XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 990
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Abolizione della tassa di possesso annuale sugli
autoveicoli).
1. La tassa di possesso annuale sugli autoveicoli è
abolita.
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante adeguata variazione dell'imposta di
fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per
autotrazione.
2. Gli oneri di cui al comma 1 si intendono pari alla
differenza fra il gettito ed i costi di esazione, gestione e
contenzioso.
Art. 3.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio regolamento, a stabilire le variazioni
di imposta di cui all'articolo 2, comma 1.
Art. 4.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.