XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 997




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Chiunque sia stato condannato, anche con sentenza di primo grado, per qualunque delitto doloso non può trarre utile alcuno dalla commercializzazione di memorie inerenti i fatti per i quali ha subìto condanna.
        2. Per memorie si intendono le forme della pubblicazione in libri, articoli giornalistici, riduzioni cinematografiche o televisive e qualsiasi altro tipo di sfruttamento economico o commerciale.


Art. 2.

        1. Gli utili derivanti dallo sfruttamento delle memorie di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono devoluti alle vittime del reato e ai loro eredi, indipendentemente dal fatto che il condannato abbia provveduto al risarcimento del danno conseguente al reato stesso. Nel caso in cui, per qualunque motivo, le vittime o gli eredi delle stesse non ricevano le prestazioni patrimoniali di cui sopra, il diritto alle medesime è trasferito in capo ad eventuali enti rappresentativi degli interessi delle parti lese dal reato. In mancanza di tali enti subentra lo Stato.
        2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai diritti d'autore, in deroga alla legislazione in materia.



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