XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 968




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917).

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli oneri deducibili nella determinazione del reddito imponibile, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

            "l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 3 milioni di lire, a favore delle istituzioni scolastiche ed istituti educativi".


Art. 2.
(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 300 miliardi annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione