XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 807 - 1130-A
TESTO
unificato della Commissione
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Art. 1.
(Oggetto e finalità).
1. L'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori
su strada rientra nella sfera della libertà di iniziativa
economica ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, cui
possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di
carattere sociale o prescrizioni finalizzate alla tutela della
concorrenza secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287.
2. La presente legge stabilisce i principi e le norme
generali a tutela della concorrenza nell'ambito dell'attività
di trasporto effettuata mediante servizi di noleggio di
autobus con conducente, nel rispetto dei principi e dei
contenuti normativi fissati dall'ordinamento comunitario.
3. Ai sensi della presente legge, costituisce distorsione
della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con
sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità
delle imprese nazionali.
4. Scopo della presente legge, nei limiti di cui al comma
1 del presente articolo, è garantire in particolare:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero
esercizio dell'attività in riferimento alla libera
circolazione delle persone;
b) la sicurezza dei viaggiatori trasportati,
l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle
condizioni di lavoro.
Art. 2.
(Definizioni e classificazioni).
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di
autobus con conducente quelle che, in possesso dei requisiti
relativi all'accesso alla professione di trasportatore su
strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive
modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con
le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti
alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la
disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si
intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da
una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da
terzi committenti o offerti direttamente a gruppi
precostituiti, con preventiva definizione del periodo di
effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo
dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al
servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i
singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti
dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni.
4. Le imprese di trasporto di viaggiatori con autobus
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente possono
gestire anche i servizi di noleggio di autoveicoli con
conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo
possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto,
locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di
riservato dominio.
Art. 3.
(Definizione dei parametri di riferimento).
1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire
condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel
settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza
su base territoriale, definisce con propria deliberazione i
parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle
singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in
relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla
sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).
1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle
prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività
di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai
committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di
subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della
regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di
rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare
condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle
imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni
adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano
rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza
di cui alla presente legge.
2. Tra le competenze settoriali, particolare rilievo
assumono quelle volte:
a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalità e le procedure per
l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti
previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo
svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su
strada.
3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e
sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali
esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai
fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a
livello comunitario, le regioni istituiscono il registro
regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di
viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e
provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari
delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la
specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini
della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello
stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese
professionali di noleggio di autobus con conducente aventi
sede sul territorio italiano.
Art. 5.
(Accesso al mercato).
1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è
subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei
requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada
di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle
regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette
imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione
aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo
svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus
con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare
all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali.
L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro,
subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale
rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed
effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità
professionale esteso all'attività internazionale.
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle
verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in
base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere
conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato
in base ad essa.
Art. 6.
(Disposizioni concernenti i conducenti).
1. I conducenti degli autobus adibiti al servizio di
noleggio di autobus con conducente possono essere lavoratori
dipendenti, lavoratori con contratto a termine o altre
tipologie contrattuali per lavoro temporaneo consentite dalla
legge, titolari, soci e collaboratori familiari di imprese
titolari delle relative autorizzazioni.
2. La qualità di dipendente o di lavoratore con contratto
di prestazioni di lavoro temporaneo deve risultare da una
dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla
quale, nel caso di lavoratore dipendente, risultino, altresì,
gli estremi della registrazione a libro matricola ed il
rispetto dei contratti collettivi di categoria. Tale
documentazione deve essere in possesso del dipendente e del
lavoratore in servizio. La qualità di titolare, socio e
collaboratore familiare deve risultare dal registro delle
imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura competente per territorio.
3. Nell'elenco di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 dopo il punto 52, è
inserito il seguente:
"52-bis. Attività di noleggio di autobus con
conducente svolta da personale che abbia, nell'anno solare, un
periodo di inattività non inferiore a trenta giorni
consecutivi o a sessanta non consecutivi".
4. L'impresa che contravviene alle disposizioni del
presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 500 euro a 2.000 euro.
Art. 7.
(Documento fiscale).
1. Ai fini della prova della regolarità fiscale del
servizio svolto, l'impresa di trasporto deve compilare per
ogni servizio di noleggio, inteso per tale anche una pluralità
di prestazioni similari svolte nel corso di una stessa
giornata, un documento con numerazione progressiva da
conservare a bordo dell'autobus o degli autobus in caso di
prestazioni plurime a prova della regolarità fiscale del
servizio svolto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative,
determina, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il contenuto e le
modalità di compilazione del documento di cui al comma 1.
3. Il documento fiscale di cui al comma 1 deve trovarsi a
bordo dell'autobus in occasione del servizio per il quale è
compilato e deve essere conservato dall'impresa di trasporto
per un periodo di cinque anni.
4. In caso di mancata compilazione del documento fiscale
di cui al comma 1 l'impresa contravventrice è soggetta alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro
2.000 euro.
5. L'impresa che non conservi per il periodo quinquennale
prescritto il documento fiscale di cui al comma 1 è
assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 8.
(Sanzioni amministrative conseguenti
e connesse).
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla
presente legge l'autorità che procede all'applicazione della
sanzione è tenuta a segnalare tale violazione alla regione che
ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di
noleggio di autobus con conducente in capo all'impresa
contravventrice per l'adozione degli eventuali, ulteriori
provvedimenti previsti dalle rispettive disposizioni
regionali.
Art. 9.
(Infrazioni compiute da autobus
immatricolati all'estero).
1. Chiunque svolga con autobus immatricolati all'estero
servizi di noleggio di autobus con conducente privi delle
autorizzazioni o dei documenti di controllo previsti dalla
normativa nazionale o comunitaria è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a
6.000 euro, nonché alla sanzione accessoria del sequestro del
veicolo ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta di un terzo nei
casi in cui il servizio di trasporto venga effettuato con
modalità diverse da quelle indicate nell'autorizzazione o nel
documento di controllo.
Art. 10.
(Servizi internazionali di noleggio in Stati non
appartenenti alla Unione europea).
1. Ai servizi occasionali o continuativi di noleggio di
autobus con conducente interessanti il territorio di Stati non
appartenenti all'Unione europea si applicano le disposizioni
di accesso e di contingentamento previste dagli specifici
accordi bilaterali attraverso il rilascio delle apposite
autorizzazioni.
2. I servizi di cui al comma 1, ove compiuti in violazione
delle disposizioni nazionali e regionali di settore, sono
soggetti al regime sanzionatorio di cui all'articolo 9.
Art. 11.
(Norme transitorie).
1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente
rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni
abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni in
materia, sulla base degli elementi di tutela previsti dalla
presente legge, conservano la loro efficacia fino a quando
non siano sostituite dalle autorizzazioni di cui
all'articolo 5.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le licenze di noleggio di cui al comma 1 non possono essere
cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e
delle condizioni necessari per l'acquisizione delle nuove
autorizzazioni.
Art. 12.
(Disposizioni finali).
1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto o
incompatibili con le disposizioni della presente legge.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi centoventi
giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.