzatoria di cui
all'articolo 5 sia accentrata in capo alle regioni, e non
attribuita ai comuni;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
approfondisca la Commissione di merito l'effettiva
opportunità che, fermo restando quanto disposto all'articolo 4
relativamente agli adempimenti regionali, il rilascio
dell'autorizzazione e le relative procedure siano poste in
capo ai comuni, così come le verifiche periodiche per
l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali
è stata rilasciata l'autorizzazione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, sarebbe opportuno
precisare se con l'espressione "lavoratori dipendenti" si
intenda riferirsi ai lavoratori subordinati a tempo
indeterminato; andrebbe inoltre esplicata la possibilità di
avvalersi del rapporto di lavoro a tempo parziale; infine,
poiché è previsto che possano essere conducenti i
collaboratori familiari, sarebbe opportuno prevedere la
possibilità di utilizzare anche il rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa;
b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno
chiarire se sia obbligatorio applicare i contratti collettivi
di categoria.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di lege C.
807 Duca e C. 1130 Sanza,
rilevato che la materia del trasporto di persone è
attualmente disciplinata da direttive comunitarie che sono già
state oggetto di recepimento nell'ordinamento italiano;
sottolineata, in particolare, l'esigenza di assicurare
la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di
accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio
dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle
persone, come previsto all'articolo 1, comma 3, lettera a),
del testo unificato in oggetto,
esprime
PARERE FAVOREVOLE