XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 538 - 672 - 1508 - 2092 - 2229 - 2302-A
TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE
Modifiche al codice di procedura civile.
Art. 1.
1. All'articolo 274 del codice civile, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
"Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di
consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende
promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti
e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto che
dichiara l'inammissibilità si può proporre reclamo con ricorso
alla corte d'appello, che pronuncia anch'essa in camera di
consiglio. Contro il decreto di inammissibilità della corte
d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il
tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la
prosecuzione del processo. La corte d'appello o la Corte di
cassazione che, in sede di impugnazione, dichiara ammissibile
la domanda, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione
del processo".
Art. 2.
1. All'articolo 1284 del codice civile, dopo il secondo
comma, è inserito il seguente:
"Sono dovuti interessi in misura doppia del saggio fissato
a norma del primo comma in relazione ai crediti liquidati in
forza di provvedimenti giudiziali esecutivi".
Art. 3.
1. All'articolo 2721, primo comma, del codice civile, le
parole: "le lire cinquemila" sono sostituite dalle seguenti:
"i cinquemila euro".
Art. 4.
1. All'articolo 7 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace è competente per le cause relative a
beni mobili di valore non superiore a seimila euro, quando
dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro
giudice";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace è altresì competente per le cause di
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli
e di natanti, purché il valore della controversia non superi
venticinquemila euro".
Art. 5.
1. All'articolo 91 del codice di procedura civile, dopo il
primo comma, è inserito il seguente:
"Il giudice, nella liquidazione degli onorari della
difesa, è tenuto a conformarsi alla quantificazione che
risulta dalla nota spese del difensore della parte, se vistata
dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati".
Art. 6.
1. All'articolo 92 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti
motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice
può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le
parti".
Art. 7.
1. L'articolo 96 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 96 - (Responsabilità aggravata). Se risulta
che la parte soccombente ha agito, anche in via cautelare, o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero ha
proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile o
infondata, il giudice, anche d'ufficio, la condanna al
pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di
tre volte le spese di lite liquidate; nel caso di contumacia,
la somma è liquidata in favore dell'Agenzia delle entrate del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il giudice che
accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un
provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o
iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta
l'esecuzione forzata, anche d'ufficio, condanna l'attore o il
creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza al
pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di tre
volte le spese di lite.
In entrambi i casi, su istanza della parte danneggiata, il
giudice provvede, altresì, alla liquidazione dei danni anche
non patrimoniali".
Art. 8.
1. All'articolo 145, primo comma, del codice di procedura
civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al
portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può
anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141,
alla persona fisica che rappresenta l'ente indicandone
nell'atto la qualità".
2. All'articolo 145 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei
commi precedenti, la notificazione alla persona fisica
indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere
eseguita anche a norma dell'articolo 140".
Art. 9.
1. All'articolo 149 del codice di procedura civile, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La notificazione si intende eseguita per il notificante
alla data di consegna dell'atto all'ufficiale
giudiziario".
Art. 10.
1. All'articolo 165 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il difensore, che faccia espressa riserva di
produzione dell'originale all'udienza di comparizione, può
depositare anche copia fotostatica dell'atto di citazione";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se la citazione è notificata a più persone, l'originale
della citazione, ovvero la copia fotostatica in caso di
riserva di cui al primo comma, deve essere inserito nel
fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione e da
tale data decorre il termine per la costituzione".
Art. 11.
1. All'articolo 170, secondo comma, del codice di
procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La disposizione si applica anche agli atti di
impugnazione".
Art. 12.
1. All'articolo 180 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se vi è istanza di tutte le parti costituite il giudice
istruttore procede all'immediata trattazione della causa a
norma dell'articolo 183. Altrimenti fissa a data successiva la
prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto
costituito, che ne faccia richiesta, un termine perentorio non
inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le
eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio. La trattazione della causa davanti al giudice
istruttore è orale. Se richiesto, il giudice istruttore può
autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo
comma dell'articolo 170".
Art. 13.
