XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 996
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Destinatari dei benefici e caratteristiche degli
appezzamenti accorpabili).
1. Ai coltivatori diretti possessori di appezzamenti di
terreno nelle zone ad alta polverizzazione della proprietà
terriera sono concesse le agevolazioni fiscali previste dalla
presente legge, finalizzate alla ricostituzione di poderi con
superficie adatta alla coltivazione.
2. Gli appezzamenti accorpabili ad un podere preesistente
fruendo delle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge
non possono avere una superficie superiore a 200 are ciascuno
e devono avere una disposizione topografica tale da consentire
l'aggregazione alla proprietà dell'acquirente senza soluzione
di continuità.
3. L'accorpabilità di cui al comma 2 si verifica anche nel
caso di acquisti multipli, nella continuità terriera che venga
a realizzarsi con gli accorpamenti oggetto della transazione
in atto.
Art. 2.
(Modalità di accorpamento).
1. Le transazioni finalizzate all'accorpamento degli
appezzamenti di cui all'articolo 1 sono effettuate mediante
scrittura fra le parti redatta dinanzi al segretario comunale
del luogo di residenza dell'acquirente o del luogo in cui è
situato l'appezzamento oggetto della transazione.
2. Il segretario comunale autentica la firma dei
contraenti e invia copia dell'atto agli uffici competenti per
la registrazione, la trascrizione e le relative varianti
catastali.
3. La scrittura tra vivi di cui al comma 1 deve contenere
tutti i dati catastali del bene, nonché quelli anagrafici e
fiscali dei contraenti, secondo le disposizioni vigenti per i
contratti preliminari.
4. Per le prestazioni previste dal presente articolo è
dovuta al comune una tassa fissa di lire 100.000.
Art. 3.
(Imposta fissa sostitutiva).
1. Le transazioni di cui all'articolo 2 sono soggette ad
una imposta sostitutiva onnicomprensiva di tutte le imposte e
tasse ordinarie e straordinarie sulle transazioni immobiliari,
compresa l'imposta sull'incremento di valore degli immobili,
fissata in lire 100.000 da versare all'ufficio territoriale
dell'Agenzia delle entrate competente tramite il comune
recettore dell'atto.
Art. 4.
(Ambito di applicazione).
1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
definisce, con proprio decreto, entro il termine di due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
eventuali delimitazioni delle aree delle quali si applica la
presente legge.
2. In mancanza del decreto di cui al comma 1 la presente
legge si applica a tutto il territorio nazionale.
Art. 5.
(Decorrenza).
1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e conserva
efficacia per i cinque anni solari successivi a quello di
entrata in vigore.