XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 968
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917).
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, concernente gli oneri deducibili
nella determinazione del reddito imponibile, dopo la lettera
l-ter) è aggiunta la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di 3 milioni di lire, a favore delle istituzioni
scolastiche ed istituti educativi".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 300 miliardi annue, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.