XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 991
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Rimozione delle barriere autostradali).
1. Con decorrenza dal 1^ gennaio 2002 tutte le
infrastrutture autostradali comprese in aree metropolitane e
limitrofe ad esse, entro una distanza di 20 chilometri,
vengono riclassificate quali superstrade.
2. Al fine di evitare il formarsi di incolonnamenti per
l'accesso o l'uscita dall'autostrada od ingorghi urbani per il
mancato uso di essa, nelle tratte di cui al comma 1 non sono
più ammessi rallentamenti od arresti di marcia per l'esazione
di pedaggi autostradali, neppure sulle rampe di collegamento
alle corsie di marcia.
3. Le barriere situate nelle tratte di cui al comma 1
devono essere rimosse entro la data di cui al medesimo comma.
In difetto la disattivazione sarà effettuata a carico e per
conto delle concessionarie.
Art. 2.
(Casi particolari di aree non metropolitane).
1. Alle norme di cui all'articolo 1 vengono sottoposte
anche le rampe di collegamento alle autostrade che interessino
direttamente centri abitati a struttura non metropolitana, che
a causa del traffico di scorrimento siano oggetto di frequenti
fenomeni di intasamento dovuto alle barriere.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal comma 3 dell'articolo 1, si fa
fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.