XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 538 - 672 - 1508 - 2092 - 2229 - 2302-A




TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE


Modifiche al codice di procedura civile.


Art. 1.

        1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di consiglio. Contro il decreto di inammissibilità della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo".


Art. 2.

        1. All'articolo 1284 del codice civile, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        "Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi".


Art. 3.

        1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le parole: "le lire cinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "i cinquemila euro".

Art. 4.

        1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a seimila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice";

                b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro".


Art. 5.

        1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        "Il giudice, nella liquidazione degli onorari della difesa, è tenuto a conformarsi alla quantificazione che risulta dalla nota spese del difensore della parte, se vistata dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati".


Art. 6.

        1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

            "Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti".


Art. 7.

        1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 96 - (Responsabilità aggravata). Se risulta che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia, la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, anche d'ufficio, condanna l'attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre volte le spese di lite.
        In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche non patrimoniali".


Art. 8.

        1. All'articolo 145, primo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone nell'atto la qualità".
        2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma dell'articolo 140".


Art. 9.

        1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "La notificazione si intende eseguita per il notificante alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario".

Art. 10.

        1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione";

                b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da tale data decorre il termine per la costituzione".


Art. 11.

        1. All'articolo 170, secondo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione si applica anche agli atti di impugnazione".


Art. 12.

        1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice istruttore procede all'immediata trattazione della causa a norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170".

Art. 13.

        1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Nella prima udienza di trattazione, o in quelle eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte, può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria".


Art. 14.

        1. All'articolo 186-quater del codice di procedura civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza".


Art. 15.

        1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

        "Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto depositato in cancelleria".


Art. 16.

        1. All'articolo 189 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma il secondo periodo è soppresso;

                b) il secondo comma è abrogato.

Art. 17.

        1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Le comparse conclusionali devono essere depositate entro il termine di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Tali termini sono prorogabili una sola volta su istanza di tutte le parti costituite, rispettivamente fino ad un massimo di sessanta e di venti giorni".


Art. 18.

        1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "Art. 195-bis. - (Termine per il deposito delle osservazioni dei consulenti di parte). I consulenti di parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto, che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito della relazione; il predetto termine ha carattere perentorio; il consulente tecnico d' ufficio allega alla relazione le osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al riguardo".


Art. 19.

        1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private di comparire in udienza, può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
        Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento".

Art. 20.

        1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa".


Art. 21.

        1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, fissa, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve essere eseguita.
        Con la stessa pronuncia il giudice stabilisce, avuto riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti, la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne sia iniziata l'esecuzione forzata.
        Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".

Art. 22.

        1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 283 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello). Il giudice dell'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con cauzione o senza".


Art. 23.

        1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza). La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma".


Art. 24.

        1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:

        "Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.
        Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell'articolo 291".


Art. 25.

        1. All'articolo 369, primo comma, del codice di procedura civile, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".

Art. 26.

        1. L'articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 379. - (Discussione). All'udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
        Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.
        Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche".


Art. 27.

        1. All'articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il Presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per ulteriori trenta giorni";

                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.
        La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di improcedibilità dell'appello.
        Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione, tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente".


Art. 28.

        1. All'articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al numero 3) dopo la parola: "danaro" sono inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di rilascio";

                b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

        "3-bis) le scritture private autenticate relativamente alle obbligazioni di somme di denaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute".


Art. 29.

        1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

        "Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
        L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi dell'articolo 371-bis del codice penale.
        Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale, e da tale momento i beni indicati dal debitore sono considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale.
        Qualora a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo comma".


Art. 30.

        1. All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569".


Art. 31.

        1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il primo comma è sostituito dal seguente:

        "Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo";

                b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

        "Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli a estendere il pignoramento; se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione".

Art. 32.

        1. All'articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestrari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo".


Art. 33.

        1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 512. - Risoluzione delle controversie). Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
        Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata".


Art. 34.

        1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) il primo comma è abrogato;

                b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

        "Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529".


Art. 35.

        1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 525" e le parole: ", se muniti di titolo esecutivo," sono soppresse.


Art. 36.

        1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.


Art. 37.

        1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) il primo comma è abrogato;


                b) al secondo comma, le parole: "a norma del comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dopo l'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione".


Art. 38.

        1. All'articolo 532 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Vendita a mezzo di commissionario o ufficiale giudiziario";

                b) al primo comma, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "o all'ufficiale giudiziario";

                c) al secondo comma, dopo la parola: "commissionario" sono inserite le seguenti: "o all'ufficiale giudiziario".


Art. 39.

        1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà";
                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza".


Art. 40.

        1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

        "I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485".


Art. 41.

        1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo 563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti".


Art. 42.

        1. All'articolo 567 del codice di procedura civile, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

        "I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo 630".

Art. 43.

        1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "L'offerta non è efficace se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto".


Art. 44.

        1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere";

                b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

            "Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto".


Art. 45.

        1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

        "Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
        Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
        Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
        Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
        Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa".


Art. 46.

        1. All'articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".


Art. 47.

        1. All'articolo 591-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo la parola: "sede" è inserita la seguente: "preferibilmente".


Art. 48.

        1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

            "L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà".


Art. 49.

        1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "venti";

                b) al secondo comma, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "venti".


Art. 50.

        1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il giudice provvede analogamente, anche sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma";

                b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma".


Art. 51.

        1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è sostituito dal seguente:

            "Art. 629. - (Rinuncia). Il processo si estingue se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306".


Art. 52.

        1. All'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da: "gli estratti" fino a: "tenute" sono sostituite dalle seguenti: "le fatture e gli altri documenti commerciali".


Art. 53.

        1. All'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato," sono inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni,".


Art. 54.

        1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:


                a) dopo la parola: "sospendere" sono inserite le seguenti: "o revocare anche in parte";

                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 655".


Art. 55.

        1. All'articolo 669-octies del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

                b) al secondo comma, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

                c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:

        "Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo.
        Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel caso di mancato inizio del giudizio di merito, il provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze".


Art. 56.

        1. All'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

            "Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione".


Art. 57.

        1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

            "Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
        Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
        Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
        Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".


Art. 58.

        1. All'articolo 703 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

        "Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili";

                b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
        Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma".


Art. 59.

        1. All'articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:

            "La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703".

Art. 60.

        1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

            "In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con cauzione o senza".


Art. 61.

        1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile a disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di procedura civile", è sostituito dal seguente:

            "Art. 87. - (Produzione di documenti). I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170, ultimo comma, del codice".


Art. 62.

        1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "L'intimazione a cura del difensore contiene:

            1) l'indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

            2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;

            3) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

            4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione abbia dato causa".


Art. 63.

        1. Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:

        "Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:

            1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

            2) una sommaria descrizione degli stessi;

            3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;

            4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;

            5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all'atto del pignoramento. Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.

        Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.
        Le parti possono depositare all'udienza note alla consulenza purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al secondo comma; in tale caso il perito interverrà all'udienza per rendere i chiarimenti".


Art. 64.

        1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

        "Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
        Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente";
                b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

        "Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni" e della data di restituzione.
        Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non ritirato" e della data di restituzione";

                c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

        "La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore";

                d) al quinto comma, dopo le parole: "presso l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua dipendenza";

                e) il sesto comma è abrogato.


Art. 65.

        1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) alla rubrica, le parole: "Esenzione fiscale" sono soppresse;

                b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del codice di procedura civile";

                c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.


Art. 66.

        1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.

        5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice".



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