XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 967




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i laureati in lingue straniere, nonché coloro che abbiano conseguito il titolo di traduttori ed interpreti, possono accedere ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari. Tale facoltà è subordinata alla frequenza di un corso regionale di formazione finalizzato all'acquisizione di specifiche conoscenze in materia di psicologia infantile, pedagogia, didattica e metodologia.
        2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce i criteri e le modalità per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse occorrenti ai fini della realizzazione degli stessi. Le regioni, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, adottano i provvedimenti necessari per l'attivazione dei suddetti corsi.


Art. 2.

        1. In sede di prima applicazione della presente legge, il personale docente già abilitato all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole medie e superiori alla data del 1^ gennaio 2000 e in esubero, previa frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 1, può impartire l'insegnamento della lingua straniera nelle scuole elementari.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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