XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 997
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Chiunque sia stato condannato, anche con sentenza di
primo grado, per qualunque delitto doloso non può trarre utile
alcuno dalla commercializzazione di memorie inerenti i fatti
per i quali ha subìto condanna.
2. Per memorie si intendono le forme della pubblicazione
in libri, articoli giornalistici, riduzioni cinematografiche o
televisive e qualsiasi altro tipo di sfruttamento economico o
commerciale.
Art. 2.
1. Gli utili derivanti dallo sfruttamento delle memorie
di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono devoluti alle vittime
del reato e ai loro eredi, indipendentemente dal fatto che il
condannato abbia provveduto al risarcimento del danno
conseguente al reato stesso. Nel caso in cui, per qualunque
motivo, le vittime o gli eredi delle stesse non ricevano le
prestazioni patrimoniali di cui sopra, il diritto alle
medesime è trasferito in capo ad eventuali enti
rappresentativi degli interessi delle parti lese dal reato. In
mancanza di tali enti subentra lo Stato.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai
diritti d'autore, in deroga alla legislazione in materia.