XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 993
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Comitato nazionale
per la semplicità).
1. Per assicurare il perseguimento della semplificazione
dei rapporti fra le imprese, i lavoratori autonomi, il
cittadino, da un lato, e la pubblica amministrazione,
dall'altro, e per creare un assetto normativo chiaro ed
efficace, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri il Comitato nazionale per la semplicità, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o da un suo delegato.
3. Il Comitato è composto da quattordici membri nominati
dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelti con le
seguenti modalità:
a) tre membri sono sorteggiati fra quindici
persone indicate dalle associazioni imprenditoriali;
b) due membri sono sorteggiati fra dieci
professionisti consulenti di impresa indicati dagli ordini
professionali;
c) tre membri sono sorteggiati fra quindici
docenti universitari titolari di cattedra in materia di
diritto pubblico o diritto amministrativo, designati dalle
università;
d) tre membri sono sorteggiati tra i dirigenti
generali dei Ministeri;
e) tre membri sono sorteggiati tra gli assessori
regionali competenti per l'industria od il commercio in
carica.
Art. 2.
(Istituzione del visto di semplicità).
1. Tutti gli atti di natura legislativa ed amministrativa
adottati dal Governo e dagli organi dell'amministrazione
statale centrale e periferica, che potenzialmente introducano
formalità o incidano sulle formalità a carico delle piccole e
medie imprese, dei lavoratori autonomi e dei singoli
cittadini, debbono ricevere, da parte del Comitato, il visto
di semplicità.
2. Ai fini della presente legge, con il termine
"formalità" si intendono tutti gli atti materiali derivanti
dal rispetto di una disposizione e relativi all'attività
professionale di un imprenditore medio o piccolo, di un
professionista, di un lavoratore autonomo, nonché gli atti
materiali richiesti al cittadino per fruire dei servizi o per
adempiere ad obblighi di legge.
3. Il visto di semplicità è apposto in seguito
all'espletamento, da parte del Comitato, di una valutazione di
impatto sull'impresa o sul singolo cittadino delle emanande
disposizioni ed è subordinato all'accertamento della
sufficiente semplicità di comprensione e di attuazione, per
quanto di competenza dell'imprenditore o del professionista o
del singolo cittadino, delle disposizioni stesse.
4. L'apposizione del visto di semplicità deve avvenire
comunque prima della data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni ed il visto può essere subordinato a modifiche
indicate dal Comitato. Nel caso di diniego di apposizione del
visto di semplicità, l'organo competente all'emanazione
dell'atto discute le osservazioni del Comitato. In caso di
mancato recepimento delle indicazioni del Comitato, l'organo
competente all'emanazione dell'atto deve motivare la
decisione.
Art. 3.
(Facoltà del Comitato
di formulare proposte).
1. Il Comitato ha facoltà di formulare proposte di
semplificazione amministrativa e legislativa con particolare
riferimento alle norme che stabiliscono obblighi o oneri a
carico delle piccole e medie imprese, dei professionisti, dei
lavoratori autonomi e dei singoli cittadini. Tali proposte
sono trasmesse ai Ministri, nonché alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica, che le esaminano nelle forme
previste dai rispettivi regolamenti.
Art. 4.
(Comitati per la semplicità delle regioni
e degli enti locali).
1. Le regioni e gli enti locali possono istituire appositi
comitati per l'apposizione del visto di semplicità
relativamente agli atti di propria competenza. I predetti
comitati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3,
possono altresì formulare proposte di semplificazione
amministrativa e legislativa, da trasmettere agli organi
deliberativi dell'ente. La composizione ed il funzionamento
dei comitati per la semplicità regionali o comunali debbono
rispettare i princìpi di cui alla presente legge.
2. Al fine di contenere le necessarie spese, più enti
locali possono istituire un unico comitato per la
semplicità.
Art. 5.
(Istituzione del responsabile
della semplicità).
1. Presso ogni Ministero è nominato, tra il personale di
ruolo, un responsabile della semplicità. Il responsabile della
semplicità verifica la regolamentazione relativa al Ministero
di appartenenza, formulando proposte di modifica e di
semplificazione; verifica inoltre la semplicità e la
comprensibilità degli atti prodotti dal Ministero di
appartenenza. Egli cura altresì i rapporti con il Comitato e
la semplificazione dei rapporti con i cittadini.
Art. 6.
(Definizione di piccola e media impresa).
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si
intendono per piccole e medie imprese quelle definite tali ai
sensi della normativa comunitaria ai fini della possibilità di
beneficiare degli aiuti dello Stato.
Art. 7.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana
con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
2. Con apposito regolamento, emanato con le modalità di
cui al comma 1, è determinato il compenso per i componenti del
Comitato.
Art. 8.
(Soppressione di comitati).
1. A partire dalla data di emanazione del regolamento di
cui all'articolo 7, comma 1, sono soppressi tutti i comitati
ministeriali, interministeriali o costituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri aventi scopi identici o
similari a quelli del Comitato nazionale per la semplicità.