1. All'articolo 184 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Nella prima udienza di trattazione, o in quelle
eventualmente fissata ai sensi dell'articolo 183, ultimo
comma, il giudice istruttore, salva l'applicazione
dell'articolo 187, ammette i mezzi di prova proposti che
ritiene ammissibili e rilevanti; ovvero, su istanza di parte,
può rinviare ad altra udienza, assegnando un termine entro il
quale le parti possono produrre documenti e indicare mezzi di
prova anche non richiesti in precedenza, nonché un altro
termine per l'eventuale indicazione di prova contraria".
Art. 14.
1. All'articolo 186-quater del codice di procedura
civile, il quarto comma è sostituito dal seguente:
"L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza
impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non
manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o
dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e
depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la
sentenza".
Art. 15.
1. All'articolo 187 del codice di procedura civile, dopo
il terzo comma è inserito il seguente:
"Se richiesto da tutte le parti, il giudice rimette la
causa al collegio per la decisione di questioni preliminari di
merito o pregiudiziali di rito, invitando le parti alla
immediata precisazione delle conclusioni, ovvero entro un
termine non superiore a venti giorni, a mezzo di atto
depositato in cancelleria".
Art. 16.
1. All'articolo 189 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma il secondo periodo è
soppresso;
b) il secondo comma è abrogato.
Art. 17.
1. All'articolo 190 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Le comparse conclusionali devono essere depositate entro
il termine di sessanta giorni dalla rimessione della causa al
collegio e le memorie di replica entro i venti giorni
successivi. Tali termini sono prorogabili una sola volta su
istanza di tutte le parti costituite, rispettivamente fino ad
un massimo di sessanta e di venti giorni".
Art. 18.
1. Dopo l'articolo 195 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 195-bis. - (Termine per il deposito delle
osservazioni dei consulenti di parte). I consulenti di
parte possono redigere osservazioni conclusive, per iscritto,
che devono essere trasmesse al consulente tecnico d'ufficio
fino a dieci giorni prima della data fissata per il deposito
della relazione; il predetto termine ha carattere perentorio;
il consulente tecnico d' ufficio allega alla relazione le
osservazioni ricevute, aggiungendo le proprie valutazioni al
riguardo".
Art. 19.
1. All'articolo 250 del codice di procedura civile, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle
parti private di comparire in udienza, può essere effettuata
dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con
lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice
copia dell'atto inviato, attestandone la conformità
all'originale, e l'avviso di ricevimento".
Art. 20.
1. All'articolo 255 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il
giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure
dispone l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza lo condanna ad una pena
pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000
euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la
mancata comparizione abbia dato causa".
Art. 21.
1. All'articolo 282 del codice di procedura civile sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di
condanna, fissa, in relazione alla complessità della
prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per
l'adempimento, il termine entro il quale l'obbligazione deve
essere eseguita.
Con la stessa pronuncia il giudice stabilisce, avuto
riguardo alla natura e al valore della prestazione, nonché
alla qualità, al comportamento e agli interessi delle parti,
la somma che l'obbligato deve corrispondere in caso di
inosservanza del predetto termine, determinata in relazione a
ogni giorno di ritardo, a ogni singola violazione, ovvero in
un ammontare fisso. Gli effetti della pronuncia dipendono
dall'efficacia esecutiva della sentenza e durano finché non ne
sia iniziata l'esecuzione forzata.
Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si
applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di
cui all'articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili
urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla
legge o dalle parti una diversa misura coercitiva".
Art. 22.
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 283 - (Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
in appello). Il giudice dell'appello su istanza di parte,
proposta con l'impugnazione principale o con quella
incidentale, quando può derivarne gravissimo danno o
sussistano fondati motivi, sospende in tutto o in parte
l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata,
con cauzione o senza".
Art. 23.
1. L'articolo 285 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 285. - (Modo di notificazione della sentenza).
La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del
termine per l'impugnazione, si fa su istanza di parte, a norma
dell'articolo 170, primo, secondo e terzo comma".
Art. 24.
1. All'articolo 319 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dai seguenti:
"Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la
citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la
relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I
termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti
giorni dalla notificazione per l'attore e in venticinque
giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei
assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino
alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in
tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni
dell'articolo 291".
Art. 25.
1. All'articolo 369, primo comma, del codice di procedura
civile, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente:
"trenta".
Art. 26.
