XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 990




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Abolizione della tassa di possesso annuale sugli
autoveicoli).

        1. La tassa di possesso annuale sugli autoveicoli è abolita.


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante adeguata variazione dell'imposta di fabbricazione sui carburanti e sugli oli combustibili per autotrazione.
        2. Gli oneri di cui al comma 1 si intendono pari alla differenza fra il gettito ed i costi di esazione, gestione e contenzioso.


Art. 3.

(Regolamento di attuazione).

        1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio regolamento, a stabilire le variazioni di imposta di cui all'articolo 2, comma 1.


Art. 4.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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