XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 984
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
del Consiglio superiore della magistratura per gli aspetti
relativi ai magistrati, un decreto legislativo diretto a
razionalizzare la distribuzione tra i vari distretti
giudiziari dei magistrati, del personale di cancelleria e di
tutta l'amministrazione giudiziaria.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con
l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carichi di lavoro nelle varie sedi giudiziarie,
determinati sulla base della popolazione residente e del
flusso delle iscrizioni: notizie di reato e cause civili;
b) numero dei procedimenti penali e delle cause
civili iniziate nell'ultimo anno solare in rapporto alle cause
civili ed ai processi penali definiti;
c) soppressione o accorpamento delle sezioni
distaccate dei tribunali che non abbiano un carico di lavoro
tale da giustificare l'assegnazione in via esclusiva di un
magistrato;
d) soppressione o accorpamento dei tribunali siti
in comuni non capoluogo di provincia, che non abbiano un
carico di lavoro tale da giustificare la presenza di almeno
dieci magistrati oltre il presidente.
Art. 2.
1. Il Governo, entro tre mesi dall'adozione del decreto
legislativo di cui all'articolo 1, è delegato ad adottare un
ulteriore decreto legislativo per aumentare gli organici
complessivi dei magistrati e del personale di cancelleria, in
una percentuale massima del 20 per cento rispetto alla
consistenza attuale.
2. Entro i tre mesi successivi all'adozione del decreto di
cui al comma 1, debbono essere banditi i concorsi ordinari per
la copertura dei posti comunque vacanti negli organici di cui
al medesimo comma 1, nonché nei successivi sei mesi per la
copertura di posti resisi disponibili con l'aumento degli
organici di cui al presente articolo.
3. Per il 30 per cento dei posti di organico vacanti o in
aumento del personale di cancelleria e con mansioni esecutive
è possibile prevedere la copertura anche immediata con il
ricorso alla mobilità.
Art. 3.
1. I magistrati in servizio distaccati presso qualsiasi
amministrazione pubblica diversa dalla Corte costituzionale,
dal Ministero della giustizia e dal Consiglio superiore della
magistratura, per lo svolgimento di funzioni di carattere
amministrativo sono riassegnati, previo parere vincolante del
Consiglio superiore della magistratura, alle funzioni
giurisdizionali a decorrere dal 1^ gennaio 2002.
2. Per le amministrazioni diverse da quelle di cui al
comma 1, è possibile l'assegnazione di un numero massimo di
dieci magistrati solo per i casi di eccezionale rilevanza, con
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della giustizia, previo parere vincolante del
Consiglio superiore della magistratura.
3. I distacchi di cui al comma 2 non possono comunque
essere di durata superiore ai quattro anni.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno
2002, si provvede per gli anni 2002 e 2003, mediante utilizzo
delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.