1. L'articolo 379 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 379. - (Discussione). All'udienza il relatore
riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il
contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non
vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del
controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è
previsto il suo intervento, espone oralmente le sue
conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a
svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche".
Art. 27.
1. All'articolo 380 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il dispositivo della sentenza o della
ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro
trenta giorni dalla deliberazione mediante deposito in
cancelleria, salvo che il Presidente, con decreto motivato
depositato entro lo stesso termine, ne disponga la proroga per
ulteriori trenta giorni";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"All'esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai
sensi dell'articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo
comma, può procedersi con la copia del dispositivo.
La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in
giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al
ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di
inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di
primo grado nel caso di dichiarazione di improcedibilità
dell'appello.
Ad ogni effetto, la sentenza o l'ordinanza si considerano
pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della
motivazione, tuttavia dal momento del deposito del dispositivo
ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice
dichiarato competente".
Art. 28.
1. All'articolo 474, secondo comma, del codice di
procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3) dopo la parola: "danaro" sono
inserite le seguenti: "e alle obbligazioni di consegna o di
rilascio";
b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
"3-bis) le scritture private autenticate
relativamente alle obbligazioni di somme di denaro e alle
obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute".
Art. 29.
1. All'articolo 492 del codice di procedura civile, dopo
il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto
al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice
dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di
domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per
l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza, le
successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L'ufficiale giudiziario, quando constata che i beni
assoggettati a pignoramento sono insufficienti per la
soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad
indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente
pignorabili e i luoghi in cui si trovano, previa ammonizione
che le dichiarazioni reticenti o mendaci sono punite ai sensi
dell'articolo 371-bis del codice penale.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo
verbale, e da tale momento i beni indicati dal debitore sono
considerati pignorati agli effetti dell'articolo 388, terzo
comma, del codice penale.
Qualora a seguito di intervento di altri creditori, il
compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore
procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di
procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente,
esercitare la facoltà di cui all'articolo 499, secondo
comma".
Art. 30.
1. All'articolo 495, primo comma, del codice di procedura
civile, le parole: "In qualsiasi momento anteriore alla
vendita" sono sostituite dalle seguenti: "Prima che sia
disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli
530, 552 e 569".
Art. 31.
1. All'articolo 499 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
"Oltre i creditori indicati nell'articolo 498, possono
intervenire solo i creditori che nei confronti del debitore
hanno un credito fondato su titolo esecutivo";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Ai creditori, intervenuti entro l'udienza fissata per
l'autorizzazione della vendita o per l'aggiudicazione, il
creditore pignorante ha facoltà di indicare, all'udienza o con
atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni
successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere,
l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e
di invitarli a estendere il pignoramento; se i creditori
intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle
indicazioni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro
preferito in sede di distribuzione".
Art. 32.
1. All'articolo 510, secondo comma, del codice di
procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai
creditori sequestrari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo
esecutivo".
Art. 33.
1. L'articolo 512 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 512. - Risoluzione delle controversie). Se, in
sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori
concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato
all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno
o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione,
il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, impugnabile
nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo
comma.
Il giudice può sospendere, in tutto o in parte, la
distribuzione della somma ricavata".
Art. 34.
1. All'articolo 525 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma
dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di
cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di
presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529".
Art. 35.
1. All'articolo 526 del codice di procedura civile, le
parole: "a norma del secondo comma e del terzo comma
dell'articolo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "a
norma dell'articolo 525" e le parole: ", se muniti di titolo
esecutivo," sono soppresse.
Art. 36.
1. L'articolo 527 del codice di procedura civile è
abrogato.
Art. 37.
1. All'articolo 528 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) al secondo comma, le parole: "a norma del comma
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dopo l'udienza
fissata per l'autorizzazione della vendita o per
l'assegnazione".
Art. 38.
1. All'articolo 532 del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente:
"Vendita a mezzo di commissionario o ufficiale
giudiziario";
b) al primo comma, dopo la parola:
"commissionario" sono inserite le seguenti: "o all'ufficiale
giudiziario";
c) al secondo comma, dopo la parola:
"commissionario" sono inserite le seguenti: "o all'ufficiale
giudiziario".
Art. 39.
