XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 984




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti relativi ai magistrati, un decreto legislativo diretto a razionalizzare la distribuzione tra i vari distretti giudiziari dei magistrati, del personale di cancelleria e di tutta l'amministrazione giudiziaria.
        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) carichi di lavoro nelle varie sedi giudiziarie, determinati sulla base della popolazione residente e del flusso delle iscrizioni: notizie di reato e cause civili;

                b) numero dei procedimenti penali e delle cause civili iniziate nell'ultimo anno solare in rapporto alle cause civili ed ai processi penali definiti;

                c) soppressione o accorpamento delle sezioni distaccate dei tribunali che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare l'assegnazione in via esclusiva di un magistrato;

                d) soppressione o accorpamento dei tribunali siti in comuni non capoluogo di provincia, che non abbiano un carico di lavoro tale da giustificare la presenza di almeno dieci magistrati oltre il presidente.


Art. 2.

        1. Il Governo, entro tre mesi dall'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, è delegato ad adottare un ulteriore decreto legislativo per aumentare gli organici complessivi dei magistrati e del personale di cancelleria, in una percentuale massima del 20 per cento rispetto alla consistenza attuale.
        2. Entro i tre mesi successivi all'adozione del decreto di cui al comma 1, debbono essere banditi i concorsi ordinari per la copertura dei posti comunque vacanti negli organici di cui al medesimo comma 1, nonché nei successivi sei mesi per la copertura di posti resisi disponibili con l'aumento degli organici di cui al presente articolo.
        3. Per il 30 per cento dei posti di organico vacanti o in aumento del personale di cancelleria e con mansioni esecutive è possibile prevedere la copertura anche immediata con il ricorso alla mobilità.


Art. 3.

        1. I magistrati in servizio distaccati presso qualsiasi amministrazione pubblica diversa dalla Corte costituzionale, dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della magistratura, per lo svolgimento di funzioni di carattere amministrativo sono riassegnati, previo parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura, alle funzioni giurisdizionali a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
        2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, è possibile l'assegnazione di un numero massimo di dieci magistrati solo per i casi di eccezionale rilevanza, con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, previo parere vincolante del Consiglio superiore della magistratura.
        3. I distacchi di cui al comma 2 non possono comunque essere di durata superiore ai quattro anni.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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