XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 538 - 672 - 1508 - 2092 - 2229 - 2302-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 538 ed abbinate recante modifiche al codice di procedura civile;

          rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali e ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

          preso atto che all'articolo 9 si prevede, con una modifica all'articolo 149 del codice di procedura civile, che la notificazione si intende eseguita, per il notificante, alla data di spedizione,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunitą di modificare l'articolo 9 del suddetto testo unificato al fine di specificare, nel senso indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 477 del 2002, che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


              esaminato il testo unificato dei progetti di legge C. 538 Bonito ed abbinati, recante modifiche al codice di procedura penale, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) in riferimento all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di specificare che gli interessi legali sono dovuti in misura doppia in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi non pił appellabili;

              b) in riferimento all'articolo 14, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di mantenere la disposizione, in quanto il nuovo testo del primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile risulta letteralmente identico a quello attualmente in vigore;

              c) in riferimento all'articolo 28-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di precisare che le scritture private di cui al comma 2, capoverso 3-bis, devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile;

              d) in riferimento agli articoli 68 e 69, valuti la Commissione di merito l'opportunitą di riferire le modifiche alla disciplina relativa al contributo unificato di iscrizione a ruolo all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, in quanto sia l'articolo 9, comma 2, della legge n. 488 del 1999, sia la tabella 1 allegata alla stessa legge n. 488 sono stati abrogati dall'articolo 299 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


        La VIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 538 e abbinate, "Modifiche al codice di procedura civile",

              rilevato che il contenuto del provvedimento reca disposizioni che non investono profili di specifica competenza della stessa Commissione,

              esprime:

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.




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