1. All'articolo 546 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "da lui dovute" sono inserite
le seguenti: "e nei limiti dell'importo del credito precettato
aumentato della metà";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il
debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli
pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione
di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione,
convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza".
Art. 40.
1. All'articolo 560 del codice di procedura civile, dopo
il quarto comma è aggiunto il seguente:
"I provvedimenti di nomina e di revoca del custode e
l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca sono
dati con ordinanza costituente titolo esecutivo per il
rilascio e non impugnabile. Dopo l'aggiudicazione è sempre
sentito l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 485".
Art. 41.
1. L'articolo 564 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 564. - (Facoltà dei creditori intervenuti). I
creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo
563 partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e
possono provocarne i singoli atti".
Art. 42.
1. All'articolo 567 del codice di procedura civile,
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"I termini di cui al secondo comma possono essere
prorogati, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per
giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei
limiti di cui all'articolo 154. Se la proroga non è concessa o
non è richiesta, il giudice dell'esecuzione dichiara
l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile
carente della prescritta documentazione; si applica l'articolo
630".
Art. 43.
1. All'articolo 571 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"L'offerta non è efficace se l'offerente non presta
cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto".
Art. 44.
1. All'articolo 572 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è inferiore al valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, è sufficiente il
dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere";
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"Se l'offerta è pari o superiore al valore determinato a
norma dell'articolo 568, il giudice può fare luogo alla
vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di
migliore vendita all'incanto".
Art. 45.
1. L'articolo 584 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 584. - (Offerte dopo l'incanto). Avvenuto
l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto
entro il termine perentorio di dieci giorni, ma non sono
efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello
raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno mediante deposito in cancelleria,
prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella
offerta, oltre l'ammontare approssimativo delle spese di
vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice
la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma
dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando
il termine perentorio entro il quale possono essere fatte
ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in
aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche
gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine
fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella
misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del
terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il
giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
comma la perdita della cauzione a titolo di multa".
Art. 46.
1. All'articolo 585 del codice di procedura civile, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a
seguito di contratto di finanziamento che preveda il
versamento diretto delle somme erogate in favore della
procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo
immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di
trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei
gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del
credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti
del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni".
Art. 47.
1. All'articolo 591-bis, primo comma, del codice di
procedura civile, dopo la parola: "sede" è inserita la
seguente: "preferibilmente".
Art. 48.
1. All'articolo 608 del codice di procedura civile, il
primo comma è sostituito dal seguente:
"L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il
quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tre giorni prima
alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e
l'ora in cui procederà".
Art. 49.
1. All'articolo 617 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: "cinque" è
sostituita dalla seguente: "venti";
b) al secondo comma, la parola: "cinque" è
sostituita dalla seguente: "venti".
Art. 50.
1. All'articolo 624 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il giudice provvede analogamente, anche
sospendendo l'efficacia esecutiva del titolo, in caso di
opposizione ai sensi dell'articolo 615, primo comma";
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di
sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies. La disposizione si applica anche al
provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma".
Art. 51.
1. L'articolo 629 del codice di procedura civile, è
sostituito dal seguente:
"Art. 629. - (Rinuncia). Il processo si estingue
se il creditore pignorante e quelli intervenuti rinunciano
agli atti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni
dell'articolo 306".
Art. 52.
1. All'articolo 634, secondo comma, del codice di
procedura civile, le parole da: "gli estratti" fino a:
"tenute" sono sostituite dalle seguenti: "le fatture e gli
altri documenti commerciali".
Art. 53.
1. All'articolo 642, primo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: "pubblico ufficiale autorizzato," sono
inserite le seguenti: "ovvero se il ricorrente offre cauzione
per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e
danni,".
Art. 54.
1. All'articolo 649 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: "sospendere" sono inserite le
seguenti: "o revocare anche in parte";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Con il provvedimento di revoca della provvisoria
esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la
riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo
655".
Art. 55.
1. All'articolo 669-octies del codice di procedura
civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: "trenta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
b) al secondo comma, le parole: "trenta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i
seguenti:
"Nel caso di reclamo, i termini di cui ai commi precedenti
decorrono dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso
sul reclamo.
Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al
primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai
provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700
ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito,
previsti dal codice civile o da leggi speciali e ai
provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell'articolo
688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito; nel
caso di mancato inizio del giudizio di merito, il
provvedimento è modificabile e revocabile dal giudice che lo
ha emesso se si verificano mutamenti delle circostanze".
Art. 56.
1. All'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o
negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel
termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza
o dalla comunicazione".
Art. 57.
1. Dopo l'articolo 696 del codice di procedura civile è
inserito il seguente:
"Art. 696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite). L'espletamento di una
consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto
anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa
determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta
esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.
Il giudice procede a norma del secondo comma. Il consulente,
prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove
possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale
della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo
esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e
dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di
ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro".
Art. 58.
1. All'articolo 703 del codice di procedura civile, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis
e seguenti, in quanto compatibili";
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Con l'ordinanza che accoglie o respinge la domanda il
giudice provvede sulle spese del procedimento. L'ordinanza è
reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine
perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione
del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in
difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice
fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio
di merito, che è definito con sentenza non appellabile. Si
applica l'articolo 669-novies, terzo comma".
Art. 59.
1. All'articolo 704 del codice di procedura civile, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
"La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia
domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il
quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna
delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del
petitorio, ai sensi dell'articolo 703".
Art. 60.
1. All'articolo 830 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte
d'appello può sospendere l'esecutorietà del lodo quando può
derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con
cauzione o senza".
Art. 61.
1. L'articolo 87 delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile a disposizioni transitorie,
approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di
seguito denominate "disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile", è sostituito dal seguente:
"Art. 87. - (Produzione di documenti). I documenti
offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione ed
a norma dell'articolo 184 del codice, sono prodotti mediante
deposito in cancelleria ed il relativo elenco deve essere
comunicato alle parti nelle forme stabilite all'articolo 170,
ultimo comma, del codice".
Art. 62.
1. All'articolo 103 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'intimazione a cura del difensore contiene:
1) l'indicazione della parte richiedente e della
controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale è
stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità ed il domicilio della persona da
citare;
3) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione,
nonché il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione
non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a
norma dell'articolo 255 del codice, essere accompagnata a
mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di
una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a
1.000 euro, oltre che alla rifusione delle spese alle quali la
mancata comparizione abbia dato causa".
Art. 63.
1. Dopo l'articolo 173 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
"Art. 173-bis (Contenuto della relazione di stima e
compiti del perito). Il perito provvede alla redazione
della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e
dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione degli stessi;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se
occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con
particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati
in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene
che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i
vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine
edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere
storico-artistico del bene;
5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi
inefficaci all'atto del pignoramento. Il perito prima di ogni
attività controlla la completezza dei documenti di cui
all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al
giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai
creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non
costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza
fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo posta o
attraverso mezzi telematici.
Le parti possono depositare all'udienza note alla
consulenza purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni
prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le
modalità fissate al secondo comma; in tale caso il perito
interverrà all'udienza per rendere i chiarimenti".
Art. 64.
1. All'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
"Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del
destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente
postale non può recapitarlo per temporanea assenza del
destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle
persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso
giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito
presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario, a
cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve
essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella
cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o
dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del
soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale
difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è
stata richiesta e del numero di registro cronologico
corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo
dell'ufficio postale o della dipendenza presso cui il deposito
è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante
ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per
eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che,
decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi,
l'atto sarà restituito al mittente";
b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
"Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza
che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al
mittente in raccomandazione con annotazione in calce,
sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato,
dell'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci
giorni" e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato
depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza
che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in
raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta
dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione "non
ritirato" e della data di restituzione";
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
"La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni
dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del
piego, se anteriore";
d) al quinto comma, dopo le parole: "presso
l'ufficio postale" sono inserite le seguenti: "o una sua
dipendenza";
e) il sesto comma è abrogato.
Art. 65.
1. All'articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: "Esenzione fiscale"
sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice
unico, convoca le parti davanti a sé
provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli
281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del
codice di procedura civile";
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.
Art. 66.
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle
ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo
stesso è già stato versato.
5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i
procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli
altri provvedimenti del giudice".