XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 993




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Comitato nazionale
per la semplicità).

        1. Per assicurare il perseguimento della semplificazione dei rapporti fra le imprese, i lavoratori autonomi, il cittadino, da un lato, e la pubblica amministrazione, dall'altro, e per creare un assetto normativo chiaro ed efficace, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per la semplicità, di seguito denominato "Comitato".
        2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.
        3. Il Comitato è composto da quattordici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelti con le seguenti modalità:

                a) tre membri sono sorteggiati fra quindici persone indicate dalle associazioni imprenditoriali;

                b) due membri sono sorteggiati fra dieci professionisti consulenti di impresa indicati dagli ordini professionali;

                c) tre membri sono sorteggiati fra quindici docenti universitari titolari di cattedra in materia di diritto pubblico o diritto amministrativo, designati dalle università;

                d) tre membri sono sorteggiati tra i dirigenti generali dei Ministeri;

                e) tre membri sono sorteggiati tra gli assessori regionali competenti per l'industria od il commercio in carica.


Art. 2.

(Istituzione del visto di semplicità).

        1. Tutti gli atti di natura legislativa ed amministrativa adottati dal Governo e dagli organi dell'amministrazione statale centrale e periferica, che potenzialmente introducano formalità o incidano sulle formalità a carico delle piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei singoli cittadini, debbono ricevere, da parte del Comitato, il visto di semplicità.
        2. Ai fini della presente legge, con il termine "formalità" si intendono tutti gli atti materiali derivanti dal rispetto di una disposizione e relativi all'attività professionale di un imprenditore medio o piccolo, di un professionista, di un lavoratore autonomo, nonché gli atti materiali richiesti al cittadino per fruire dei servizi o per adempiere ad obblighi di legge.
        3. Il visto di semplicità è apposto in seguito all'espletamento, da parte del Comitato, di una valutazione di impatto sull'impresa o sul singolo cittadino delle emanande disposizioni ed è subordinato all'accertamento della sufficiente semplicità di comprensione e di attuazione, per quanto di competenza dell'imprenditore o del professionista o del singolo cittadino, delle disposizioni stesse.
        4. L'apposizione del visto di semplicità deve avvenire comunque prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni ed il visto può essere subordinato a modifiche indicate dal Comitato. Nel caso di diniego di apposizione del visto di semplicità, l'organo competente all'emanazione dell'atto discute le osservazioni del Comitato. In caso di mancato recepimento delle indicazioni del Comitato, l'organo competente all'emanazione dell'atto deve motivare la decisione.


Art. 3.

(Facoltà del Comitato
di formulare proposte).

        1. Il Comitato ha facoltà di formulare proposte di semplificazione amministrativa e legislativa con particolare riferimento alle norme che stabiliscono obblighi o oneri a carico delle piccole e medie imprese, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e dei singoli cittadini. Tali proposte sono trasmesse ai Ministri, nonché alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che le esaminano nelle forme previste dai rispettivi regolamenti.


Art. 4.

(Comitati per la semplicità delle regioni
e degli enti locali).

        1. Le regioni e gli enti locali possono istituire appositi comitati per l'apposizione del visto di semplicità relativamente agli atti di propria competenza. I predetti comitati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, possono altresì formulare proposte di semplificazione amministrativa e legislativa, da trasmettere agli organi deliberativi dell'ente. La composizione ed il funzionamento dei comitati per la semplicità regionali o comunali debbono rispettare i princìpi di cui alla presente legge.
        2. Al fine di contenere le necessarie spese, più enti locali possono istituire un unico comitato per la semplicità.


Art. 5.

(Istituzione del responsabile
della semplicità).

        1. Presso ogni Ministero è nominato, tra il personale di ruolo, un responsabile della semplicità. Il responsabile della semplicità verifica la regolamentazione relativa al Ministero di appartenenza, formulando proposte di modifica e di semplificazione; verifica inoltre la semplicità e la comprensibilità degli atti prodotti dal Ministero di appartenenza. Egli cura altresì i rapporti con il Comitato e la semplificazione dei rapporti con i cittadini.


Art. 6.

(Definizione di piccola e media impresa).

        1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intendono per piccole e medie imprese quelle definite tali ai sensi della normativa comunitaria ai fini della possibilità di beneficiare degli aiuti dello Stato.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Con apposito regolamento, emanato con le modalità di cui al comma 1, è determinato il compenso per i componenti del Comitato.


Art. 8.

(Soppressione di comitati).

        1. A partire dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, sono soppressi tutti i comitati ministeriali, interministeriali o costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri aventi scopi identici o similari a quelli del Comitato nazionale per la semplicità.



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