XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 538 - 672 - 1508 - 2092 - 2229 - 2302-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
538 ed abbinate recante modifiche al codice di procedura
civile;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali
e ordinamento civile e penale" che l'articolo 117, secondo
comma, lettera l), della Costituzione, riserva alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato;
preso atto che all'articolo 9 si prevede, con una
modifica all'articolo 149 del codice di procedura civile, che
la notificazione si intende eseguita, per il notificante, alla
data di spedizione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunitą di modificare
l'articolo 9 del suddetto testo unificato al fine di
specificare, nel senso indicato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 477 del 2002, che la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di consegna
dell'atto all'ufficiale giudiziario.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
esaminato il testo unificato dei progetti di legge C.
538 Bonito ed abbinati, recante modifiche al codice di
procedura penale, come modificato dagli emendamenti approvati
dalla Commissione di merito;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) in riferimento all'articolo 2, valuti la
Commissione di merito l'opportunitą di specificare che gli
interessi legali sono dovuti in misura doppia in relazione ai
crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali
esecutivi non pił appellabili;
b) in riferimento all'articolo 14, valuti la
Commissione di merito l'opportunitą di mantenere la
disposizione, in quanto il nuovo testo del primo comma
dell'articolo 183 del codice di procedura civile risulta
letteralmente identico a quello attualmente in vigore;
c) in riferimento all'articolo 28-bis,
valuti la Commissione di merito l'opportunitą di precisare che
le scritture private di cui al comma 2, capoverso 3-bis,
devono essere autenticate ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile;
d) in riferimento agli articoli 68 e 69, valuti
la Commissione di merito l'opportunitą di riferire le
modifiche alla disciplina relativa al contributo unificato di
iscrizione a ruolo all'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 115 del 2002, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, in quanto sia l'articolo 9, comma 2, della legge
n. 488 del 1999, sia la tabella 1 allegata alla stessa legge
n. 488 sono stati abrogati dall'articolo 299 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 115.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge n.
538 e abbinate, "Modifiche al codice di procedura civile",
rilevato che il contenuto del provvedimento reca
disposizioni che non investono profili di specifica competenza
della stessa Commissione,
esprime:
NULLA OSTA
all'ulteriore corso del provvedimento.