XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 967
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, i
laureati in lingue straniere, nonché coloro che abbiano
conseguito il titolo di traduttori ed interpreti, possono
accedere ai concorsi per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento della lingua straniera nelle scuole
elementari. Tale facoltà è subordinata alla frequenza di un
corso regionale di formazione finalizzato all'acquisizione di
specifiche conoscenze in materia di psicologia infantile,
pedagogia, didattica e metodologia.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, con proprio decreto, definisce i criteri e le
modalità per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al
comma 1 e per la ripartizione delle risorse occorrenti ai fini
della realizzazione degli stessi. Le regioni, entro tre mesi
dall'emanazione del decreto di cui al presente comma, adottano
i provvedimenti necessari per l'attivazione dei suddetti
corsi.
Art. 2.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, il
personale docente già abilitato all'insegnamento della lingua
straniera nelle scuole medie e superiori alla data del 1^
gennaio 2000 e in esubero, previa frequenza del corso di
formazione di cui all'articolo 1, può impartire l'insegnamento
della lingua straniera nelle scuole elementari.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.