XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 807 - 1130-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge A.C. 807 e abb. recante la disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

            rilevato che le disposizioni recate dal suddetto testo unificato sono riconducibili in parte alla materia "tutela della concorrenza", che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte alla materia "professioni",che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

            rilevato che le disposizioni riconducibili alla materia "professioni" si limitano a dettare dei principi fondamentali per la regolamentazione dei requisiti che le imprese e i singoli lavoratori debbono possedere per svolgere la professione disciplinata dalle proposte di legge in esame;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


La II Commissione,

            esaminata la proposta di testo unificato delle proposte di legge C 807 e C. 1130, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus";

            osservato che la proposta in esame detta una disciplina organica dell'attività di noleggio di autobus con conducente;

            rilevato che l'articolo 10 prevede che gli agenti che abbiano accertato una o più violazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, una volta contestata la relativa contravvenzione ed applicate le sanzioni pecuniarie previste, sono tenuti a segnalare tali infrazioni alla regione che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente in capo all'impresa contravventrice per l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni regionali;

            considerato che, al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi, andrebbe meglio chiarito l'ambito di applicazione della disposizione in questione, apparendo incongruo che sia comunicata alle Regioni, oltre che l'applicazione delle sanzioni derivanti dalle violazioni delle disposizioni previste dal provvedimento in esame, anche l'accertamento delle violazioni stesse, per cui appare opportuno non assoggettare gli agenti accertatori all'obbligo di comunicare tanto l'accertamento della violazione quanto, al fine di non imporre a costoro anche l'obbligo di verificare l'effettiva applicazione della relativa sanzione da parte di un'altra autorità pubblica, l'applicazione della sanzioni;

            sottolineato che l'omessa previsione di una disposizione sanzionatoria a carico di chi svolge con autobus immatricolati in Italia servizi di noleggio di autobus con conducente senza essere autorizzato, come è invece previsto dall'articolo 11 per chi svolge tale attività con autobus immatricolati all'estero, si giustifica solamente se si intende che la disposizione sanzionatoria debba essere emanata dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento in esame,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente condizione:

            all'articolo 10, comma 1, le parole "gli agenti che abbiano accertato una o più violazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, una volta contestata la relativa contravvenzione ed applicate le sanzioni pecuniarie previste, sono tenuti a segnalare tali infrazioni" sono sostituite con le seguenti: "In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, l'autorità che procede all'applicazione della sanzione è tenuta a segnalare tale violazione".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 807 Duca e C. 1130 Sanza, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente",

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire la natura giuridica del documento fiscale di cui all'articolo 9 del testo, al fine di chiarire se esso abbia una valenza esclusivamente probatoria della regolarità fiscale del servizio svolto, ai fini esclusivi dell'accertamento, ovvero abbia una portata più vasta in relazione agli obblighi della regolare tenuta delle scritture contabili previsti dalla disciplina vigente per l'impresa di trasporto;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la qualificazione giuridica del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 9, comma 2, del testo unificato.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 807 Duca e C. 1130 Sanza, come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione, recante "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente";

            considerata positivamente la più puntuale regolamentazione e maggiore qualificazione del settore che costituisce uno strumento di integrazione del sistema complesso del trasporto collettivo sempre più rilevante e un'insostituibile supporto del turismo;

            valutate idonee le disposizioni volte a garantire e favorire la concorrenza e la parità di accesso tra le imprese e la definizione dei requisiti necessari;

            considerato che, nel quadro dell'attuale avanzato processo di decentramento delle funzioni amministrative, pare quantomeno singolare che la fase autorizzatoria di cui all'articolo 5 sia accentrata in capo alle regioni, e non attribuita ai comuni;

            
esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con la seguente osservazione:

            approfondisca la Commissione di merito l'effettiva opportunità che, fermo restando quanto disposto all'articolo 4 relativamente agli adempimenti regionali, il rilascio dell'autorizzazione e le relative procedure siano poste in capo ai comuni, così come le verifiche periodiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


        La XI Commissione,

            esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 8, comma 1, sarebbe opportuno precisare se con l'espressione "lavoratori dipendenti" si intenda riferirsi ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato; andrebbe inoltre esplicata la possibilità di avvalersi del rapporto di lavoro a tempo parziale; infine, poiché è previsto che possano essere conducenti i collaboratori familiari, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di utilizzare anche il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

            b) all'articolo 8, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se sia obbligatorio applicare i contratti collettivi di categoria.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di lege C. 807 Duca e C. 1130 Sanza,

            rilevato che la materia del trasporto di persone è attualmente disciplinata da direttive comunitarie che sono già state oggetto di recepimento nell'ordinamento italiano;
            sottolineata, in particolare, l'esigenza di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, come previsto all'articolo 1, comma 3, lettera a), del testo unificato in oggetto,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE




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