XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 996




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Destinatari dei benefici e caratteristiche degli
appezzamenti accorpabili).

        1. Ai coltivatori diretti possessori di appezzamenti di terreno nelle zone ad alta polverizzazione della proprietà terriera sono concesse le agevolazioni fiscali previste dalla presente legge, finalizzate alla ricostituzione di poderi con superficie adatta alla coltivazione.
        2. Gli appezzamenti accorpabili ad un podere preesistente fruendo delle agevolazioni fiscali di cui alla presente legge non possono avere una superficie superiore a 200 are ciascuno e devono avere una disposizione topografica tale da consentire l'aggregazione alla proprietà dell'acquirente senza soluzione di continuità.
        3. L'accorpabilità di cui al comma 2 si verifica anche nel caso di acquisti multipli, nella continuità terriera che venga a realizzarsi con gli accorpamenti oggetto della transazione in atto.


Art. 2.

(Modalità di accorpamento).

        1. Le transazioni finalizzate all'accorpamento degli appezzamenti di cui all'articolo 1 sono effettuate mediante scrittura fra le parti redatta dinanzi al segretario comunale del luogo di residenza dell'acquirente o del luogo in cui è situato l'appezzamento oggetto della transazione.
        2. Il segretario comunale autentica la firma dei contraenti e invia copia dell'atto agli uffici competenti per la registrazione, la trascrizione e le relative varianti catastali.
        3. La scrittura tra vivi di cui al comma 1 deve contenere tutti i dati catastali del bene, nonché quelli anagrafici e fiscali dei contraenti, secondo le disposizioni vigenti per i contratti preliminari.
        4. Per le prestazioni previste dal presente articolo è dovuta al comune una tassa fissa di lire 100.000.


Art. 3.

(Imposta fissa sostitutiva).

        1. Le transazioni di cui all'articolo 2 sono soggette ad una imposta sostitutiva onnicomprensiva di tutte le imposte e tasse ordinarie e straordinarie sulle transazioni immobiliari, compresa l'imposta sull'incremento di valore degli immobili, fissata in lire 100.000 da versare all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate competente tramite il comune recettore dell'atto.


Art. 4.

(Ambito di applicazione).

        1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali definisce, con proprio decreto, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, eventuali delimitazioni delle aree delle quali si applica la presente legge.
        2. In mancanza del decreto di cui al comma 1 la presente legge si applica a tutto il territorio nazionale.


Art. 5.

(Decorrenza).

        1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e conserva efficacia per i cinque anni solari successivi a quello di entrata in vigore.



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